Insetticidi e repellenti (PT18 e PT19): obblighi

Biocidi

Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Biocidi

In sintesi

  • PT18 (insetticidi, acaricidi e prodotti per controllare altri artropodi) comprende i prodotti che eliminano o controllano insetti, zecche, acari e altri artropodi.
  • Sì, qualsiasi spray insetticida che contenga principi attivi biocidi (ad esempio permetrina, d-fenotrina, DEET, icaridina) deve essere autorizzato come biocida PT18 o PT19 prima…
  • Sì, i repellenti cutanei (spray, lozioni, cerotti repellenti) che contengono sostanze come DEET, icaridina (picaridin) o IR3535 rientrano nel PT19.
  • Un prodotto trattato è un oggetto che incorpora un biocida per proteggere sé stesso (es. tessuto trattato con permetrina per tenere lontane le zanzare).

Chi immette sul mercato insetticidi spray, trappole adesive, zampironi, repellenti cutanei o diffusori elettrici deve fare i conti con uno dei regolamenti più esigenti in materia di prodotti chimici: il Reg. UE 528/2012. I Tipi di Prodotto 18 e 19 — insetticidi/acaricidi e repellenti/attrattivi — coprono un mercato enorme, ma restano tra le categorie con il più alto tasso di non conformità rilevato nei controlli di mercato.

Questa guida percorre gli obblighi completi per chi produce, importa o distribuisce prodotti PT18 e PT19 in Italia e nell’UE: dall’approvazione dei principi attivi all’autorizzazione del prodotto finito, dall’etichettatura alla gestione dei prodotti trattati. I riferimenti normativi sono quelli vigenti; per ogni decisione operativa è sempre opportuno verificare lo stato aggiornato sull’elenco ECHA.

Perimetro applicativo: cosa rientra in PT18 e PT19

Il Reg. UE 528/2012 (allegato V) definisce i tipi di prodotto con precisione. PT18 comprende tutti i prodotti usati per controllare artropodi (insetti, acari, zecche, ragni) mediante azione biocida, cioè eliminandoli o inibendone la riproduzione. PT19 riguarda invece i prodotti che repellono o attraggono artropodi, incluse trappole ad attrattivo feromone.

Tipo di prodotto Azione principale Esempi tipici
PT18 Uccide / controlla artropodi Spray insetticidi, zampironi, trattamenti per superfici, lacche insetticidi
PT19 Repelle o attira artropodi Repellenti cutanei, diffusori repellenti, trappole con feromoni
Prodotto trattato Protegge l’articolo stesso Tessuti antizanzara, braccialetti repellenti, reti trattate

Un prodotto con duplice azione (es. spray che uccide e repelle) è classificato nel PT prevalente; in caso di dubbio, l’Autorità competente indica la classificazione corretta.

Principi attivi approvati: il punto di partenza obbligatorio

Nessun biocida PT18/PT19 può essere autorizzato se i suoi principi attivi non sono inclusi nell’elenco comunitario delle sostanze approvate. L’approvazione è concessa per uno specifico tipo di prodotto, una specifica categoria d’utenti e con condizioni d’uso definite. I principali principi attivi approvati o in revisione attiva per PT18/PT19 includono:

  • Permetrina: approvata PT18, con restrizioni per uso outdoor vicino ad acque superficiali. Vietata per uso diretto sulla pelle nella maggior parte delle formulazioni PT18.
  • d-Fenotrina: approvata PT18, principalmente per insetticidi domestici.
  • DEET (N,N-Dietil-meta-toluamide): approvato PT19 per repellenti cutanei; condizioni d’uso includono limiti di concentrazione e restrizioni per bambini sotto i 2 anni.
  • Icaridina (picaridin): approvata PT19; profilo di sicurezza favorevole, ammessa per bambini con restrizioni di concentrazione.
  • IR3535: approvato PT19 per uso cutaneo; ammesso anche per bambini piccoli a concentrazioni ridotte.
  • Spinosad: approvato PT18 per alcune formulazioni specifiche.

L’utilizzo di un principio attivo non ancora approvato o non più approvato per il PT pertinente blocca automaticamente la possibilità di ottenere l’autorizzazione del prodotto finito.

Articolo 95: obblighi per chi acquista principi attivi

Il formulatore di un biocida PT18 o PT19 ha l’obbligo di verificare che il fornitore del principio attivo sia iscritto nell’elenco Art. 95 ECHA per il tipo di prodotto rilevante. La verifica va documentata e conservata come parte della catena di approvvigionamento. Le conseguenze di una filiera non conforme sono immediate: il prodotto finito non può essere commercializzato.

Attenzione: la presenza nell’elenco è legata al fornitore specifico (nome + sede) e al tipo di prodotto. Un fornitore listato per PT14 ma non per PT18 non soddisfa il requisito per un insetticida PT18.

Autorizzazione del prodotto finito: le tre vie

Per commercializzare un biocida PT18/PT19 in Italia esistono tre percorsi:

  1. Autorizzazione nazionale: si presenta un dossier completo al Ministero della Salute. Tempi stimati: 12-24 mesi per prodotti standard. Richiede valutazione del rischio, studi di efficacia e dati tossicologici.
  2. Autorizzazione dell’Unione: gestita da ECHA, vale in tutti gli Stati membri. Obbligatoria per alcune categorie (es. biocidi con nanomateriali), opzionale per altri.
  3. Riconoscimento reciproco: se il prodotto è già autorizzato in un altro Stato membro UE, si può richiedere il riconoscimento in Italia (procedura sequenziale o simultanea). Riduce significativamente tempi e costi rispetto a una nuova autorizzazione.

