Detergenti
Etichettatura, schede dati e conformita’ dei detergenti immessi sul mercato.
In sintesi
- Il Reg. CE 648/2004 Allegato VII A stabilisce che le fragranze allergizzanti elencate nella direttiva cosmetici (recepite nel regolamento) devono essere dichiarate per nome…
- L’Allegato VII A del Reg. 648/2004 richiede la dichiarazione con la nomenclatura INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) per gli allergeni.
- Sì, il fornitore di profumo deve fornire al cliente (il formulatore di detergenti) almeno la dichiarazione di conformità IFRA e, per gli allergeni regolamentati, la lista…
- La lista originale del Reg. 648/2004 includeva 26 allergeni (26 sostanze dell’Allegato VII).
Le profumazioni sono tra gli ingredienti dei detergenti con maggiori implicazioni normative per chi formula, importa o vende con proprio marchio. Il consumatore si aspetta un prodotto piacevole da usare; la norma impone che ogni sostanza allergenica presente oltre determinate soglie sia dichiarata per nome sull’etichetta. La distanza tra questi due obiettivi — piacevolezza olfattiva e conformità — si colma solo con una gestione rigorosa delle specifiche del profumo.
Questa guida esamina il quadro normativo per profumazioni e allergeni nei detergenti: le soglie di dichiarazione dell’Allegato VII del Reg. CE 648/2004, l’evoluzione della lista degli allergeni, gli obblighi di dichiarazione su etichetta e web, e cosa deve chiedere un formulatore al proprio fornitore di profumi.
Il quadro normativo: Reg. CE 648/2004 e la lista degli allergeni
Il Reg. CE 648/2004 sui detergenti contiene due allegati fondamentali per le profumazioni:
- Allegato VII A: lista delle fragranze allergizzanti che devono essere dichiarate per nome sull’etichetta dei detergenti quando presenti sopra soglia;
- Allegato VII B: obbligo di rendere disponibile online la lista completa di tutti gli ingredienti del detergente (non solo gli allergeni).
La lista originale del 2004 includeva 26 sostanze, allineata alla lista della direttiva cosmetici 76/768/CEE. Con il Reg. UE 2023/1545, entrato in vigore nel 2023 con periodo transitorio, la lista si è espansa significativamente in linea con l’aggiornamento del Reg. 1223/2009 sui cosmetici, portando il numero di allergeni regolamentati a circa 80 sostanze.
Soglie di dichiarazione: la distinzione risciacquo / senza risciacquo
La norma distingue due tipologie di prodotto, con soglie di obbligo dichiarativo diverse:
| Tipologia di detergente | Esempi | Soglia dichiarazione allergeni |
|---|---|---|
| Detergente da risciacquo | Detersivo lavatrice, piatti, sgrassatore spray, detergente WC | > 0,01% (100 ppm) |
| Detergente senza risciacquo | Ammorbidente, profumatore tessuti, spray per superfici | > 0,001% (10 ppm) |
La ratio della differenza di soglia è il tempo di contatto con la pelle e le mucose: un ammorbidente o un profumatore per tessuti resta a contatto con indumenti e biancheria per ore, con un’esposizione cumulativa molto superiore a quella di un detersivo lavastoviglie risciacquato in abbondanza. Di conseguenza, la soglia di allerta è dieci volte più bassa per i prodotti senza risciacquo.
Allergeni principali: le sostanze più frequenti nelle formulazioni
Tra le sostanze più frequentemente presenti nelle miscele profumate e soggette a dichiarazione obbligatoria:
- Linalolo (CAS 78-70-6): presente in molte lavande, rosacee e profumi freschi; facilmente ossidato a forma allergenica;
- Limonene (CAS 5989-27-5): profumo agrumato; la forma ossidata è il principale allergene;
- Citronellolo (CAS 106-22-9): note rose e geraniolo;
- Benzyl alcohol (CAS 100-51-6): vettore di profumo e conservante;
- Eugenolo (CAS 97-53-4): chiodo di garofano, profumi speziati;
- Isoeugenolo (CAS 97-54-5): derivato dell’eugenolo, frequente in mix orientali;
- Cinnamal (CAS 104-55-2): profumo cannella, confetti;
- Amyl cinnamal (CAS 122-40-7): note floreali-balsamo, molto diffuso nei detersivi.
Il linalolo e il limonene meritano attenzione particolare perché la forma nativa non è allergenica, ma l’ossidazione — che avviene spontaneamente a contatto con aria nel tempo — genera perossidi e epossidi allergenici. Il fornitore di profumo dovrebbe dichiarare i livelli degli ossidati, non solo le molecole parent.
