Rischio chimico e diisocianati: formazione obbligatoria

Sicurezza e rischio chimico

Valutazione del rischio chimico e obblighi di sicurezza sul lavoro.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Sicurezza e rischio chimico

In sintesi

  • Il Reg. (UE) 2020/1149 (restrizione REACH, Allegato XVII, voce 74) ha introdotto l’obbligo di formazione specifica per i lavoratori che utilizzano diisocianati in concentrazioni…
  • Il Reg. (UE) 2020/1149 si applica alle sostanze e alle miscele che contengono diisocianati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.
  • Il Reg. (UE) 2020/1149 stabilisce che la formazione deve essere erogata o approvata da un ente riconosciuto dallo Stato membro.
  • Il Reg. (UE) 2020/1149, Allegato XVII, voce 74, punto 3, vieta l’immissione sul mercato di diisocianati per uso industriale e professionale a meno che il fornitore non si assicuri…

Dal 24 agosto 2023 le aziende che utilizzano diisocianati in lavorazioni industriali o professionali sono tenute a garantire che i propri lavoratori abbiano completato una formazione specifica obbligatoria, introdotta dal Regolamento (UE) 2020/1149 come restrizione REACH. Non si tratta di una raccomandazione: è un vincolo giuridicamente vincolante che si aggiunge agli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008 per il rischio chimico da agenti sensibilizzanti.

Questa guida illustra il quadro normativo completo, i soggetti obbligati, i contenuti e i livelli della formazione, le modalità di attestazione e le conseguenze dell’inadempimento.

Il Regolamento (UE) 2020/1149: la restrizione REACH sui diisocianati

Il Reg. (UE) 2020/1149 ha modificato l’Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 REACH, aggiungendo la voce 74 dedicata ai diisocianati. La restrizione stabilisce che i diisocianati non possono essere utilizzati come sostanze o come componenti di miscele in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso per uso industriale o professionale, a meno che:

  • il datore di lavoro garantisca che gli utilizzatori abbiano completato con successo la formazione obbligatoria prima di usare tali sostanze o miscele;
  • il fornitore includa nella SDS (Sezione 7 e 8) le istruzioni per gli acquirenti sugli obblighi di formazione;
  • il fornitore metta a disposizione materiali formativi adeguati o indichi dove ottenerli.

La data di applicazione per l’obbligo di formazione è il 24 agosto 2023, termine dopo il quale le lavorazioni con diisocianati senza formazione completata sono illecite.

Quali diisocianati sono soggetti all’obbligo

L’obbligo riguarda tutti i diisocianati con concentrazione nella miscela pari o superiore allo 0,1% in peso. I diisocianati più diffusi nelle lavorazioni industriali e professionali in Italia sono:

Sigla Nome completo Settori principali
MDI 4,4′-difenil-metano diisocianato (monomerico e polimerico) Schiume poliuretaniche, isolanti, rivestimenti
TDI Toluene-2,4- e toluene-2,6-diisocianato Schiume flessibili, vernici, adesivi
HDI Esametilendiisocianato (e i suoi oligomeri) Vernici industriali, rivestimenti protettivi
IPDI Isoforene diisocianato Vernici a bassa emissione, rivestimenti UV
NDI Naftalene-1,5-diisocianato Elastomeri poliuretanici ad alta prestazione

Sono inclusi anche i prepolimeri con terminazioni isocianato non reagite in concentrazione pari o superiore allo 0,1%.

I tre livelli di formazione previsti dal Reg. (UE) 2020/1149

Il regolamento definisce tre livelli formativi in funzione delle modalità di utilizzo dei diisocianati:

  • Livello base: obbligatorio per tutti gli utilizzatori. Può essere svolto online o in aula. Copre le proprietà chimiche e tossicologiche dei diisocianati, i rischi per la salute, le misure di controllo dell’esposizione e i DPI appropriati.
  • Livello intermedio: richiesto per lavorazioni con potenziale esposizione cutanea significativa (es. applicazione a pennello, a rullo, colatura, miscelazione manuale). Si aggiunge al livello base e include competenze pratiche sulle misure di protezione cutanea.
  • Livello avanzato: obbligatorio per operazioni aperte ad alta dispersione come la spruzzatura (verniciatura a spruzzo, applicazione airless, schiumatura con proiettile). È il livello con i requisiti più stringenti e include la gestione dei rischi di esposizione inalatoria a concentrazioni elevate.

Chi eroga la formazione e come si attesta

Il Reg. (UE) 2020/1149 richiede che la formazione sia erogata o approvata da un ente riconosciuto dallo Stato membro. In Italia, possono erogare la formazione sui diisocianati:

  • Enti accreditati per la formazione sulla sicurezza sul lavoro (ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni).
  • Associazioni di categoria e federazioni industriali con programmi formativi conformi al regolamento.
  • Datori di lavoro con formatori interni documentalmente qualificati sul tema specifico.