Durante il periodo transitorio, prima del completamento della revisione dei principi attivi, alcuni prodotti possono beneficiare di disposizioni nazionali temporanee (transitional measures) che consentono la commercializzazione provvisoria, a condizione che i principi attivi siano in revisione attiva.

Etichettatura PT18/PT19: requisiti specifici

Oltre agli obblighi CLP (pittogrammi, frasi H e P), i biocidi PT18/PT19 richiedono:

  • Numero di autorizzazione biocida (es. IT-XXXX-XXXX o IT-XXXXXXXXXX per la vecchia numerazione).
  • Indicazione del tipo di prodotto (PT18 o PT19).
  • Categorie d’utenti ammesse (uso generale, professionale, industriale).
  • Istruzioni d’uso specifiche: superficie di applicazione, dosi, frequenza, DPI.
  • Avvertenze per gruppi vulnerabili (bambini, donne in gravidanza) se rilevanti.
  • Smaltimento del prodotto e dell’imballaggio.
  • Frase obbligatoria: «Usare i biocidi con cautela. Prima dell’uso leggere sempre l’etichetta e le informazioni sul prodotto».
  • UFI se classificato pericoloso ai sensi CLP.

Per i repellenti cutanei PT19, le istruzioni d’uso devono indicare esplicitamente le restrizioni per bambini (fascia d’età e concentrazione), e l’etichetta non può contenere claim che suggeriscano efficacia medica (es. «protegge dalla malaria»).

Prodotti trattati: gli obblighi dell’Art. 58

I prodotti trattati — oggetti o materiali che incorporano biocidi per proteggere sé stessi — non richiedono autorizzazione biocida, ma sono soggetti all’Art. 58 del Reg. UE 528/2012. In etichetta deve comparire:

  • La dicitura «contiene biocida» seguita dal nome del principio attivo.
  • Le proprietà biocide attribuite all’articolo (es. «repellente per zanzare»).
  • Il riferimento all’approvazione del principio attivo per il PT pertinente.

Braccialetti repellenti, reti anti-zanzara trattate, tessuti outdoor impregnati: tutti rientrano in questa categoria e molti arrivano da importazioni extra-UE senza i requisiti Art. 58 rispettati.

Vendita online e responsabilità

La vendita di biocidi PT18/PT19 tramite e-commerce è consentita ma non cambia gli obblighi normativi. Il responsabile dell’immissione in commercio (non la piattaforma) risponde della conformità del prodotto. Punti critici per la vendita online:

  • Il prodotto deve avere autorizzazione valida nel paese di destinazione della spedizione.
  • La scheda prodotto online non può sostituire l’etichetta: la confezione fisica deve rispettare tutti i requisiti di etichettatura.
  • Marketplace come Amazon applicano policy specifiche per i biocidi; la mancata compliance può portare alla rimozione dell’annuncio.

Errori frequenti e come evitarli

  • Principio attivo non verificato: vendere un prodotto con DEET o permetrina senza controllare preventivamente l’approvazione per il PT specifico.
  • Autorizzazione scaduta: non monitorare la scadenza dell’autorizzazione biocida e continuare a vendere prodotti non più coperti.
  • Etichetta solo CLP: omettere il numero di autorizzazione biocida e le istruzioni d’uso specifiche PT.
  • Mancato rispetto delle condizioni d’uso: non indicare le restrizioni per bambini su repellenti PT19 o le restrizioni ambientali su insetticidi PT18 per uso outdoor.
  • Importazione senza verifica: importare insetticidi o repellenti da fornitori extra-UE senza verificare che il prodotto abbia un’autorizzazione valida in Italia.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra PT18 e PT19 nel Reg. UE 528/2012?

PT18 (insetticidi, acaricidi e prodotti per controllare altri artropodi) comprende i prodotti che eliminano o controllano insetti, zecche, acari e altri artropodi. PT19 (repellenti e attrattivi) include i prodotti che allontanano o attirano insetti e altri artropodi senza necessariamente ucciderli. La distinzione influenza il dossier di autorizzazione e le condizioni d’uso consentite.

Un insetticida spray per uso domestico ha bisogno di autorizzazione biocida?

Sì. Qualsiasi spray insetticida che contenga principi attivi biocidi deve essere autorizzato come biocida PT18 o PT19 prima della commercializzazione. La vendita senza autorizzazione è una violazione del Reg. UE 528/2012 e può comportare il ritiro dal mercato e sanzioni.

I repellenti per zanzare ad uso cutaneo rientrano in PT19?

Sì. I repellenti cutanei (spray, lozioni, cerotti repellenti) che contengono sostanze come DEET, icaridina o IR3535 rientrano nel PT19. Devono essere autorizzati come biocidi e rispettare le condizioni d’uso fissate nell’autorizzazione, incluse le restrizioni per bambini.

Cosa si intende per prodotto biocida trattato (treated article)?

Un prodotto trattato è un oggetto che incorpora un biocida per proteggere sé stesso (es. tessuto trattato con permetrina). Non deve essere autorizzato come biocida, ma deve rispettare specifici obblighi di etichettatura ai sensi dell’Art. 58 del Reg. UE 528/2012.

È possibile vendere online un insetticida PT18 senza autorizzazione italiana?

No. Per vendere un biocida in Italia, compresa la vendita online, è necessaria un’autorizzazione valida nel territorio italiano. L’autorizzazione di un altro Stato membro non è automaticamente valida in Italia.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).