Sicurezza e rischio chimico

Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.

4 min di letturaAggiornato il 01/06/2026sicurezza lavoro

In sintesi

  • Sì.
  • No.
  • No.
  • Sì, dal punto di vista chimico.

La saldatura è ovunque: carpenterie, officine, cantieri navali, manutenzioni. I fumi che produce sono però una miscela complessa di ossidi metallici e gas, e dal 2017 sono considerati un cancerogeno certo per l’uomo. Per questo il rischio da fumi di saldatura va valutato e gestito con la stessa serietà di qualsiasi altro agente del Titolo IX.

Cosa contengono i fumi di saldatura

I fumi non sono «solo ferro». A seconda del materiale base, del metallo d’apporto e del processo (MMA, MIG/MAG, TIG) contengono:

  • ossidi di ferro e di altri metalli del materiale base;
  • cromo esavalente (Cr VI) e nichel quando si salda acciaio inossidabile: entrambi cancerogeni;
  • manganese, neurotossico, presente nei fili e negli acciai legati;
  • gas come ozono, ossidi di azoto e monossido di carbonio, prodotti dall’arco e dai gas di protezione.

Nel 2017 lo IARC ha riclassificato i fumi di saldatura nel Gruppo 1 (cancerogeni certi per l’uomo), in relazione soprattutto al tumore del polmone. La saldatura dell’acciaio inox è particolarmente critica per la presenza di cromo VI e nichel.

Come si valuta il rischio

Non esiste un singolo valore limite per i «fumi di saldatura» nel loro complesso: la valutazione si fa sui singoli componenti rilevanti per il tipo di lavorazione. In pratica si stima quali metalli sono presenti e si confronta l’esposizione con i rispettivi valori limite.

Componente Valore limite indicativo (8 ore) Nota
Cromo VI (composti) 0,005 mg/m³ cancerogeno, saldatura inox
Manganese (frazione inalabile) 0,2 mg/m³ neurotossico
Manganese (frazione respirabile) 0,05 mg/m³ neurotossico
Nichel e composti secondo Allegato XLIII / XXXVIII cancerogeno/sensibilizzante

Quando i componenti sono cancerogeni (cromo VI, nichel su inox), scattano gli obblighi del Titolo IX Capo II; per gli altri agenti chimici valgono le misure del Capo I.

Le misure di prevenzione

  • aspirazione alla fonte: torce aspiranti, bracci aspiranti mobili posizionati vicino al punto di saldatura, banchi aspirati;
  • ventilazione generale dei locali, che da sola non basta ma supporta l’aspirazione localizzata;
  • posizionamento dell’operatore in modo da tenere la testa fuori dal pennacchio di fumo;
  • scelta del processo e dei materiali d’apporto a minore emissione, quando possibile;
  • DPI respiratori adeguati (facciali filtranti o, meglio, caschi a ventilazione assistita) per il rischio residuo.

Sorveglianza sanitaria e registro

I saldatori esposti a componenti cancerogeni vanno sottoposti a sorveglianza sanitaria, iscritti nel registro di esposizione e informati sul rischio. La presenza di manganese richiede attenzione anche agli effetti neurologici. La formazione deve spiegare perché l’aspirazione va sempre usata e posizionata correttamente: è la misura che, sul campo, fa davvero la differenza.

Domande frequenti

I fumi di saldatura sono davvero cancerogeni?

Sì. Dal 2017 lo IARC classifica i fumi di saldatura nel Gruppo 1, cioè cancerogeni certi per l’uomo, principalmente per il tumore del polmone. Il rischio è più elevato quando si salda acciaio inossidabile, per la presenza di cromo esavalente e nichel.

Esiste un valore limite unico per i fumi di saldatura?

No. La valutazione si fa sui singoli componenti presenti nei fumi (cromo VI, nichel, manganese e altri), confrontando l’esposizione misurata con i rispettivi valori limite dell’Allegato XLIII o XXXVIII del D.Lgs 81/2008.

Basta aprire le finestre per ventilare?

No. La ventilazione generale aiuta ma non sostituisce l’aspirazione alla fonte. Per ridurre davvero l’esposizione serve captare il fumo vicino al punto di saldatura, con torce o bracci aspiranti, e tenere la testa dell’operatore fuori dal pennacchio.

Saldare acciaio inox è più pericoloso?

Sì, dal punto di vista chimico. La saldatura dell’inox libera cromo esavalente e nichel, entrambi cancerogeni, e fa scattare gli obblighi del Titolo IX Capo II del D.Lgs 81/2008, inclusi sorveglianza sanitaria e registro degli esposti.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.