Sostanze SVHC e obblighi ambientali

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • Le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze che soddisfano i criteri dell’art. 57 del Regolamento REACH (Reg. 1907/2006) per la loro pericolosità intrinseca…
  • Ai sensi dell’art. 33 REACH, se un articolo contiene una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (w/w), il fornitore deve comunicare questa informazione al cliente…
  • L’inclusione nell’Allegato XIV del REACH (Lista di autorizzazione) significa che la sostanza non può più essere immessa sul mercato o utilizzata dopo la ‘data di scadenza’…
  • L’AIA disciplina gli impatti ambientali dell’attività produttiva nel suo complesso: emissioni in aria, scarichi idrici, rifiuti, suolo e rumore.

Le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sono al centro di un sistema di obblighi che va ben oltre la semplice etichettatura del prodotto chimico. Per le aziende che le utilizzano nel processo produttivo, le implicazioni si estendono alla comunicazione lungo la catena di fornitura, alla possibile necessità di autorizzazione ECHA per gli usi in Allegato XIV, e agli obblighi di monitoraggio e rendicontazione ambientale derivanti dall’integrazione tra REACH, la Direttiva Quadro Acque e l’AIA.

Questo articolo analizza la catena di obblighi ambientali generati dalle SVHC: dall’identificazione nella Candidate List ECHA, alle comunicazioni nella catena di fornitura (art. 33 REACH), fino alla procedura di autorizzazione per le sostanze incluse nell’Allegato XIV del REACH e ai riflessi sulle autorizzazioni ambientali degli impianti che le utilizzano.

Cosa sono le SVHC e come vengono identificate

Il Regolamento REACH (Reg. 1907/2006) definisce all’art. 57 le categorie di sostanze che possono essere designate come SVHC:

  • Cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B ai sensi del Regolamento CLP (Reg. 1272/2008)
  • PBT (Persistenti, Bioaccumulabili e Tossiche) secondo i criteri dell’Allegato XIII REACH
  • vPvB (molto Persistenti e molto Bioaccumulabili)
  • Sostanze che destano preoccupazione equivalente, incluse quelle con proprietà di interferenza endocrina (ED) o quelle PBT/vPvB con profilo ormonale rilevante

Il processo formale di identificazione avviene attraverso la procedura dell’Allegato XV: uno Stato membro (o l’ECHA su richiesta della Commissione) prepara un dossier, che viene sottoposto a consultazione pubblica e poi valutato dal Comitato degli Stati Membri (MSC). Se c’è accordo unanime, la sostanza viene aggiunta alla Candidate List; in assenza di accordo, decide la Commissione europea.

La Candidate List è aggiornata almeno due volte l’anno. A maggio 2025 contiene oltre 240 sostanze, consultabili e scaricabili dal sito ECHA (echa.europa.eu/candidate-list-table).

Obbligo di comunicazione negli articoli (art. 33 REACH)

L’obbligo più noto e applicato è quello dell’art. 33 REACH: se un articolo contiene una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% in peso (w/w), il fornitore deve:

  • Fornire al destinatario professionale informazioni sufficienti a consentire l’uso sicuro dell’articolo, incluso almeno il nome della SVHC
  • Fornire tali informazioni al consumatore su richiesta, entro 45 giorni dalla richiesta, gratuitamente

La soglia dello 0,1% si calcola rispetto all’articolo nel suo complesso, non al singolo componente. Un componente che rappresenta l’1% del peso totale dell’articolo e contiene il 20% di SVHC determina una concentrazione dello 0,2% nell’articolo: sopra soglia, con obbligo di comunicazione.

Dal 5 gennaio 2021 è operativa la SCIP database (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) dell’ECHA: i produttori e importatori di articoli nell’UE che contengono SVHC sopra lo 0,1% devono notificare la SCIP database. L’obiettivo è garantire la tracciabilità delle SVHC nel ciclo di vita del prodotto fino al riciclo.

Obbligo di notifica per le sostanze negli articoli (art. 7 REACH)

Oltre alla comunicazione nella catena di fornitura, l’art. 7 del REACH prevede un obbligo di notifica all’ECHA quando:

  • La sostanza è presente nell’articolo in quantità totale superiore a 1 tonnellata per produttore/importatore per anno
  • La sostanza supera la concentrazione dello 0,1% (w/w)
  • La sostanza è inclusa nella Candidate List (non necessariamente nell’Allegato XIV)

La notifica va effettuata tramite il portale REACH-IT dell’ECHA e deve includere dati sull’identità della sostanza, la classificazione e, ove possibile, una stima delle quantità utilizzate.

L’Allegato XIV: autorizzazione obbligatoria

L’inclusione nell’Allegato XIV del REACH (Lista di autorizzazione) è il gradino più alto del controllo SVHC. La Commissione europea, su raccomandazione dell’ECHA, inserisce nell’Allegato XIV le SVHC per le quali la sostituzione è considerata possibile o per le quali il rischio ambientale o sanitario è ritenuto inaccettabile.

Ogni sostanza nell’Allegato XIV ha una data di scadenza (sunset date): dopo quella data, la sostanza non può più essere utilizzata o immessa sul mercato per i cosiddetti “usi esentati” (usi a valle, non quelli intermedi o riservati) a meno che l’azienda abbia ottenuto un’autorizzazione dall’ECHA ai sensi dell’art. 60 REACH.

