Fitosanitari e registro dei trattamenti

Fitosanitari e fertilizzanti

Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

5 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Fitosanitari e fertilizzanti

In sintesi

  • Tutti gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari che operano su superfici agricole, ai sensi del D.Lgs. 150/2012 (recepimento direttiva 2009/128/CE).
  • Per ogni trattamento occorre registrare: data del trattamento, denominazione commerciale del prodotto, numero di autorizzazione ministeriale (MAF), coltura e superficie trattata…
  • Il registro dei trattamenti (quaderno di campagna) deve essere conservato per almeno 3 anni dalla data dell’ultimo trattamento registrato, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs.…
  • Il PAN (D.M. 22 gennaio 2014 e successive revisioni) promuove la progressiva informatizzazione del quaderno di campagna.

Il registro dei trattamenti fitosanitari — comunemente chiamato quaderno di campagna — è uno degli adempimenti più verificati in sede di controllo: dai Servizi Fitosanitari Regionali, dagli organismi di certificazione delle filiere (biologico, GlobalG.A.P., produzione integrata) e, in caso di incidenti, dall’autorità giudiziaria. Eppure molti agricoltori e agronomi che seguono le aziende lo compilano in modo incompleto o lo conservano senza le voci obbligatorie.

Questa guida analizza la normativa di riferimento (D.Lgs. 150/2012 e Reg. CE 1107/2009), le voci obbligatorie di ogni registrazione, gli obblighi di conservazione, le anomalie più frequenti e come gestire il passaggio al formato digitale. L’obiettivo è consentire all’operatore professionale di tenere un registro a prova di ispezione.

La base normativa: D.Lgs. 150/2012 e Reg. CE 1107/2009

Il D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, recepisce la direttiva 2009/128/CE sull’uso sostenibile dei pesticidi. L’art. 16 impone agli utilizzatori professionali la tenuta del registro dei trattamenti per tutte le superfici gestite. Il Reg. CE 1107/2009, che disciplina l’autorizzazione all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, prevede a sua volta che gli impieghi siano tracciati e limitati alle colture e avversità indicate in etichetta (art. 55 Reg. 1107/2009: “conformità con le condizioni di autorizzazione”).

Il Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), adottato con D.M. 22 gennaio 2014, declina le misure operative e le competenze delle Regioni. Alcune Regioni (ad esempio Emilia-Romagna e Veneto) hanno adottato disposizioni aggiuntive sull’informatizzazione del registro.

Chi è obbligato: utilizzatore professionale

Il D.Lgs. 150/2012 (art. 2) definisce utilizzatore professionale chiunque utilizzi prodotti fitosanitari nell’esercizio della propria attività professionale, inclusi operatori agricoli, contoterzisti e chi applica fitosanitari per conto terzi in aree non agricole (verde urbano, ferrovie, strade). Non sono soggetti all’obbligo di registro i privati cittadini che usano prodotti per uso non professionale su piccoli orti familiari.

Attenzione: il certificato di abilitazione all’acquisto e all’impiego di prodotti fitosanitari (patentino) è prerequisito per essere “utilizzatore professionale”. Senza patentino in corso di validità, l’acquisto di prodotti a uso professionale non è consentito.

Voci obbligatorie: cosa deve contenere ogni registrazione

L’art. 16, comma 2, del D.Lgs. 150/2012 e l’Allegato VI del PAN stabiliscono le informazioni minime per ogni trattamento:

  • Data del trattamento (giorno, mese, anno);
  • Denominazione commerciale del prodotto fitosanitario impiegato;
  • Numero di autorizzazione ministeriale (MAF): verifica che il prodotto sia ancora autorizzato alla data del trattamento;
  • Coltura trattata e superficie in ettari;
  • Avversità per cui è stato eseguito il trattamento (deve corrispondere a un’avversità registrata nell’autorizzazione);
  • Dose impiegata per ettaro (confrontabile con la dose massima in etichetta);
  • Nome dell’operatore che ha eseguito fisicamente il trattamento;
  • per prodotti classificati tossici, molto tossici o pericolosi per l’ambiente: eventuali misure di sicurezza adottate.

