REACH / Autorizzazione

Allegato XIV Reg. CE 1907/2006 – sostanze soggette ad autorizzazione

16 min di letturaAggiornato il 17/06/2026restrizioni reach

Esenzioni: consulta l'elenco delle sostanze esentate dalla registrazione (Allegato IV REACH).

In sintesi

  • È la data di scadenza: dopo di essa la sostanza non può più essere usata o immessa sul mercato senza un’autorizzazione per l’uso specifico.
  • L’Allegato XIV (autorizzazione) vieta l’uso dopo la scadenza salvo permesso individuale; l’Allegato XVII (restrizione) limita determinati usi per tutti senza procedura…
  • Solo se per quell’uso è stata concessa un’autorizzazione, oppure se hai presentato domanda entro la data ultima e la decisione è ancora pendente, oppure se l’uso rientra tra…
  • Attualmente 59 voci.

L'Allegato XIV del REACH (regolamento CE n. 1907/2006) contiene l'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione: sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) per le quali, dopo la data di scadenza («sunset date»), l'immissione sul mercato e l'uso sono vietati salvo che sia stata concessa un'autorizzazione per l'uso specifico (o sia in corso una domanda presentata entro la scadenza). Qui trovi l'elenco completo verbatim: 59 voci con proprietà intrinseche, date di presentazione delle domande e date di scadenza.

Che cosa significa «sostanza soggetta ad autorizzazione»

L'autorizzazione è uno dei pilastri del REACH (Titolo VII). Una sostanza inserita nell'Allegato XIV non può più essere usata o immessa sul mercato dopo la sua data di scadenza, a meno che l'uso specifico non sia stato autorizzato dalla Commissione europea o che l'operatore abbia presentato domanda di autorizzazione entro la data ultima di presentazione delle domande. Alcuni usi possono essere esentati perché già regolati da altra normativa.

Differenza tra Allegato XIV (autorizzazione) e Allegato XVII (restrizione)

Sono due meccanismi distinti. L'autorizzazione (Allegato XIV) vieta in generale l'uso di una sostanza dopo la sunset date, salvo permesso individuale per uso specifico; punta a eliminare progressivamente le SVHC. La restrizione (Allegato XVII) limita o vieta invece determinati usi di una sostanza per tutti, senza procedura individuale. Una sostanza può passare dalla Candidate List all'Allegato XIV e, in seguito, essere anche soggetta a restrizione.

Dalla Candidate List all'Allegato XIV

Il percorso tipico di una SVHC è: identificazione e inserimento nella Candidate List (elenco delle sostanze candidate), poi eventuale raccomandazione dell'ECHA e inclusione nell'Allegato XIV con l'indicazione delle date di presentazione e di scadenza. L'inserimento nella Candidate List fa scattare già obblighi informativi (comunicazione lungo la catena di fornitura e notifica SCIP per gli articoli).

Elenco completo delle sostanze soggette ad autorizzazione (59 voci)

Elenco riprodotto dall'Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (versione consolidata). Per ciascuna sostanza sono indicati la proprietà intrinseca di cui all'articolo 57, la data entro cui devono pervenire le domande e la data di scadenza oltre la quale l'uso è vietato senza autorizzazione.

