Gas tecnici e stoccaggio: sicurezza e ambiente

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • Rientrano nel campo Seveso III i gas tecnici che corrispondono alle sostanze o categorie dell’Allegato I al D.Lgs. 105/2015.
  • Lo stoccaggio di bombole di gas compresso è soggetto al D.Lgs. 81/2008 per la sicurezza dei lavoratori, al DM 18/09/2002 per la prevenzione incendi nei depositi di gas compressi…
  • Si, l’idrogeno è una sostanza nominata nell’Allegato I al D.Lgs. 105/2015 con soglia inferiore a 5 t e soglia superiore a 50 t. Uno stabilimento che detiene idrogeno in quantità…
  • I gas tecnici incompatibili non devono essere stoccati adiacenti.

Azoto, idrogeno, ossigeno, acetilene, ammoniaca, cloro: i gas tecnici sono presenti in quasi tutti i cicli produttivi del settore chimico e manifatturiero. Eppure la gestione sicura e conforme del loro stoccaggio è spesso frammentata, con responsabilità distribuite tra sicurezza sul lavoro, prevenzione incendi, normativa ambientale e, per alcuni, il regime Seveso. Un errore in questa frammentazione può portare a sanzioni gravi o, peggio, a incidenti.

Questa guida riassume gli obblighi normativi chiave per lo stoccaggio di gas tecnici industriali, la classificazione Seveso, le prescrizioni ATEX, la prevenzione incendi e i requisiti di sicurezza per le attrezzature a pressione.

Classificazione dei gas tecnici: tossici, infiammabili, comburenti, inerti

Prima di affrontare gli obblighi normativi, è necessario classificare i gas tecnici per categoria di pericolo CLP (Reg. 1272/2008):

Gas Pericolo principale Classe CLP Seveso (soglia inf./sup.)
Idrogeno Infiammabile Gas infiammabile cat. 1 5 t / 50 t
Acetilene Infiammabile, instabile Gas infiammabile cat. 1 5 t / 50 t
GPL (propano/butano) Infiammabile Gas infiammabile cat. 1 50 t / 200 t
Ammoniaca Tossico, corrosivo Tossicità acuta cat. 3 (inalazione) 50 t / 200 t
Cloro Tossico, corrosivo Tossicità acuta cat. 2 (inalazione) 10 t / 25 t
Ossido di etilene Infiammabile, tossico, CMR Multipla 10 t / 50 t
Ossigeno Comburente Gas ossidante cat. 1 Non nominato (cat. Seveso All. I, E1)
Azoto, Argon, Elio Soffocamento (rischio fisico) Gas sotto pressione Non soggetti Seveso

I gas inerti (azoto, argon, elio) non rientrano nel campo di applicazione Seveso, ma presentano comunque un rischio di soffocamento per asfissia in ambienti confinati o poco ventilati, che deve essere valutato nel documento di valutazione dei rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Soglie Seveso per i gas tecnici e calcolo della sommatoria

Per stabilire se lo stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/2015, il gestore deve sommare le quantità di tutte le sostanze Seveso presenti, applicando la regola della sommatoria quando sono presenti più sostanze della stessa categoria. È rilevante non solo la quantità nei serbatoi principali, ma anche quella nei serbatoi di servizio, nei sistemi di distribuzione, nelle bombole in deposito e nei veicoli in attesa di scarico se vengono considerati parte dello stabilimento.

Un esempio frequente: un’azienda che usa ammoniaca come refrigerante (50 kg), idrogeno per processi riduttivi (3 t) e acetilene per saldatura (200 kg) deve verificare se la somma delle frazioni sulle rispettive soglie Seveso supera 1. In questo caso: (3000/5000) + (200/5000) + (50/50000) = 0,60 + 0,04 + 0,001 = 0,641 — sotto 1, non qualificato. Ma la situazione cambia al crescere delle quantità.

Attrezzature a pressione: obblighi DM 329/2004 e INAIL

I serbatoi fissi di gas compresso, i recipienti per gas criogenici e le reti di distribuzione ad alta pressione sono attrezzature a pressione soggette al DM 1° dicembre 2004, n. 329 (in attuazione della Direttiva PED 97/23/CE, ora 2014/68/UE). Gli obblighi principali per il gestore sono:

  • Messa in servizio: prima dell’utilizzo, le attrezzature di II° e III° gruppo devono essere denunciate all’INAIL e sottoposte alla prima verifica periodica.
  • Verifiche periodiche: l’INAIL o un organismo notificato esegue verifiche a scadenza (tipicamente ogni 5 anni per i serbatoi di gas compressi, ogni 10 anni per quelli interrati, con ispezione di esercizio intermedia).
  • Registro delle verifiche: ogni attrezzatura deve avere un fascicolo tecnico con la documentazione di tutte le verifiche eseguite.