Cosa chiedere al fornitore di profumo: specifiche minime
Il formulatore di detergenti non può gestire gli obblighi di etichettatura senza dati precisi dal proprio fornitore di fragrance. Le specifiche minime da richiedere contrattualmente:
- Lista quantitativa di tutte le sostanze dell’Allegato VII A (e del Reg. 1223/2009 per allineamento futuro) con concentrazione nel profumo tal quale;
- Dichiarazione di conformità IFRA alla categoria d’uso appropriata (detergenti risciacquo o senza risciacquo);
- Livelli degli allergeni ossidati (ossidi di linalolo, limonene perossido) se applicabile;
- Dati per la classificazione CLP del profumo tal quale (H317 sensibilizzazione cutanea, H361 tossicità riproduttiva se presenti ftalati o muschi);
- Aggiornamento automatico della specifica in caso di modifica della composizione del profumo.
Etichettatura: dove e come dichiarare gli allergeni
Gli allergeni sopra soglia devono comparire nella lista ingredienti sull’etichetta della confezione, all’interno della sezione che riporta le categorie di ingredienti previste dal Reg. 648/2004. Non è ammesso indicarli solo sul sito web o in un foglietto illustrativo separato. La denominazione da usare è il nome INCI ufficiale (es. “LIMONENE”, “LINALOOL”, “BENZYL ALCOHOL”).
Per i prodotti venduti online (Allegato VII B), il sito del produttore o un link sull’etichetta deve permettere di accedere alla lista completa di tutti gli ingredienti del prodotto, in ordine decrescente di concentrazione. Questo requisito riguarda tutti gli ingredienti, non solo gli allergeni.
Implicazioni per la classificazione CLP del prodotto finito
La presenza di allergeni da contatto nel profumo può contribuire alla classificazione CLP del detergente finito. Se il profumo contiene sostanze classificate come Skin Sens. 1 (H317 – può provocare reazione allergica cutanea) in concentrazione sufficiente, il detergente può dover essere classificato come Skin Sens. 1. Le soglie di applicabilità per le miscele si calcolano con le regole di somma del Reg. CLP Allegato I, parte 3. In un detergente con profumo all’1-2% contenente allergeni al 10-20% nel profumo, la concentrazione finale di allergeni nel prodotto (0,1-0,4%) può superare la soglia di classificazione Skin Sens. 1 (0,1%).
Aggiornamento normativo 2023: Reg. UE 2023/1545
Il Reg. UE 2023/1545 ha modificato il Reg. 648/2004 ampliando la lista degli allergeni da dichiarare nei detergenti, in linea con le modifiche al Reg. 1223/2009 sui cosmetici. I formulatori che hanno prodotti sul mercato devono verificare se la lista aggiornata include sostanze presenti nelle loro formulazioni che prima erano sotto soglia o non richiedevano dichiarazione. Il periodo transitorio previsto permette di adeguare le etichette entro le scadenze indicate nel regolamento di modifica.
Domande frequenti
Qual è la soglia di concentrazione per la dichiarazione obbligatoria degli allergeni in un detergente?
Detergenti da risciacquo: soglia 0,01% (100 ppm). Detergenti senza risciacquo (ammorbidenti, profumatori tessuti): soglia 0,001% (10 ppm). Questi valori si riferiscono alla concentrazione nel prodotto finito, non nel profumo tal quale.
Le fragranze nei detergenti devono essere dichiarate per nome INCI o per nome chimico?
L’Allegato VII A del Reg. 648/2004 richiede la dichiarazione con denominazione INCI per gli allergeni in etichetta. Per la lista completa degli ingredienti (Allegato VII B, accessibile online), si usano le denominazioni INCI o i nomi chimici sistematici.
Il fornitore di profumo è tenuto a dichiarare all’acquirente la lista degli allergeni presenti?
Sì. Il fornitore di fragrance deve fornire al formulatore di detergenti almeno la dichiarazione IFRA e la lista quantitativa degli allergeni regolamentati. Senza questi dati, il formulatore non può adempiere agli obblighi di etichettatura del Reg. 648/2004.
Quante fragranze allergizzanti sono attualmente nell’elenco?
La lista originale del 2004 includeva 26 sostanze. Con il Reg. UE 2023/1545 la lista si è ampliata significativamente (circa 80 sostanze), allineandosi all’aggiornamento della normativa cosmetica.
I detergenti profumati venduti online devono avere una lista ingredienti accessibile sul sito?
Sì. L’Allegato VII B del Reg. 648/2004 impone che per i detergenti venduti via internet sia disponibile online la lista completa degli ingredienti, accessibile gratuitamente tramite il sito del produttore o tramite un link in etichetta.
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Fonti ufficiali
- Reg. CE 648/2004 sui detergenti, Allegati VII A e VII B — EUR-Lex
- Reg. UE 2023/1545 — modifica lista allergeni nei detergenti — EUR-Lex
- Classificazione CLP miscele — ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
