Import/export e PIC

Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose secondo il Regolamento PIC (UE) 649/2012.

4 min di letturaAggiornato il 14/06/2026import export pic

In sintesi

  • Almeno 35 giorni prima della data prevista di esportazione, all’autorità nazionale designata.
  • È il numero di riferimento identificativo assegnato a ciascuna notifica di esportazione.
  • La notifica copre le esportazioni di quella sostanza verso quel Paese nell’anno civile.
  • Il ritardo riduce o azzera i margini dei passaggi successivi e può impedire l’esportazione nella data prevista.

Nel Regolamento PIC le tempistiche non sono un dettaglio: la notifica di esportazione di una sostanza dell’Allegato I parte 1 va presentata con largo anticipo, e chi sbaglia i tempi rischia di non poter spedire. Vediamo il calendario reale e il significato del numero RIN.

I 35 giorni prima dell’esportazione

L’esportatore deve presentare la notifica all’autorità nazionale designata del proprio Stato membro almeno 35 giorni prima della data prevista di esportazione. Non è un termine indicativo: è la condizione perché l’intero meccanismo informativo verso il Paese importatore possa svolgersi in tempo.

Il percorso della notifica

Passaggio Termine
Esportatore → autorità nazionale designata almeno 35 giorni prima
Autorità nazionale → ECHA (dopo validazione) almeno 25 giorni prima
ECHA → autorità del Paese importatore almeno 15 giorni prima

Ogni passaggio ha il suo margine: è per questo che il ritardo dell’esportatore si propaga e può far saltare la finestra di spedizione.

Il numero RIN

A ogni notifica di esportazione viene assegnato un numero di riferimento identificativo (RIN), univoco. Il RIN accompagna l’esportazione e va indicato nella documentazione: serve a tracciare la pratica e a dimostrare di aver adempiuto. Esportare senza RIN valido, quando è dovuto, è una non conformità.

La cadenza annuale

La notifica non si fa una volta sola: va presentata ogni anno civile in cui avviene l’esportazione di quella sostanza verso quel Paese. La prima esportazione dell’anno fa scattare l’obbligo; le successive entro l’anno sono coperte, ma il nuovo anno richiede una nuova notifica. Pianificare le notifiche su base annuale evita blocchi a ridosso delle spedizioni.

Perché conviene anticipare

Tra raccolta dati, validazione dell’autorità e inoltro, i margini si consumano in fretta. Le aziende che esportano con regolarità impostano un calendario delle notifiche a inizio anno, anziché muoversi al primo ordine: è il modo più semplice per non trovarsi merce pronta e notifica non ancora valida.

In sintesi

La notifica di esportazione PIC va presentata all’autorità nazionale designata almeno 35 giorni prima della data prevista, ogni anno civile, e riceve un numero di riferimento identificativo (RIN) univoco. La pratica prosegue poi verso l’ECHA (almeno 25 giorni prima) e il Paese importatore (almeno 15 giorni prima): ogni passaggio ha il suo margine, perciò il ritardo dell’esportatore si propaga e può far saltare la finestra di spedizione. Per questo conviene pianificare le notifiche a inizio anno, prima dei singoli ordini.

Domande frequenti

Quanti giorni prima va fatta la notifica PIC?

Almeno 35 giorni prima della data prevista di esportazione, all’autorità nazionale designata. Da lì la pratica prosegue verso l’ECHA (almeno 25 giorni prima) e il Paese importatore (almeno 15 giorni prima).

Cos’è il RIN?

È il numero di riferimento identificativo assegnato a ciascuna notifica di esportazione. È univoco, accompagna l’esportazione e dimostra l’avvenuto adempimento.

La notifica vale per tutto l’anno?

La notifica copre le esportazioni di quella sostanza verso quel Paese nell’anno civile. Ogni nuovo anno civile richiede una nuova notifica.

Cosa succede se notifico in ritardo?

Il ritardo riduce o azzera i margini dei passaggi successivi e può impedire l’esportazione nella data prevista. Per questo conviene pianificare le notifiche con largo anticipo.

Fonti ufficiali

  • Reg. (UE) 649/2012 (PIC), art. 8 — notifica di esportazione e termine di 35 giorni
  • ECHA — procedura di notifica dell’esportazione (RIN e iter verso il Paese importatore)
  • Reg. (UE) 649/2012 — cadenza annuale della notifica

Le scadenze e gli elenchi citati possono essere modificati da provvedimenti successivi e atti attuativi: vanno sempre verificati sull’ultima versione consolidata del regolamento.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.