Sicurezza e rischio chimico
Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.
In sintesi
- Il D.Lgs. 81/2008 non prescrive un modello specifico, ma impone che i guanti siano idonei al rischio valutato.
- EN 140 riguarda i semimaschere (facciali filtranti riutilizzabili con filtri intercambiabili), mentre EN 143 definisce i requisiti per i filtri antiparticellare P1/P2/P3.
- Gli occhiali conformi EN 166 sono richiesti ogni volta che vi è rischio di spruzzi di liquidi, aerosol o polveri che possono colpire gli occhi.
- Sì, l’art. 77 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro fornisce i DPI gratuitamente, assicurandone la manutenzione, la pulizia, la riparazione o la sostituzione.
Scegliere i dispositivi di protezione individuale per il rischio chimico non è un’operazione automatica: la selezione di guanti, maschere e occhiali deve essere basata sulla valutazione del rischio specifico, sulle proprietà fisico-chimiche degli agenti e sui test di certificazione previsti dalle norme tecniche europee. Un DPI non adeguato al rischio reale fornisce una falsa sensazione di protezione, aumentando di fatto il pericolo per il lavoratore.
Questo articolo illustra i criteri tecnici e normativi per la selezione dei DPI chimici, con riferimento al D.Lgs. 81/2008 artt. 74-79, al Reg. UE 2016/425 (certificazione DPI) e alle norme EN 374, EN 140, EN 143 e EN 166, descrivendo le classi di protezione, i limiti di utilizzo e gli obblighi documentali del datore di lavoro.
Il quadro normativo: D.Lgs. 81/2008 artt. 74-79 e Reg. UE 2016/425
Il D.Lgs. 81/2008 disciplina i DPI agli artt. 74-79. L’art. 74 definisce il DPI come qualsiasi attrezzatura indossata dal lavoratore per proteggersi dai rischi, escludendo gli indumenti di lavoro ordinari e gli strumenti di protezione collettiva. L’art. 76 stabilisce che i DPI devono essere conformi alla normativa vigente — oggi il Reg. UE 2016/425 che ha sostituito la Direttiva 89/686/CEE — e devono essere adeguati ai rischi da prevenire senza comportare di per sé ulteriori rischi.
Il Reg. UE 2016/425 classifica i DPI in tre categorie di rischio:
- Categoria I: rischi minimi (es. guanti da pulizia domestica).
- Categoria II: rischi intermedi non letali (la maggior parte dei DPI professionali).
- Categoria III: rischi mortali o gravi irreversibili — include tutti i DPI per rischio chimico rilevante, con obbligo di sorveglianza da organismo notificato.
I DPI chimici professionali sono quasi sempre Categoria III e richiedono la marcatura CE con numero di organismo notificato (es. CE 0194).
Guanti per rischio chimico: norma EN 374
La norma EN 374 (aggiornata dalla serie EN ISO 374) definisce i requisiti per i guanti di protezione contro i prodotti chimici e i microrganismi. È articolata in più parti:
- EN ISO 374-1:2016+A1:2018: terminologia e requisiti prestazionali. Definisce i codici tipo A, B, C in base alla resistenza alla permeazione di una serie di 18 sostanze chimiche di riferimento.
- EN ISO 374-2:2019: determinazione della resistenza alla penetrazione.
- EN ISO 374-3:2003: resistenza alla permeazione di prodotti chimici (metodo di prova con calcolo del breakthrough time).
- EN ISO 374-4:2019: resistenza al degrado da prodotti chimici.
| Tipo EN 374 | Requisito minimo breakthrough time | N. sostanze superate (su 18) | Uso tipico |
|---|---|---|---|
| Tipo A | ≥ 30 minuti | ≥ 6 sostanze | Laboratorio, industria chimica, contatto prolungato |
| Tipo B | ≥ 30 minuti | ≥ 3 sostanze | Uso professionale con contatto moderato |
| Tipo C | ≥ 10 minuti | ≥ 1 sostanza | Protezione limitata, rischi minimi |
Il breakthrough time indica quanto tempo impiega la sostanza a permeare il guanto in condizioni di test standardizzate. Nella pratica, il tempo di uso sicuro è inferiore al breakthrough time (fattore di sicurezza applicato dal RSPP). Il materiale del guanto (nitrile, neoprene, butile, PVC, lattice) deve essere scelto in base alla compatibilità chimica con le sostanze effettivamente utilizzate, consultando le tabelle di compatibilità chimica del produttore.
Maschere filtranti e semimaschere: EN 140, EN 143, EN 14387
La protezione delle vie respiratorie dal rischio chimico richiede la selezione del dispositivo e del filtro corretti. Il sistema è modulare: il dispositivo (maschera o semimascera) è separato dal filtro.
Dispositivi:
- EN 140: semimaschere riutilizzabili (coprono naso e bocca). Richiedono filtri intercambiabili.
- EN 136: maschere intere (coprono viso, occhi, naso e bocca). Maggiore protezione, usate per rischi elevati o ambienti poveri di ossigeno con adattamento per autorespiratore.
- EN 149: facciali filtranti monouso (FFP1/FFP2/FFP3) — proteggono principalmente da polveri e aerosol, non da vapori chimici organici.
Filtri (EN 14387 e EN 143):
- A (marrone): vapori organici con punto di ebollizione > 65°C.
- B (grigio): gas e vapori inorganici (es. cloro, acido solfidrico).
- E (giallo): biossido di zolfo e altri gas acidi.
- K (verde): ammoniaca e derivati amminici.
- P1/P2/P3 (bianco, EN 143): filtri antiparticellare da usare in combinazione con i filtri gas (filtri combinati AP, BP, ecc.).
