SVHC e Candidate List: cosa cambia per chi vende articoli

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • È l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) redatto dall’ECHA ai sensi dell’articolo 59 del Reg. (CE) 1907/2006.
  • L’obbligo di notifica all’ECHA scatta se una SVHC è presente nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% w/w e il volume totale della sostanza supera una tonnellata…
  • Qualsiasi fornitore di articoli che contengono SVHC sopra lo 0,1% w/w è tenuto a fornire informazioni sufficienti, su richiesta, ai destinatari commerciali entro 45 giorni (art.…
  • Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE (causa C-106/14), la soglia dello 0,1% si calcola su ogni singolo articolo che compone un prodotto complesso, non sull’oggetto nel…

Se la tua azienda produce, importa o distribuisce articoli fisici nell’Unione Europea, la Candidate List REACH non è una questione teorica: è un elenco in continua crescita di sostanze che possono rendere i tuoi prodotti non conformi con poche settimane di preavviso. Ignorarla espone a richieste di ritiro dal mercato, blocchi doganali e contestazioni dai clienti B2B.

Questa guida spiega come funziona il sistema SVHC, quali obblighi concreti ne derivano per produttori e importatori di articoli, come interpretare la soglia dello 0,1% e come organizzare un processo di monitoraggio sostenibile.

Cosa sono le SVHC e perché vengono identificate

Le Sostanze Estremamente Preoccupanti (SVHC — Substances of Very High Concern) sono identificate dall’ECHA sulla base di criteri tecnici stabiliti all’art. 57 del Reg. (CE) 1907/2006 REACH. Rientrano in questa categoria:

  • Sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B;
  • Sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB);
  • Sostanze con proprietà di interferenza endocrina (dal 2019, secondo i criteri delegati UE);
  • Sostanze con proprietà equivalentemente preoccupanti identificate caso per caso dal Comitato degli Stati Membri (MSC).

L’inclusione nella Candidate List non equivale a un divieto immediato, ma è il primo passo del percorso che può portare all’inserimento nell’Allegato XIV (elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione) con conseguente divieto d’uso senza specifica autorizzazione della Commissione europea.

La Candidate List: aggiornamenti e struttura

La Candidate List viene aggiornata dall’ECHA almeno una volta l’anno. Al 2025 contiene oltre 240 voci. Per ogni sostanza sono indicati: nome IUPAC, numero CAS, numero EC, data di inclusione e motivo dell’identificazione come SVHC. L’elenco è liberamente consultabile sul sito ECHA (echa.europa.eu/candidate-list-table).

Gli aggiornamenti avvengono tipicamente in giugno e dicembre, al termine di una fase pubblica di consultazione di 45 giorni (art. 59 REACH). Durante questa finestra, qualsiasi parte interessata può presentare osservazioni o richiedere di escludere la sostanza per motivi tecnici.

Gli obblighi per chi produce o importa articoli

Il REACH distingue tra produttori di sostanze e miscele e produttori di articoli. Un articolo è un oggetto a cui durante la produzione viene data una forma, una superficie o un design particolari che ne determinano la funzione in misura superiore alla sua composizione chimica (art. 3, n. 3 REACH). Esempi: pneumatici, calzature, tessuti rivestiti, componenti elettronici, giocattoli.

Per gli articoli, gli obblighi SVHC sono due:

  1. Comunicazione lungo la catena di fornitura (art. 33): se un articolo contiene una SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% w/w, il fornitore deve comunicare almeno il nome della sostanza e le istruzioni per un uso sicuro a tutti i destinatari commerciali. I consumatori finali hanno diritto alle stesse informazioni su semplice richiesta, da evadere entro 45 giorni.
  2. Notifica all’ECHA (art. 7, par. 2): se la soglia dello 0,1% è superata e il quantitativo totale della sostanza presente negli articoli supera una tonnellata all’anno per il produttore/importatore, scatta l’obbligo di notifica formale all’ECHA tramite il portale REACH-IT.

La soglia dello 0,1%: come si calcola correttamente

Questo è il punto più critico e più spesso frainteso. La Corte di Giustizia dell’UE, nella sentenza del 10 settembre 2015 (causa C-106/14 Fédération des entreprises du recyclage — FEAD), ha chiarito che la soglia deve essere valutata su ogni singolo articolo componente, non sull’oggetto complesso nel suo insieme.

Esempio pratico: se vendi una sedia da ufficio con rotelle in PVC che contiene ftalati SVHC, la percentuale non va calcolata sul peso totale della sedia, ma su ciascuna rotella presa singolarmente. Questo cambia drasticamente i calcoli per prodotti assemblati.

La Guida ECHA sugli articoli (versione 4.0, 2017) conferma questa interpretazione e fornisce esempi numerici. Per i produttori di oggetti complessi assemblati da più componentisti, questo implica raccogliere le schede di composizione da ciascun fornitore.

Come gestire la supply chain

Il meccanismo del REACH si basa sulla trasmissione di informazioni lungo tutta la catena. In pratica questo significa:

  • Richiedere dichiarazioni di conformità ai fornitori per ogni componente o materiale acquistato, aggiornate a ogni nuovo aggiornamento della Candidate List;
  • Verificare le schede dati di sicurezza (SDS): la sezione 15 deve indicare se la sostanza è presente nella Candidate List;
  • Conservare la documentazione: le dichiarazioni dei fornitori sono la principale prova di diligenza in caso di ispezione;
  • Inserire clausole contrattuali che obblighino i fornitori a notificare tempestivamente eventuali variazioni di composizione o nuove inclusioni nella Candidate List.

