Biocidi (BPR)

Tipi di prodotto – Allegato V Reg. (UE) 528/2012

4 min di letturaAggiornato il 16/06/2026biocidi

In sintesi

  • Il PT14 comprende i biocidi della categoria «rodenticidi» secondo l’Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012.
  • Si’.
  • L’approvazione delle sostanze attive e’ specifica per tipo di prodotto: una sostanza puo’ essere approvata per alcuni PT e non per altri.
  • Un articolo trattato con un biocida del PT14 (o che lo incorpora) deve usare solo sostanze attive ammesse per quell’uso ed essere etichettato secondo le regole sugli articoli…

Il tipo di prodotto 14 (PT14) del Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012 individua i biocidi della categoria Rodenticidi, appartenente al Gruppo 3 – Controllo degli animali nocivi. Di seguito la descrizione ufficiale dell'Allegato V, gli esempi di prodotti tipici e gli obblighi di conformita' che ne derivano.

Descrizione ufficiale (Allegato V)

Tipo di prodotto PT14
Denominazione (Allegato V) Rodenticidi
Gruppo Gruppo 3 – Controllo degli animali nocivi
Atto Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012, Allegato V

Secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012: «Prodotti usati per il controllo di ratti, topi o altri roditori, senza respingerli né attirarli»

Esempi e prodotti tipici

Rientrano in genere nel PT14: esche, blocchi e prodotti per il controllo di topi e ratti, spesso a base di anticoagulanti, destinati all’uso domestico, civile e professionale per la lotta ai roditori in ambienti interni ed esterni, comprese fognature e aree industriali. La classificazione di un prodotto nel giusto tipo dipende dalla sua funzione biocida principale e dall'uso dichiarato.

Obblighi: autorizzazione e sostanze attive

Per immettere sul mercato un biocida PT14 occorre un'autorizzazione (nazionale, dell'Unione, per riconoscimento reciproco o con procedura semplificata) e la sostanza attiva deve essere approvata per quel tipo di prodotto. Chi fornisce sostanze attive o biocidi deve inoltre figurare nell'elenco previsto dall'articolo 95. Nel periodo transitorio restano vendibili, a certe condizioni, i prodotti con sostanze attive ancora in valutazione per il PT14.

Articoli trattati ed etichettatura

Se un articolo viene trattato con un biocida PT14 o lo incorpora (per esempio per conferirgli una funzione protettiva), si applicano le regole sugli articoli trattati: possono essere usate solo sostanze attive ammesse per quell'uso e, nei casi previsti, l'articolo va etichettato con le informazioni sul trattamento biocida.

Come orientarsi nella conformita'

In pratica conviene: (1) individuare il tipo di prodotto corretto a partire dalla funzione biocida; (2) verificare lo stato di approvazione della sostanza attiva per il PT14; (3) controllare l'autorizzazione del prodotto e i suoi usi consentiti; (4) allineare etichetta e scheda dati di sicurezza al CLP. In caso di dubbio sulla qualifica del prodotto e' opportuno un parere tecnico.

Fonti

Denominazione e descrizione del tipo di prodotto secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR). Gli esempi merceologici sono redazionali e a scopo orientativo; per la qualifica formale di un prodotto fai riferimento al testo del regolamento e agli orientamenti ECHA.

Domande frequenti

Cosa rientra nel tipo di prodotto PT14?

Il PT14 comprende i biocidi della categoria «rodenticidi» secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012. La descrizione ufficiale e gli esempi tipici sono riportati sopra.

Un prodotto PT14 deve essere autorizzato?

Si'. Un biocida puo' essere messo a disposizione sul mercato solo se autorizzato e se la sua sostanza attiva e' approvata (o in valutazione nel regime transitorio) per quel tipo di prodotto.

Come faccio a sapere se la sostanza attiva e' ammessa per il PT14?

L'approvazione delle sostanze attive e' specifica per tipo di prodotto: una sostanza puo' essere approvata per alcuni PT e non per altri. Si verifica sull'elenco delle sostanze attive approvate e sull'elenco dell'articolo 95.

Il PT14 riguarda anche gli articoli trattati?

Un articolo trattato con un biocida del PT14 (o che lo incorpora) deve usare solo sostanze attive ammesse per quell'uso ed essere etichettato secondo le regole sugli articoli trattati del BPR.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.