N. voce Sostanza Proprietà intrinseche (art. 57) Data ultima domande Data di scadenza Usi esentati Termini di riesame
1 5-ter-butil-2,4,6-trinitro-m-xilene ( muschio xilene )
N. CE: 201-329-4 · N. CAS: 81-15-2
vPvB 21 febbraio 2013 21 agosto 2014
2 4,4’-diaminodifenilmetano ( MDA )
N. CE: 202-974-4 · N. CAS: 101-77-9
Cancerogeno (categoria 1B) 21 febbraio 2013 21 agosto 2014
3 Esabromociclododecano ( HBCDD )
N. CE: 221-695-9 · N. CAS: 3194-55-6
PBT 21 febbraio 2014 21 agosto 2015
4 Bis(2-etilesil) ftalato ( DEHP )
N. CE: 204-211-0 · N. CAS: 117-81-7
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — ambiente) a) 21 agosto 2013 ( * ) b) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in: — materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004; — confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; — miscele contenenti DEHP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; c) In deroga alla lettera a): 1 gennaio 2029 per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746. a) 21 febbraio 2015 ( ** ) b) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in: — materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004; — confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; — miscele contenenti DEHP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; c) In deroga alla lettera a): 1 luglio 2030 per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746.
5 Benzil-butil-ftalato ( BBP )
N. CE: 201-622-7 · N. CAS: 85-68-7
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana) a) 21 agosto 2013 ( * ) b) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in: — confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; — miscele contenenti BBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; a) 21 febbraio 2015 ( ** ) b) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in: — confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; — miscele contenenti BBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso;
6 Dibutil ftalato ( DBP )
N. CE: 201-557-4 · N. CAS: 84-74-2
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana) a) 21 agosto 2013 ( * ) b) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in: — confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; — miscele contenenti DBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso; a) 21 febbraio 2015 ( ** ) b) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in: — confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; — miscele contenenti DBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso;
7 Diisobutilftalato (DIBP)
N. CE: 201-553-2 · N. CAS: 84-69-5
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) Proprietà che perturbano il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) — salute umana) a) 21 agosto 2013 ( * ) b) In deroga alla lettera a): 14 giugno 2023 per usi in miscele contenenti DIBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso. a) 21 febbraio 2015 ( ** ) b) In deroga alla lettera a): 14 dicembre 2024 per usi in miscele contenenti DIBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso.
8 Diarsenico triossido Numero CE: 215-481-4 Numero CAS: 1327-53-3 Cancerogeno (categoria 1A) 21 novembre 2013 21 maggio 2015
9 Pentaossido di diarsenico Numero CE: 215-116-9 Numero CAS: 1303-28-2 Cancerogeno (categoria 1A) 21 novembre 2013 21 maggio 2015
10 Cromato di piombo Numero CE: 231-846-0 Numero CAS: 7758-97-6 Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A) 21 novembre 2013 ( *1 ) 21 maggio 2015 ( *2 )
11 Giallo di piombo solfocromato (colorante CI Pigment Yellow 34) Numero CE: 215-693-7 Numero CAS: 1344-37-2 Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A) 21 novembre 2013 ( *1 ) 21 maggio 2015 ( *2 )
12 Piombo cromato molibdato solfato rosso (colorante CI Pigment Red 104) Numero CE: 235-759-9 Numero CAS: 12656-85-8 Cancerogeno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1A) 21 novembre 2013 ( *1 ) 21 maggio 2015 ( *2 )
13 Fosfato di tris(2-cloroetile) (TCEP) Numero CE: 204-118-5 Numero CAS: 115-96-8 Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 21 febbraio 2014 21 agosto 2015
14 2,4-dinitrotoluene (2,4 DNT) Numero CE: 204-450-0 Numero CAS: 121-14-2 Cancerogeno (categoria 1B) 21 febbraio 2014 ( *1 ) 21 agosto 2015 ( *2 )
15 Tricloroetilene
N. CE: 201-167-4 · N. CAS: 79-01-6
Cancerogeno (categoria 1B) 21 ottobre 2014 ( *1 ) 21 aprile 2016 ( *2 )
16 Triossido di cromo
N. CE: 215-607-8 · N. CAS: 1333-82-0
Cancerogeno (categoria 1 A) Mutageno (categoria 1B) 21 marzo 2016 ( *1 ) 21 settembre 2017 ( *2 )
17 Acidi generati dal triossido di cromo e relativi oligomeri Gruppo contenente: Acido cromico