Al termine del percorso formativo il lavoratore riceve un attestato che deve indicare: il livello completato (base, intermedio, avanzato), la data di completamento e l’ente erogatore. L’attestato deve essere conservato dal datore di lavoro e messo a disposizione in caso di ispezione.

Collegamento con gli obblighi del D.Lgs. 81/2008

L’obbligo del Reg. (UE) 2020/1149 non sostituisce gli obblighi già previsti dal D.Lgs. 81/2008 per il rischio chimico da agenti sensibilizzanti: si aggiunge ad essi. In particolare:

  • Art. 36-37 D.Lgs. 81/2008: obbligo di informazione e formazione generale sui rischi per tutti i lavoratori.
  • Art. 227-228 D.Lgs. 81/2008: informazione e formazione specifica per i lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi, con contenuti riferiti agli agenti specificamente presenti nel luogo di lavoro.
  • Valutazione del rischio (art. 223): i diisocianati classificati H334 (sensibilizzante respiratorio) e H317 (sensibilizzante cutaneo) impongono un’analisi del rischio che tenga conto della via inalatoria e cutanea.
  • Sorveglianza sanitaria (art. 229): obbligatoria per i lavoratori esposti a diisocianati, con test della funzionalità respiratoria (spirometria) e anamnesi allergologica.

Rischi per la salute dei diisocianati: perché la formazione è critica

I diisocianati sono tra i principali responsabili di asma professionale nei paesi industrializzati. Le proprietà che rendono la formazione particolarmente rilevante sono:

  • Sensibilizzazione respiratoria (H334): dopo la prima sensibilizzazione, anche esposizioni a concentrazioni inferiori al VLEP possono scatenare crisi asmatiche severe.
  • Sensibilizzazione cutanea (H317): il contatto cutaneo ripetuto può indurre dermatite da contatto allergica e, in alcuni casi, sensibilizzazione respiratoria crociata.
  • Effetto soglia assente post-sensibilizzazione: il lavoratore sensibilizzato non ha una “dose sicura”. L’unica misura risolutiva è la rimozione dall’esposizione.

Questi rischi spiegano perché il regolamento UE ha ritenuto necessaria una formazione obbligatoria differenziata per livello di esposizione, e non una semplice informativa.

Cosa fare se la formazione non è ancora completata

Se in azienda vengono ancora utilizzate miscele contenenti diisocianati e la formazione del personale non è stata completata, il datore di lavoro deve:

  1. Sospendere o limitare le lavorazioni con diisocianati fino al completamento della formazione obbligatoria (oppure adottare misure straordinarie di protezione nel periodo transitorio, documentate nel DVR).
  2. Identificare il livello di formazione richiesto per ogni lavorazione (base, intermedio o avanzato).
  3. Selezionare un ente formatore riconosciuto e pianificare il percorso formativo.
  4. Raccogliere e conservare gli attestati di completamento.
  5. Aggiornare il DVR con il riferimento alla formazione erogata e alle lavorazioni autorizzate.

Domande frequenti

Da quando è obbligatoria la formazione per lavoratori esposti a diisocianati?

La formazione obbligatoria introdotta dal Reg. (UE) 2020/1149 (restrizione REACH, Allegato XVII, voce 74) è in vigore dal 24 agosto 2023 per tutte le lavorazioni con diisocianati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso.

Quali diisocianati sono soggetti all’obbligo di formazione del Reg. UE 2020/1149?

Tutti i diisocianati in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso. I principali sono MDI, TDI, HDI, IPDI e NDI, utilizzati in schiume poliuretaniche, vernici, adesivi, rivestimenti e isolanti.

Chi deve erogare la formazione obbligatoria sui diisocianati?

La formazione deve essere erogata o approvata da un ente riconosciuto dallo Stato membro. In Italia: enti accreditati per la sicurezza sul lavoro, associazioni di categoria o datori di lavoro con formatori interni qualificati. Il completamento deve essere attestato con certificato.

Cosa succede se un lavoratore utilizza diisocianati senza aver completato la formazione?

Il datore di lavoro viola la restrizione REACH (Reg. (UE) 2020/1149) e gli obblighi del D.Lgs. 81/2008 (artt. 36-37 e 227-228), con conseguenti sanzioni amministrative e penali. In caso di danno alla salute, la responsabilità civile e penale del datore di lavoro è aggravata.

Qual è il contenuto minimo della formazione obbligatoria per diisocianati?

Il Reg. (UE) 2020/1149 prevede tre livelli: base (per tutti), intermedio (per esposizione cutanea significativa), avanzato (per spruzzatura e operazioni ad alta dispersione). I contenuti minimi comprendono proprietà tossicologiche, rischi per la salute, misure di controllo dell’esposizione, DPI e procedure di emergenza.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).