Ambiente, Seveso ed emissioni
Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.
Elenco completo: elenco delle sostanze lesive dell ozono con ODP e GWP (Allegati I e II).
In sintesi
- Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), halon, tetracloruro di carbonio, bromuro di metile e altre elencate dal Regolamento 2024/590.
- Gli ODS danneggiano lo strato di ozono e sono disciplinati dal Reg.
- L’uso di HCFC vergini è vietato da tempo; per la manutenzione valgono regole molto restrittive e gli impianti vanno gestiti verso la dismissione, con recupero e distruzione…
- Sì.
Chi produce, importa o utilizza gas refrigeranti, solventi, agenti espandenti o estinguenti deve conoscere il regime delle sostanze che riducono lo strato di ozono (ODS), oggi disciplinato dal Regolamento (UE) 2024/590, che ha sostituito il precedente Regolamento 1005/2009. Si affianca alla disciplina dei gas fluorurati a effetto serra (F-gas), con cui non va confuso.
Cosa sono le sostanze lesive dell’ozono
Sono sostanze come i clorofluorocarburi (CFC), gli idroclorofluorocarburi (HCFC), gli halon, il tetracloruro di carbonio e il bromuro di metile, che danneggiano la fascia di ozono stratosferico. Il loro impiego è stato progressivamente eliminato in attuazione del Protocollo di Montreal.
Cosa prevede il Regolamento 2024/590
Il Regolamento stabilisce divieti di produzione e immissione sul mercato, salvo usi essenziali residui, e impone obblighi di licenza per l’importazione e l’esportazione, di recupero e distruzione delle sostanze a fine vita, di controllo delle perdite dalle apparecchiature e di rendicontazione.
| Obbligo | In sintesi |
|---|---|
| Divieti | Produzione e immissione sul mercato vietate, salvo usi essenziali/esenzioni |
| Licenze | Import ed export soggetti a licenza |
| Recupero | Recupero e distruzione/riciclo a fine vita delle apparecchiature |
| Controllo perdite | Verifiche periodiche e riparazione delle perdite |
ODS o F-gas? Come orientarsi
La differenza è nella sostanza: gli ODS danneggiano l’ozono (CFC, HCFC, halon) e seguono il Reg. 2024/590; gli F-gas (HFC, PFC, SF6) non intaccano l’ozono ma hanno un elevato potenziale di riscaldamento globale e seguono il regolamento sugli F-gas. Un’apparecchiatura datata può contenere ODS; una recente, F-gas. La scheda tecnica e l’etichetta del gas indicano di quale sostanza si tratta.
Chi è coinvolto e cosa controllare
Il regime ODS riguarda chi produce o commercia gas tecnici, ma anche chi gestisce impianti di refrigerazione e condizionamento, antincendio o processi che usano solventi clorurati. Per queste attività gli adempimenti tipici sono la verifica della tipologia di gas contenuto negli impianti esistenti, l’affidamento degli interventi a personale e imprese abilitati, la registrazione dei controlli delle perdite e il recupero del gas a fine vita per la distruzione o il riciclo. Importare attrezzature o sostanze contenenti ODS senza le licenze richieste, o disperdere il gas durante una manutenzione, espone a sanzioni ambientali rilevanti.
Domande frequenti
Quali sostanze sono ODS?
Clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), halon, tetracloruro di carbonio, bromuro di metile e altre elencate dal Regolamento 2024/590. Sono sostanze che riducono lo strato di ozono, in eliminazione secondo il Protocollo di Montreal.
Che differenza c’è tra ODS e F-gas?
Gli ODS danneggiano lo strato di ozono e sono disciplinati dal Reg. (UE) 2024/590; gli F-gas non intaccano l’ozono ma contribuiscono al riscaldamento globale e seguono il regolamento sugli F-gas. Sono regimi distinti, anche se entrambi riguardano gas tecnici e refrigeranti.
Posso ancora usare apparecchiature con HCFC?
L’uso di HCFC vergini è vietato da tempo; per la manutenzione valgono regole molto restrittive e gli impianti vanno gestiti verso la dismissione, con recupero e distruzione della sostanza. Occorre verificare la specifica situazione dell’impianto.
Serve una licenza per importare ODS?
Sì. L’importazione e l’esportazione di sostanze lesive dell’ozono sono soggette a licenza secondo il Regolamento 2024/590, oltre ai divieti generali di immissione sul mercato salvo usi essenziali.
Cosa cambia con il Regolamento 2024/590 rispetto al passato?
Il Regolamento 2024/590 ha sostituito il precedente 1005/2009, aggiornando divieti, obblighi di recupero e controlli e rafforzando le misure su perdite e rendicontazione. La struttura di fondo — eliminazione progressiva in attuazione del Protocollo di Montreal — resta, ma conviene verificare le nuove scadenze e i nuovi obblighi rispetto alla versione precedente.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.