REACH / Registrazione

Allegato IV Reg. CE 1907/2006 – esenzioni dalla registrazione

4 min di letturaAggiornato il 17/06/2026reach

In sintesi

  • L’elenco nominativo di 40 sostanze considerate a rischio minimo (zuccheri, amminoacidi, acidi grassi, gas naturali, acqua e simili) esentate dall’obbligo di registrazione.
  • No: è esente solo dalla registrazione.
  • L’Allegato IV elenca singole sostanze esentate; l’Allegato V esenta intere categorie di sostanze dalla registrazione.
  • Sì, se ne ricorrono i presupposti: l’esenzione dalla registrazione non incide sugli obblighi di classificazione ed etichettatura previsti dal CLP.

L'Allegato IV del REACH (regolamento CE n. 1907/2006) elenca le sostanze esentate dall'obbligo di registrazione perché, sulla base delle informazioni disponibili, si considera che comportino un rischio minimo. Si tratta in genere di sostanze naturali o di base ben conosciute (zuccheri, amminoacidi, acidi grassi, gas atmosferici, acqua e simili). Qui trovi l'elenco completo verbatim: 40 sostanze con numero EINECS, denominazione e numero CAS.

Che cosa significa esenzione dalla registrazione

Di regola, chi fabbrica o importa una sostanza in quantità pari o superiori a una tonnellata l'anno deve registrarla presso l'ECHA. Le sostanze dell'Allegato IV sono esonerate da questo obbligo (articolo 2, paragrafo 7, lettera a). L'esenzione riguarda la registrazione: non significa che la sostanza sia esente da ogni altro obbligo del REACH o di altre normative (ad esempio classificazione ed etichettatura CLP, se pertinente).

Allegato IV – Sostanze esentate dalla registrazione (40)

Elenco riprodotto dall'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (versione consolidata).

N. EINECS Nome / Gruppo N. CAS
200-061-5 D-glucitolo C 6 H 14 O 6 50-70-4
200-066-2 Acido ascorbico C 6 H 8 O 6 50-81-7
200-075-1 Glucosio C 6 H 12 O 6 50-99-7
200-233-3 Fruttosio C 6 H 12 O 6 57-48-7
200-294-2 L-lisina C 6 H 14 N 2 O 2 56-87-1
200-334-9 Saccarosio, puro C 12 H 22 O 11 57-50-1
200-405-4 Acetato di α-tocoferile C 31 H 52 O 3 58-95-7
200-416-4 Galattosio C 6 H 12 O 6 59-23-4
200-432-1 DL-metionina C 5 H 11 NO 2 S 59-51-8
200-559-2 Lattosio C 12 H 22 O 11 63-42-3
200-711-8 D-mannitolo C 6 H 14 O 6 69-65-8
201-771-8 L-sorbosio C 6 H 12 O 6 87-79-6
204-664-4 Stearato di glicerolo, puro C 21 H 42 O 4 123-94-4
204-696-9 Biossido di carbonio CO 2 124-38-9
205-278-9 Pantotenato di calcio, forma D C 9 H 17 NO 5.1/2 Ca 137-08-6
205-756-7 DL-fenilalanina C 9 H 11 NO 2 150-30-1
208-407-7 Gluconato di sodio C 6 H 12 O 7 .Na 527-07-1
215-665-4 Oleato di sorbitano C 24 H 44 O 6 1338-43-8
231-098-5 Krypton Kr 7439-90-9
231-110-9 Neon Ne 7440-01-9
231-147-0 Argon Ar 7440-37-1
231-168-5 Elio He 7440-59-7
231-172-7 Xenon Xe 7440-63-3
231-783-9 Azoto N 2 7727-37-9
231-791-2 Acqua distillata, di conduttività o purezza simile H 2 O 7732-18-5
232-307-2 Lecitine Combinazione complessa di digliceridi di acidi grassi legati all’estere di colina dell’acido fosforico 8002-43-5
232-436-4 Sciroppi d’amido idrolizzato Combinazione complessa ottenuta mediante idrolisi acida o enzimatica d’amido di granoturco. È costituita principalmente da d-glucosio, maltosio e maltodestrine 8029-43-4
232-442-7 Sego idrogenato 8030-12-4
232-675-4 Destrina 9004-53-9
232-679-6 Amido Sostanza glucidica composta di alti polimeri generalmente derivata da semi di cereali, come il granoturco, il frumento o il sorgo, o da radici e tuberi, come la tapioca e le patate. Include anche l’amido pregelatinizzato con il riscaldamento in presenza d’acqua 9005-25-8
232-940-4 Maltodestrina 9050-36-6
238-976-7 D-gluconato di sodio C 6 H 12 O 7 .xNa 14906-97-9
248-027-9 Monostearato di D-glucitolo C 24 H 48 O 7 26836-47-5
262-988-1 Acidi grassi di cocco, esteri metilici 61788-59-8
265-995-8 Pasta di cellulosa 65996-61-4
266-948-4 Gliceridi, C 16-18 e insaturi C 18 Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C 16-18 e C 18 trialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-001-00. 67701-30-8
268-616-4 Sciroppi di granoturco disidratati 68131-37-3
269-658-6 Gliceridi di sego, mono-, di- e tri- idrogenati 68308-54-3
270-312-1 Gliceridi, C 16-18 e insaturi C 18 , mono- e di- Questa sostanza è identificata da SDA Nome sostanza: C 16-18 e C 18 alchil-gliceride insaturo e C 16-18 e C 18 dialchil-gliceride insaturo e da SDA Reporting Number: 11-002-00. 68424-61-3
288-123-8 Gliceridi, C 10-18 85665-33-4