N. CE: 231-801-5 · N. CAS: 7738-94-5
Cancerogeno (categoria 1B) 21 marzo 2016 ( *1 ) 21 settembre 2017 ( *2 )
18 Dicromato di sodio
N. CE: 234-190-3 · N. CAS: 7789-12-0
Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 21 marzo 2016 ( *1 ) 21 settembre 2017 ( *2 )
19 Dicromato di potassio
N. CE: 231-906-6 · N. CAS: 7778-50-9
Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 21 marzo 2016 ( *1 ) 21 settembre 2017 ( *2 )
20 Dicromato di ammonio
N. CE: 232-143-1 · N. CAS: 7789-09-5
Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 21 marzo 2016 ( *1 ) 21 settembre 2017 ( *2 )
21 Cromato di potassio
N. CE: 232-140-5 · N. CAS: 7789-00-6
Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) 21 marzo 2016 ( *1 ) 21 settembre 2017 ( *2 )
22 Cromato di sodio
N. CE: 231-889-5 · N. CAS: 7775-11-3
Cancerogeno (categoria 1B) Mutageno (categoria 1B) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 21 marzo 2016 ( *1 ) 21 settembre 2017 ( *2 )
23 Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico)
N. CE: 500-036-1 · N. CAS: 25214-70-4
Cancerogeno (categoria 1B) 22 febbraio 2016 ( *1 ) 22 agosto 2017 ( *2 )
24 Acido arsenico
N. CE: 231-901-9 · N. CAS: 7778-39-4
Cancerogeno (categoria 1 A) 22 febbraio 2016 22 agosto 2017
25 Bis(2-metossietil) etere (diglime)
N. CE: 203-924-4 · N. CAS: 111-96-6
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 22 febbraio 2016 ( *1 ) 22 agosto 2017 ( *2 )
26 1,2-dicloroetano (EDC)
N. CE: 203-458-1 · N. CAS: 107-06-2
Cancerogeno (categoria 1B) 22 maggio 2016 22 novembre 2017
27 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA)
N. CE: 202-918-9 · N. CAS: 101-14-4
Cancerogeno (categoria 1B) 22 maggio 2016 ( *1 ) 22 novembre 2017 ( *2 )
28 Tris(cromato) di dicromo
N. CE: 246-356-2 · N. CAS: 24613-89-6
Cancerogeno (categoria 1B) 22 luglio 2017 ( *1 ) 22 gennaio 2019 ( *2 )
29 Cromato di stronzio
N. CE: 232-142-6 · N. CAS: 7789-06-2
Cancerogeno (categoria 1B) 22 luglio 2017 ( *1 ) 22 gennaio 2019 ( *2 )
30 Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio
N. CE: 234-329-8 · N. CAS: 11103-86-9
Cancerogeno (categoria 1 A) 22 luglio 2017 ( *1 ) 22 gennaio 2019 ( *2 )
31 Ottaidrossocromato di pentazinco
N. CE: 256-418-0 · N. CAS: 49663-84-5
Cancerogeno (categoria 1 A) 22 luglio 2017 ( *1 ) 22 gennaio 2019 ( *2 )
32 1-Bromopropano (n-bromuro di propile)
N. CE: 203-445-0 · N. CAS: 106-94-5
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 4 gennaio 2019 ( *1 ) 4 luglio 2020 ( *2 )
33 Diisopentilftalato
N. CE: 210-088-4 · N. CAS: 605-50-5
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 4 gennaio 2019 ( *1 ) 4 luglio 2020 ( *2 )
34 Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-8-ramificati, ricchi di C7
N. CE: 276-158-1 · N. CAS: 71888-89-6
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 4 gennaio 2019 ( *1 ) 4 luglio 2020 ( *2 )
35 Acido 1,2-benzenedicarbossilico, esteri alchilici di-C7-11-ramificati e lineari
N. CE: 271-084-6 · N. CAS: 68515-42-4
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 4 gennaio 2019 ( *1 ) 4 luglio 2020 ( *2 )
36 Acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare
N. CE: 284-032-2 · N. CAS: 84777-06-0
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 4 gennaio 2019 ( *1 ) 4 luglio 2020 ( *2 )
37 Ftalato di bis(2-metossietile)
N. CE: 204-212-6 · N. CAS: 117-82-8
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 4 gennaio 2019 ( *1 ) 4 luglio 2020 ( *2 )
38 Dipentilftalato
N. CE: 205-017-9 · N. CAS: 131-18-0
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 4 gennaio 2019 ( *1 ) 4 luglio 2020 ( *2 )
39 N-pentilisopentilftalato
N. CAS: 776297-69-9
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 4 gennaio 2019 ( *1 ) 4 luglio 2020 ( *2 )
40 Olio di antracene
N. CE: 292-602-7 · N. CAS: 90640-80-5
Cancerogeno (categoria 1B) ( *3 ) , PBT, vPvB 4 aprile 2019 ( *1 ) 4 ottobre 2020 ( *2 )
41 Pece, catrame di carbone, alta temperatura.
N. CE: 266-028-2 · N. CAS: 65996-93-2
Cancerogeno (categoria 1B), PBT, vPvB 4 aprile 2019 ( *1 ) 4 ottobre 2020 ( *2 )