La classe del filtro (1, 2, 3) indica la capacità di assorbimento: classe 1 = bassa concentrazione, classe 2 = media, classe 3 = alta concentrazione. I filtri devono essere sostituiti secondo le indicazioni del produttore e mai riutilizzati oltre il tempo di saturazione.
Protezione oculare: norma EN 166
La norma EN 166 definisce i requisiti generali per i protettori individuali degli occhi. Per il rischio chimico i codici rilevanti sono:
- Campo d’uso 3: liquidi e particelle di liquido (spruzzi) — il più comune per il rischio chimico.
- Campo d’uso 4: polveri grossolane.
- Campo d’uso 5: gas e particelle fini — richiede occhiali a tenuta ermetica certificati EN 166 tipo “4” (tenuta frontale + laterale).
| Tipo di protettore | Norma | Rischio chimico coperto | Note |
|---|---|---|---|
| Occhiali a stanghette | EN 166 | Spruzzi lievi, polveri | Non proteggono lateralmente e dall’alto |
| Occhiali a maschera (goggles) | EN 166 tipo 4 | Spruzzi, gas, vapori | Tenuta ermetica; obbligatori per agenti corrosivi |
| Schermo facciale | EN 166 / EN 14458 | Spruzzi, schizzi di acidi/basi | Protezione aggiuntiva, non sostitutiva degli occhiali |
Per agenti chimici corrosivi (acidi forti, basi forti, classificati H314 o H318 ai sensi del CLP) sono obbligatori occhiali a tenuta ermetica conformi EN 166 con marcatura di campo d’uso 3 o 5. Gli occhiali a stanghette con protezione laterale sono insufficienti.
Integrazione con la valutazione del rischio
La scelta dei DPI chimici deve essere integrata nella valutazione del rischio (art. 223 D.Lgs. 81/2008) e documentata nel DVR. Il processo corretto prevede:
- Identificazione degli agenti chimici presenti e delle loro proprietà di pericolo (SDS sezioni 2, 8, 11).
- Valutazione delle vie di esposizione: inalazione, contatto cutaneo, contatto oculare, ingestione accidentale.
- Selezione del DPI adeguato a ciascuna via di esposizione, tenendo conto del livello di rischio (irrilevante/non irrilevante ex art. 224).
- Verifica della compatibilità chimica del materiale del DPI con le sostanze usate.
- Formazione del lavoratore sull’uso corretto, sulla manutenzione e sulla sostituzione del DPI (art. 77 c. 4).
- Tenuta del registro delle consegne.
Obblighi del datore di lavoro: artt. 77-79
Il D.Lgs. 81/2008 agli artt. 77-79 elenca gli obblighi specifici:
- Art. 77: fornire DPI gratuitamente, mantenerli efficienti, sostituirli quando non più idonei, assicurare la formazione all’uso.
- Art. 78: obblighi del lavoratore: utilizzare i DPI conformemente alla formazione ricevuta, segnalare difetti e deterioramenti, non apportare modifiche.
- Art. 79: criteri per la scelta: il DPI deve essere adeguato al rischio senza comportare rischi aggiuntivi, consentire i movimenti necessari al lavoro e rispettare le esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.
Domande frequenti
Quali guanti sono obbligatori per il rischio chimico?
Il D.Lgs. 81/2008 non prescrive un modello specifico, ma impone che i guanti siano idonei al rischio valutato. Per gli agenti chimici si applicano i guanti certificati EN 374 (resistenza alla permeazione e penetrazione chimica). La scelta deve basarsi sul test di permeazione per le specifiche sostanze e sul tempo di uso effettivo.
Qual è la differenza tra EN 140 e EN 143 per le maschere?
EN 140 riguarda i semimaschere (facciali filtranti riutilizzabili con filtri intercambiabili), mentre EN 143 definisce i requisiti per i filtri antiparticellare P1/P2/P3. Per vapori chimici organici si utilizzano filtri tipo A (EN 14387), per acidi filtri tipo E/B. La norma EN 136 riguarda invece le maschere intere.
Quando si usano gli occhiali EN 166 per il rischio chimico?
Gli occhiali conformi EN 166 sono richiesti ogni volta che vi è rischio di spruzzi di liquidi, aerosol o polveri che possono colpire gli occhi. Per gli agenti chimici corrosivi sono preferibili gli occhiali a tenuta ermetica (goggles) piuttosto che gli occhiali a stanghette, che non proteggono dall’ingresso laterale.
I DPI chimici devono essere forniti gratuitamente dal datore di lavoro?
Sì. L’art. 77 c. 1 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro fornisce i DPI gratuitamente, assicurandone la manutenzione, la pulizia, la riparazione o la sostituzione. Le spese non possono essere poste a carico dei lavoratori.
Come si documenta la scelta e la consegna dei DPI chimici?
La scelta dei DPI deve essere documentata nel DVR o in un documento allegato, con indicazione dei rischi coperti e dei criteri di selezione. La consegna ai lavoratori deve essere attestata da un registro delle consegne firmato dal lavoratore, contenente data, tipo di DPI, numero di serie e informazioni sulla formazione ricevuta.
Verifica l’adeguatezza dei DPI chimici nella tua azienda
Una selezione errata dei DPI per rischio chimico espone l’azienda a sanzioni e i lavoratori a rischi concreti. I nostri tecnici verificano la conformità della scelta ai requisiti del D.Lgs. 81/2008 e alle norme EN 374, EN 140/143, EN 166.
Fonti ufficiali
- Reg. UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (EUR-Lex)
- INAIL — Guida alla scelta dei DPI per il rischio chimico
- EU-OSHA — Dispositivi di protezione individuale
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