Voci frequentemente omesse: il numero MAF (che si trova sulla confezione o sul portale del Ministero) e il nome dell’operatore quando il trattamento è effettuato da un dipendente o da un contoterzista.

Tabella: anomalie più frequenti e conseguenze

Anomalia rilevata Riferimento normativo violato Conseguenza tipica
Registro non tenuto o mancante Art. 16 D.Lgs. 150/2012 Sanzione amministrativa, sospensione patentino
Prodotto usato su coltura non in etichetta Art. 55 Reg. CE 1107/2009 Sanzione + eventuale revoca autorizzazione
Dose superiore al massimo in etichetta Art. 55 Reg. CE 1107/2009 + PAN Non conformità certificazione / OC
Prodotto con autorizzazione scaduta o revocata Art. 5 D.Lgs. 150/2012 Illecito amministrativo, possibile sequestro
Numero MAF assente in registro All. VI PAN D.M. 22/01/2014 Registro incompleto, non conformità controlli
Conservazione inferiore a 3 anni Art. 16 D.Lgs. 150/2012 Sanzione per inosservanza obbligo di conservazione

Prodotti fitosanitari autorizzati: come verificare prima del trattamento

Il portale del Ministero della Salute (Banca Dati Fitosanitari) consente di verificare in tempo reale se un prodotto è autorizzato, per quali colture e avversità, e la data di scadenza dell’autorizzazione. La verifica deve essere fatta prima di ogni trattamento, non solo al momento dell’acquisto: le autorizzazioni possono essere revocate o modificate in corso d’anno.

In caso di prodotti acquistati in altri Stati UE, occorre verificare se esiste un’autorizzazione parallela o un’autorizzazione al commercio parallelo rilasciata dal Ministero della Salute italiano. Un prodotto autorizzato in Germania o Francia non è automaticamente utilizzabile in Italia.

Il quaderno di campagna digitale

La digitalizzazione del registro è incentivata dal PAN e da molti disciplinari di produzione integrata. I principali software e piattaforme agricole (AGRIcoltura, SATA, RuralPlan, SIArep, AgriSIAP) consentono la compilazione del quaderno di campagna in formato elettronico con:

  • precompilazione automatica dei dati colturali dal fascicolo aziendale;
  • verifica in tempo reale dell’autorizzazione del prodotto tramite codici MAF;
  • calcolo automatico del rispetto dell’intervallo di sicurezza pre-raccolta;
  • esportazione in formato XML/PDF per i controlli e le certificazioni.

Le Regioni che hanno reso obbligatorio o fortemente incentivato il registro digitale richiedono che i dati siano trasmessi periodicamente al sistema informativo regionale. Verificare la normativa regionale vigente prima di scegliere il formato.

Intervallo di sicurezza (carenza) e rispetto del pre-raccolta

Ogni prodotto fitosanitario autorizzato ha un tempo di carenza (o intervallo di sicurezza) tra l’ultimo trattamento e la raccolta, espresso in giorni. Questo valore è riportato in etichetta ed è vincolante ai sensi dell’art. 55 del Reg. CE 1107/2009. Il registro deve consentire di verificare, a ritroso dalla data di raccolta, che tutti i trattamenti siano stati effettuati con il rispetto dei tempi di carenza.

Il superamento del tempo di carenza è una delle principali cause di non conformità rilevate nei piani di controllo dei residui: comporta il blocco del prodotto agricolo, eventuale distruzione del lotto e responsabilità verso l’operatore dell’industria alimentare acquirente.

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Un registro dei trattamenti incompleto o non conforme espone l’azienda a sanzioni e alla perdita delle certificazioni. Il nostro team analizza il quaderno di campagna, verifica le autorizzazioni dei prodotti impiegati e supporta la transizione al formato digitale.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).