42 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato [che comprende sostanze ben definite e sostanze UVCB, polimeri e omologhi] Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente] a) 4 luglio 2019 ( *1 ) ; b) in deroga alla lettera a), 22 giugno 2022 per i seguenti usi: — per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE o di dispositivi medici o accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ) in vista del loro utilizzo per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della malattia da coronavirus (COVID-19); — nei dispositivi medici o negli accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/746, per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19. a) 4 gennaio 2021 ( *2 ) ; b) in deroga alla lettera a), 22 dicembre 2023 per i seguenti usi: — per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di medicinali che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/83/CE o di dispositivi medici o accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/746, in vista del loro utilizzo per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19; — nei dispositivi medici o negli accessori per dispositivi medici che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 93/42/CEE, del regolamento (UE) 2017/745, della direttiva 98/79/CE o del regolamento (UE) 2017/746, per la diagnosi, il trattamento o la prevenzione della COVID-19.
43 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato [sostanze con catena alchilica lineare e/o ramificata C9 legata covalentemente in posizione 4 al fenolo, etossilato che coprono sostanze UVCB e ben definite, polimeri e omologhi, che includono qualsiasi isomero e/o combinazioni di isomeri] Proprietà di interferenza con il sistema endocrino [articolo 57, lettera f), ambiente] 4 luglio 2019 ( *1 ) 4 gennaio 2021 ( *2 )
44 Acido 1,2-benzendicarbossilico, diesil estere, ramificato e lineare
N. CE: 271-093-5 · N. CAS: 68515-50-4
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 27 agosto 2021 ( *1 ) 27 febbraio 2023 ( *2 )
45 Ftalato di diesile
N. CE: 201-559-5 · N. CAS: 84-75-3
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 27 agosto 2021 ( *1 ) 27 febbraio 2023 ( *2 )
46 Acido 1,2-benzendicarbossilico, esteri alchilici di-C6-10; acido 1,2-benzendicarbossilico, diesteri misti decilici ed esilici e ottilici con una concentrazione ≥ 0,3 % di ftalato di diesile (N. CE 201-559-5)
N. CE: 271-094-0 · N. CAS: 68515-51-5
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 27 agosto 2021 ( *1 ) 27 febbraio 2023 ( *2 )
47 Fosfato di trixilile
N. CE: 246-677-8 · N. CAS: 25155-23-1
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 27 novembre 2021 27 maggio 2023
48 Perborato di sodio; acido perborico, sale di sodio
N. CE: 239-172-9
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 27 novembre 2021 27 maggio 2023
49 Perossometaborato di sodio
N. CE: 231-556-4 · N. CAS: 7632-04-4
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 27 novembre 2021 27 maggio 2023
50 5-sec-butil-2-(2,4-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [1], 5-sec-butil-2-(4,6-dimetilcicloes-3-en-1-il)-5-metil-1,3-diossano [2] (comprendenti qualsiasi singolo stereoisomero di [1] e [2] o qualsiasi combinazione degli stessi) vPvB 27 febbraio 2022 27 agosto 2023
51 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-diterzpentilfenolo (UV-328)
N. CE: 247-384-8 · N. CAS: 25973-55-1
PBT, vPvB 27 maggio 2022 27 novembre 2023
52 2,4-di-terz-butil-6-(5-clorobenzotriazol-2-il) fenolo (UV-327)
N. CE: 223-383-8 · N. CAS: 3864-99-1
vPvB 27 maggio 2022 27 novembre 2023
53 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terz-butil)-6-(sec-butil)fenolo (UV-350)
N. CE: 253-037-1 · N. CAS: 36437-37-3
vPvB 27 maggio 2022 27 novembre 2023
54 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terz-butilfenolo (UV-320)
N. CE: 223-346-6 · N. CAS: 3846-71-7
PBT, vPvB 27 maggio 2022 27 novembre 2023
55 Piombo tetraetile
N. CE: 201-075-4 · N. CAS: 78-00-2
Tossico per la riproduzione (categoria 1 A) 1° novembre 2023 1° maggio 2025
56 Alcol 4,4’-bis(dimetilammino)-4»-(metilammino)tritilico (con ≥ 0,1 % di chetone di Michler (n. CE 202-027-5) o base di Michler (n. CE 202-959-2)]
N. CE: 209-218-2 · N. CAS: 561-41-1
Cancerogeno (categoria 1B) 1° novembre 2023 1° maggio 2025
57 Prodotti di reazione di 1,3,4-tiadiazolidina-2,5-ditione, formaldeide e 4-eptilfenolo, ramificato e lineare (RP-HP) (con 4-eptilfenolo, ramificato e lineare in conc. ≥ 0,1 % p/p) Proprietà di interferenza con il sistema endocrino (articolo 57, lettera f) – ambiente) 1° novembre 2023 1° maggio 2025
58 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (DOTE)
N. CE: 239-622-4 · N. CAS: 15571-58-1
Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 1° novembre 2023 1° maggio 2025
59 Massa di reazione di 10-etil-4,4-diottil-7-osso-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile e 10-etil-4-[[2-[(2-etilesil)ossi]-2-ossoetil]tio]-7-osso-4-ottil-8-ossa-3,5-ditia-4-stannatetradecanoato di 2-etilesile (massa di reazione di DOTE e MOTE) Tossico per la riproduzione (categoria 1B) 1° novembre 2023 1° maggio 2025