Allegato IV e Allegato V: due esenzioni diverse

Oltre all'Allegato IV (elenco nominativo di sostanze), il REACH prevede l'Allegato V, che esenta intere categorie di sostanze dalla registrazione (ad esempio alcune sostanze presenti in natura, sottoprodotti o sostanze derivanti da reazioni accidentali). Le due esenzioni sono distinte: una opera per singola sostanza elencata, l'altra per tipologia.

Attenzione: esente da registrazione non vuol dire «libera»

Una sostanza dell'Allegato IV può comunque essere soggetta ad altri strumenti del REACH e della normativa chimica: ad esempio a restrizioni (Allegato XVII) per usi specifici, o agli obblighi di classificazione, etichettatura e imballaggio (CLP) quando ne ricorrano i presupposti. Verifica sempre l'uso concreto.

Fonti

Elenco secondo l'Allegato IV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata. L'allegato può essere modificato: per l'ambito esatto delle esenzioni fai riferimento al testo in vigore e all'Allegato V.

Domande frequenti

Cosa contiene l'Allegato IV del REACH?

L'elenco nominativo di 40 sostanze considerate a rischio minimo (zuccheri, amminoacidi, acidi grassi, gas naturali, acqua e simili) esentate dall'obbligo di registrazione.

Una sostanza dell'Allegato IV è esente da ogni obbligo?

No: è esente solo dalla registrazione. Possono restare applicabili restrizioni, obblighi CLP e altre normative a seconda dell'uso.

Che differenza c'è tra Allegato IV e Allegato V?

L'Allegato IV elenca singole sostanze esentate; l'Allegato V esenta intere categorie di sostanze dalla registrazione.

Devo comunque classificare ed etichettare la sostanza?

Sì, se ne ricorrono i presupposti: l'esenzione dalla registrazione non incide sugli obblighi di classificazione ed etichettatura previsti dal CLP.

Approfondisci

Vuoi una verifica sul tuo caso?

Raccontaci cosa produci, importi o vendi: ti diciamo con chiarezza cosa serve per essere in regola, senza tecnicismi inutili e senza blocchi di vendita o spedizione.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Richiedi una verificaVedi gli articoli

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.