Prevenzione incendi: DM 18 settembre 2002

Il DM 18 settembre 2002 fissa i criteri di sicurezza antincendio per i depositi di gas combustibili in bombole. I requisiti principali per i depositi interni agli stabilimenti includono:

  • Ventilazione naturale o forzata adeguata a prevenire l’accumulo di gas infiammabili;
  • Separazione tra bombole di gas infiammabili e bombole di gas ossidanti (distanza minima 3 m o parete REI 120);
  • Divieto di fumo e uso di fiamme libere nell’area di deposito;
  • Fissaggio delle bombole a rastrelliere o supporti per evitare cadute;
  • Segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. 81/2008, All. XXV.

I depositi di gas combustibili in bombole con quantità superiori alle soglie del DPR 151/2011 (attività n. 2 o 74 dell’allegato) devono disporre del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) rilasciato dai Vigili del Fuoco.

Classificazione ATEX per le aree di stoccaggio gas infiammabili

Le aree di stoccaggio di gas infiammabili (idrogeno, acetilene, GPL) devono essere classificate come zone ATEX secondo il D.Lgs. 81/2008, Titolo XI. In genere:

  • L’interno di serbatoi chiusi contenenti gas infiammabili è Zona 0;
  • La zona attorno ai raccordi e alle valvole di sfioro è normalmente Zona 1 (raggio variabile in base alle NF EN 60079-10-1);
  • L’area più esterna è tipicamente Zona 2.

Le apparecchiature elettriche (motori, interruttori, sensori di livello) installate nelle zone ATEX devono essere certificate ATEX con la categoria appropriata e il gruppo di gas corretto (gruppo IIC per idrogeno e acetilene, gruppo IIA/IIB per propano/butano).

Schede di sicurezza e obblighi di informazione

Ogni gas tecnico deve essere accompagnato dalla scheda di sicurezza (SDS) conforme al Reg. (UE) 2020/878 (che ha aggiornato l’All. II del REACH), con la classificazione e l’etichettatura CLP aggiornate. Le SDS devono essere disponibili in italiano, accessibili ai lavoratori nelle aree di utilizzo e comunicate ai clienti a valle della catena di approvvigionamento che acquistano il gas per uso professionale.

Per i gas classificati come merci pericolose in ADR (la maggior parte dei gas tecnici rientra nella Classe 2), le bombole e i contenitori devono portare l’etichetta di pericolo ADR, il numero ONU e rispettare i requisiti di test e marcatura dell’ADR 2023 vigente.

Domande frequenti

Quali gas tecnici rientrano nel campo di applicazione Seveso III?

Rientrano i gas infiammabili (idrogeno, acetilene 5/50 t; GPL 50/200 t), i gas tossici (cloro 10/25 t; ammoniaca 50/200 t; ossido di etilene 10/50 t) e i gas ossidanti classificabili cat. E1. I gas inerti puri (azoto, argon, elio) non sono soggetti a Seveso ma comportano rischio di soffocamento.

Quali sono i principali obblighi di sicurezza per lo stoccaggio di bombole di gas compresso?

Ventilazione adeguata, separazione tra gas incompatibili (infiammabili vs ossidanti, min. 3 m o parete REI 120), rilevatori di gas per gas infiammabili/tossici, fissaggio bombole, segnaletica. Per quantità sopra soglia DPR 151/2011 serve il CPI dei Vigili del Fuoco.

Il deposito di idrogeno rientra nel campo Seveso?

Si. L’idrogeno ha soglia Seveso inferiore a 5 t. Quantità pari o superiori obbligano alla notifica e alla politica di prevenzione degli incidenti rilevanti. Le aree di stoccaggio richiedono classificazione ATEX con gruppo IIC.

Come si gestisce la compatibilità tra gas tecnici diversi nel deposito?

Gas infiammabili e ossidanti devono essere separati da almeno 3 m o parete REI 120. Gas tossici in zone separate con accesso controllato e rilevatori specifici. Gas criogenici con sistemi di contenimento e pavimentazione impermeabile.

Quali sono gli obblighi di registrazione e controllo per i gas tecnici?

SDS conforme al Reg. 2020/878, verifiche periodiche INAIL per i serbatoi fissi ai sensi del DM 329/2004, marcatura ADR per le bombole come merci pericolose in Classe 2. Registro delle verifiche obbligatorio per ogni attrezzatura a pressione.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).