Tabella riepilogativa degli obblighi SVHC per gli articoli

Obbligo Base normativa Soglia Destinatario Scadenza
Comunicazione ai clienti B2B Art. 33, par. 1 REACH > 0,1% w/w per articolo Destinatari commerciali Su fornitura o su richiesta
Comunicazione ai consumatori Art. 33, par. 2 REACH > 0,1% w/w per articolo Consumatori finali Entro 45 giorni dalla richiesta
Notifica all’ECHA Art. 7, par. 2 REACH > 0,1% w/w e > 1 t/anno ECHA (portale REACH-IT) Entro 6 mesi dall’inclusione nella Candidate List

Cosa succede se la sostanza entra nell’Allegato XIV

L’inserimento nell’Allegato XIV rappresenta un salto qualitativo. Da quel momento la sostanza è soggetta ad autorizzazione: non può più essere usata o immessa sul mercato UE dopo la sunset date indicata, salvo che il produttore o importatore abbia ottenuto un’autorizzazione specifica dalla Commissione europea (artt. 55-64 REACH). Le autorizzazioni sono concesse per uso specifico, per un periodo limitato e sono soggette a rinnovo. Per le PMI, arrivare a questo punto senza aver mai monitorato la Candidate List è il peggiore degli scenari.

Il database SCIP: un obbligo spesso dimenticato

Dal 5 gennaio 2021, in base alla Direttiva Quadro Rifiuti (Dir. 2008/98/CE, art. 9 modificato dalla Dir. 2018/851/CE), i fornitori di articoli contenenti SVHC sopra lo 0,1% w/w devono notificare le informazioni al database SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) gestito dall’ECHA. L’obbligo vale indipendentemente dalla soglia tonnellaggio e ha lo scopo di tracciare le SVHC nel ciclo di vita dei prodotti fino alla fase di rifiuto.

Molte aziende, in particolare quelle che si limitano ad assemblare o rivendere articoli importati, non sono a conoscenza di questo obbligo. Le sanzioni variano per Stato membro: in Italia l’autorità competente è il Ministero della Salute e le violazioni possono comportare sanzioni amministrative.

Frequenza del monitoraggio: quando e come aggiornarsi

Il monitoraggio della Candidate List non è un’attività da fare una volta sola. È un processo ricorrente che deve essere formalizzato nelle procedure aziendali. Un approccio pratico:

  • Verificare il sito ECHA almeno ogni sei mesi (allineandosi ai cicli di aggiornamento);
  • Iscriversi agli alert gratuiti dell’ECHA per ricevere notifiche sulle nuove proposte di SVHC;
  • Ripetere la raccolta di dichiarazioni dai fornitori a ogni aggiornamento della lista;
  • Aggiornare la documentazione SCIP e le comunicazioni ai clienti entro i termini previsti.

Errori tipici e come evitarli

  • Calcolare lo 0,1% sull’oggetto completo: sbagliato. Va calcolato per singolo articolo componente.
  • Non aggiornare le dichiarazioni dei fornitori: una dichiarazione datata 2020 non copre le sostanze aggiunte dal 2021 in poi.
  • Ignorare il database SCIP: è un obbligo separato dalla notifica all’ECHA e dalla comunicazione ai clienti.
  • Confondere articoli e miscele: le schede dati di sicurezza coprono le miscele; per gli articoli il regime è diverso e più spesso trascurato.
  • Non includere le SVHC negli accordi con i fornitori non UE: l’importatore UE diventa il responsabile REACH e non può scaricare la responsabilità sul fornitore extra-UE.

Domande frequenti

Cos’è la Candidate List REACH?

È l’elenco delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) redatto dall’ECHA ai sensi dell’art. 59 del Reg. (CE) 1907/2006. Contiene attualmente oltre 240 sostanze. L’inclusione attiva obblighi di comunicazione per chi produce o importa articoli che la contengono sopra lo 0,1% in peso.

Quando scatta l’obbligo di notifica all’ECHA per gli articoli?

L’obbligo scatta se una SVHC è presente nell’articolo in concentrazione superiore allo 0,1% w/w e il volume totale della sostanza supera una tonnellata all’anno per il produttore/importatore (art. 7, par. 2 REACH).

Chi deve comunicare le SVHC ai clienti?

Qualsiasi fornitore di articoli che contengono SVHC sopra lo 0,1% w/w è tenuto a fornire informazioni sufficienti ai destinatari commerciali entro 45 giorni (art. 33 REACH). I consumatori finali hanno lo stesso diritto su semplice richiesta.

Il calcolo dello 0,1% si applica all’articolo completo o ai singoli componenti?

Secondo la sentenza CGUE (causa C-106/14), la soglia si calcola su ogni singolo articolo che compone un prodotto complesso, non sull’oggetto nel suo insieme. Questa interpretazione è confermata dalla Guida ECHA sugli articoli.

Come si tiene aggiornata la Candidate List?

L’ECHA aggiorna la Candidate List almeno una volta l’anno, generalmente in giugno e dicembre. Le aziende devono monitorare gli aggiornamenti e verificare in modo proattivo se nuove SVHC sono presenti nei loro articoli, contattando i fornitori della supply chain.

Verifica la conformità SVHC dei tuoi articoli

Se importi o distribuisci articoli nell’UE, è fondamentale verificare la presenza di SVHC e l’adempimento degli obblighi di comunicazione. Richiedi una valutazione tecnica sul tuo assortimento.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).