Ambiente, Seveso ed emissioni
Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.
Elenco completo: consulta le sostanze POP vietate (Allegato I) e i limiti nei rifiuti (Allegato IV).
In sintesi
- Le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze estremamente preoccupanti incluse nella Candidate List ai sensi del Reg. 1907/2006 REACH.
- La notifica SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) al database ECHA si applica ai fornitori di articoli o prodotti complessi immessi sul…
- Per gli articoli la SDS non e sempre il documento rilevante.
- Secondo il Reg. 1907/2006, un articolo e un oggetto a cui durante la produzione viene data una forma, superficie o design particolari che ne determinano la funzione in misura…
Scenario: importi o vendi un articolo, un accessorio, un componente tecnico, un oggetto trattato o un prodotto complesso. Il fornitore non parla di SDS perche non e una miscela, ma potrebbero esserci sostanze SVHC.
Risposta breve
Non tutto ruota intorno alla SDS. Per gli articoli puo entrare in gioco la Candidate List, l’obbligo di comunicare sostanze estremamente preoccupanti e, in certi casi, la banca dati SCIP. Serve capire se il prodotto e una sostanza/miscela o un articolo e quali informazioni il fornitore deve fornire.
Cosa controllare
- Il prodotto e un articolo, una miscela o un prodotto complesso?
- Ci sono sostanze Candidate List sopra soglie rilevanti?
- Il fornitore fornisce dichiarazioni affidabili?
- Devi comunicare informazioni lungo la filiera?
- Serve valutare notifica SCIP per il mercato UE?
Errore tipico
Chiedere una SDS per tutto. Per alcuni articoli la SDS non e il documento centrale: servono dichiarazioni e dati su sostanze presenti nell’articolo.
Quando chiedere una verifica
Quando importi articoli da extra UE, componenti, accessori, prodotti trattati o oggetti con materiali plastici, gomma, metallo, rivestimenti o additivi non chiari.
Documenti da inviare: scheda prodotto, dichiarazioni fornitore, materiali, paese di origine e uso previsto.
Perche non basta chiedere la SDS
Nel caso degli articoli, la logica documentale puo essere diversa da quella delle miscele. Un oggetto, un componente o un prodotto complesso puo non avere una SDS classica, ma puo comunque richiedere informazioni sulle sostanze presenti. Il tema SVHC riguarda proprio la presenza di sostanze estremamente preoccupanti in articoli e lungo la filiera.
La verifica parte dalla natura del prodotto. Se e un articolo, si controllano materiali, dichiarazioni del fornitore, Candidate List e possibili obblighi informativi. Se e un insieme di articoli o un prodotto complesso, bisogna capire dove si trova l’eventuale sostanza e quale comunicazione serve.
Output utile della verifica
- Classificazione pratica del prodotto come articolo, miscela o prodotto complesso.
- Lista di informazioni da chiedere al fornitore su materiali e SVHC.
- Prima valutazione su obblighi informativi REACH e possibile SCIP.
- Traccia documentale da conservare per clienti e controlli.
FAQ rapide
La SCIP riguarda solo prodotti chimici liquidi?
No. Il tema riguarda articoli e prodotti complessi che possono contenere sostanze Candidate List oltre soglie rilevanti.
La SDS risolve il problema SVHC?
Non sempre. Per gli articoli servono spesso dichiarazioni e dati specifici sui materiali e sulle sostanze presenti.
Chi deve fornire le informazioni?
Il fornitore deve dare dati utili, ma importatori e distributori devono capire se le informazioni sono sufficienti per i propri obblighi.
Importi articoli o prodotti complessi?
Verifichiamo se servono controlli su SVHC, Candidate List, obblighi informativi o banca dati SCIP.
Fonti ufficiali
Domande frequenti
Cos’e una sostanza SVHC e perche e rilevante per chi importa articoli?
Le sostanze SVHC (Substances of Very High Concern) sono sostanze estremamente preoccupanti incluse nella Candidate List ai sensi del Reg. 1907/2006 REACH. Includono sostanze cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione, persistenti e bioaccumulabili. Chi importa articoli da extra UE deve verificare se i materiali contengono SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso, perche scattano obblighi informativi lungo la filiera.
Quando si applica l’obbligo di notifica alla banca dati SCIP?
La notifica SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) al database ECHA si applica ai fornitori di articoli o prodotti complessi immessi sul mercato UE che contengono sostanze della Candidate List in concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso. Lo scopo e garantire la tracciabilita delle sostanze pericolose lungo la filiera, incluso il fine vita del prodotto.
Un articolo importato da fuori UE puo non avere una SDS: come si gestisce?
Per gli articoli la SDS non e sempre il documento rilevante. Cio che serve e una dichiarazione del fornitore sulle sostanze presenti, in particolare quelle della Candidate List. L’importatore UE deve raccogliere queste informazioni, verificarle rispetto agli obblighi REACH e, se necessario, comunicarle ai propri clienti o notificarle a ECHA tramite SCIP prima di immettere gli articoli sul mercato.
Come si distingue un articolo da una miscela ai fini REACH?
Secondo il Reg. 1907/2006, un articolo e un oggetto a cui durante la produzione viene data una forma, superficie o design particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore rispetto alla sua composizione chimica. Una miscela e invece una combinazione di due o piu sostanze. La distinzione ha effetti pratici: miscele richiedono SDS e CLP, articoli richiedono verifiche SVHC e, nei casi applicabili, notifica SCIP.
Il fornitore extra UE e responsabile delle informazioni sulle SVHC?
Il fornitore deve fornire informazioni sufficienti a consentire un uso sicuro, ma la responsabilita di verificare la conformita REACH ricade sull’importatore stabilito nell’UE. Se il fornitore non fornisce dichiarazioni attendibili sulle SVHC, l’importatore deve valutare se procedere con analisi proprie o rinunciare all’acquisto, poiche mettere sul mercato UE articoli con SVHC senza adempiere agli obblighi informativi espone l’azienda a sanzioni.
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