Fase SVHC Strumento Condizione di attivazione Obbligo
Candidate List Art. 33 REACH SVHC >0,1% w/w nell’articolo Comunicazione catena fornitura + SCIP
Candidate List Art. 7 REACH SVHC >0,1% + >1 t/anno Notifica ECHA
Allegato XIV Art. 56-64 REACH Uso dopo sunset date senza esenta Autorizzazione ECHA o sostituzione
Allegato XIV (raccom.) Priorità ECHA In fase di raccomandazione Anticipare valutazione sostituzione

SVHC e Direttiva Quadro Acque: sostanze prioritarie

Molte SVHC sono anche sostanze prioritarie o pericolose prioritarie ai sensi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro Acque) e del suo allegato X, aggiornato dalla Direttiva 2013/39/UE. Per queste sostanze sono fissati:

  • Standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali, espresse come concentrazioni massime ammissibili (CMA) e concentrazioni medie annue (CMA-AA)
  • Limiti di scarico nelle autorizzazioni allo scarico (incluse quelle dell’AIA)
  • Obblighi di monitoraggio nell’ambito dei piani di gestione dei bacini idrografici

Tra le sostanze che compaiono sia nella Candidate List ECHA sia come sostanze prioritarie della Direttiva Quadro Acque si trovano: naftalene, fluorantene, IPA, piombo e suoi composti, nichel e suoi composti, tributilstagno.

Interazione con l’AIA: prescrizioni specifiche per le SVHC

Le aziende con AIA che utilizzano SVHC nel processo produttivo si trovano a gestire un doppio fascio di obblighi: quelli derivanti da REACH (comunicazione, notifica, eventuale autorizzazione) e quelli derivanti dall’AIA (monitoraggio emissioni/scarichi, valutazione BAT, reportistica periodica).

Le Conclusioni sulle BAT (BATc) pubblicate dalla Commissione europea per i diversi settori industriali spesso includono riferimenti espliciti alle SVHC. In settori come la galvanica, il trattamento superfici, la produzione di vernici e la concia del cuoio, le BATc prevedono la sostituzione delle SVHC come BAT associata o, in alternativa, la loro minimizzazione con monitoraggio continuo.

In sede di rinnovo o revisione dell’AIA, le autorità verificano se le SVHC utilizzate sono incluse nell’Allegato XIV e se il gestore ha intrapreso azioni di sostituzione o ha ottenuto autorizzazione ECHA. La mancata considerazione delle SVHC nel dossier AIA è un punto di non conformità sempre più frequentemente rilevato dalle ispezioni ARPA.

SVHC e reporting ambientale integrato

Il monitoraggio delle SVHC richiesto da REACH e dall’AIA può alimentare anche la dichiarazione E-PRTR, quando le sostanze sono incluse nell’Allegato II del Regolamento 166/2006. Strutturare un sistema di monitoraggio integrato che serva contemporaneamente REACH, AIA ed E-PRTR riduce i costi di conformità e garantisce coerenza dei dati dichiarati alle diverse autorità.

Domande frequenti

Cosa sono le sostanze SVHC e dove si trova l’elenco aggiornato?

Le sostanze SVHC soddisfano i criteri dell’art. 57 del REACH per la loro pericolosità: CMR cat. 1A/1B, PBT, vPvB o preoccupazione equivalente. L’elenco ufficiale aggiornato è la Candidate List pubblicata dall’ECHA. A maggio 2025 contiene oltre 240 sostanze.

Quali obblighi ambientali derivano dalla presenza di SVHC in un articolo?

Ai sensi dell’art. 33 REACH, se un articolo contiene una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% (w/w), il fornitore deve comunicarlo al cliente professionale o, su richiesta, al consumatore. Se la sostanza supera 1 t/anno, scatta anche la notifica all’ECHA (art. 7 REACH). A livello ambientale, alcune SVHC sono sostanze prioritarie della Direttiva Quadro Acque con implicazioni per i limiti di scarico.

Cosa prevede il REACH Allegato XIV per le sostanze SVHC?

L’inclusione nell’Allegato XIV significa che la sostanza non può essere immessa sul mercato o utilizzata dopo la sunset date, a meno che l’ECHA abbia rilasciato un’autorizzazione specifica. L’autorizzazione richiede di dimostrare controllo adeguato dei rischi o benefici socioeconomici prevalenti. Le sostanze in Allegato XIV devono essere sostituite o usate solo con autorizzazione ECHA.

Come si integrano gli obblighi SVHC/REACH con l’AIA?

L’AIA può includere prescrizioni specifiche per le SVHC: monitoraggio degli scarichi, limiti di emissione per CMR, obblighi di sostituzione come BAT. Le due normative si rafforzano: REACH impone comunicazione e autorizzazione; l’AIA impone il controllo degli impatti durante la produzione. In sede di rinnovo AIA, le autorità verificano le azioni di sostituzione o l’autorizzazione ECHA.

Le SVHC sono rilevanti anche per il reporting E-PRTR?

Sì, indirettamente. Molte SVHC (metalli pesanti, IPA, composti clorurati) sono anche nell’Allegato II del Regolamento E-PRTR. Se un impianto utilizza SVHC e le emissioni superano le soglie E-PRTR, deve dichiararle nel registro europeo. Il monitoraggio SVHC può quindi alimentare direttamente la dichiarazione E-PRTR.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).