Obblighi per chi usa o vende queste sostanze

Dopo la data di scadenza, l'uso o l'immissione sul mercato della sostanza (in quanto tale, in miscela o, in alcuni casi, in un articolo) richiede un'autorizzazione valida per quell'uso specifico, propria o del fornitore a monte. Chi acquista deve verificare che il proprio uso rientri in un'autorizzazione concessa e rispettarne le condizioni. È opportuno controllare periodicamente gli aggiornamenti dell'Allegato XIV e le decisioni di autorizzazione pubblicate dall'ECHA, perché l'elenco viene ampliato nel tempo.

Fonti

Elenco secondo l'Allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), versione consolidata. Le date e le condizioni possono essere modificate da regolamenti successivi: per gli usi autorizzati fai riferimento alle decisioni di autorizzazione della Commissione e al sito dell'ECHA.

Domande frequenti

Che cos'è la «sunset date» del REACH?

È la data di scadenza: dopo di essa la sostanza non può più essere usata o immessa sul mercato senza un'autorizzazione per l'uso specifico.

Che differenza c'è tra Allegato XIV e Allegato XVII?

L'Allegato XIV (autorizzazione) vieta l'uso dopo la scadenza salvo permesso individuale; l'Allegato XVII (restrizione) limita determinati usi per tutti senza procedura individuale.

Posso continuare a usare la sostanza dopo la data di scadenza?

Solo se per quell'uso è stata concessa un'autorizzazione, oppure se hai presentato domanda entro la data ultima e la decisione è ancora pendente, oppure se l'uso rientra tra quelli esentati.

Quante sostanze contiene l'Allegato XIV?

Attualmente 59 voci. L'elenco viene aggiornato nel tempo con l'inserimento di nuove sostanze estremamente preoccupanti provenienti dalla Candidate List.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.