Biocidi (BPR)
Tipi di prodotto – Allegato V Reg. (UE) 528/2012
In sintesi
- Il PT2 comprende i biocidi della categoria «disinfettanti e alghicidi non destinati all’uomo o agli animali» secondo l’Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012.
- Si’.
- L’approvazione delle sostanze attive e’ specifica per tipo di prodotto: una sostanza puo’ essere approvata per alcuni PT e non per altri.
- Un articolo trattato con un biocida del PT2 (o che lo incorpora) deve usare solo sostanze attive ammesse per quell’uso ed essere etichettato secondo le regole sugli articoli…
Il tipo di prodotto 2 (PT2) del Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012 individua i biocidi della categoria Disinfettanti e alghicidi non destinati all’uomo o agli animali, appartenente al Gruppo 1 – Disinfettanti. Di seguito la descrizione ufficiale dell'Allegato V, gli esempi di prodotti tipici e gli obblighi di conformita' che ne derivano.
Descrizione ufficiale (Allegato V)
| Tipo di prodotto | PT2 |
|---|---|
| Denominazione (Allegato V) | Disinfettanti e alghicidi non destinati all’uomo o agli animali |
| Gruppo | Gruppo 1 – Disinfettanti |
| Atto | Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012, Allegato V |
Secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012: «Prodotti usati per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature e mobilio non utilizzati in contatto diretto con alimenti destinati al consumo umano o animale. I settori di impiego comprendono, tra l’altro, piscine, acquari, acque di balneazione e altre; sistemi di condizionamento e muri e pavimenti in aree private, pubbliche e industriali e in altre aree per attività professionali. Prodotti usati per la disinfezione dell’aria, dell’acqua non utilizzata per il consumo umano animale, dei gabinetti chimici, delle acque di scarico, dei rifiuti di ospedali e del suolo. Prodotti usati come alghicidi per il trattamento di piscine, acquari e altre acque e per la riparazione di materiali da costruzione. Prodotti usati per essere incorporati in tessili, tessuti, maschere, vernici e altri articoli o materiali allo scopo di produrre articoli trattati con proprietà disinfettanti»
Esempi e prodotti tipici
Rientrano in genere nel PT2: disinfettanti per superfici, pavimenti, pareti e arredi, prodotti per la disinfezione dell’aria e dei sistemi di condizionamento, trattamenti per l’acqua delle piscine e alghicidi. La classificazione di un prodotto nel giusto tipo dipende dalla sua funzione biocida principale e dall'uso dichiarato.
Obblighi: autorizzazione e sostanze attive
Per immettere sul mercato un biocida PT2 occorre un'autorizzazione (nazionale, dell'Unione, per riconoscimento reciproco o con procedura semplificata) e la sostanza attiva deve essere approvata per quel tipo di prodotto. Chi fornisce sostanze attive o biocidi deve inoltre figurare nell'elenco previsto dall'articolo 95. Nel periodo transitorio restano vendibili, a certe condizioni, i prodotti con sostanze attive ancora in valutazione per il PT2.
Articoli trattati ed etichettatura
Se un articolo viene trattato con un biocida PT2 o lo incorpora (per esempio per conferirgli una funzione protettiva), si applicano le regole sugli articoli trattati: possono essere usate solo sostanze attive ammesse per quell'uso e, nei casi previsti, l'articolo va etichettato con le informazioni sul trattamento biocida.
Come orientarsi nella conformita'
In pratica conviene: (1) individuare il tipo di prodotto corretto a partire dalla funzione biocida; (2) verificare lo stato di approvazione della sostanza attiva per il PT2; (3) controllare l'autorizzazione del prodotto e i suoi usi consentiti; (4) allineare etichetta e scheda dati di sicurezza al CLP. In caso di dubbio sulla qualifica del prodotto e' opportuno un parere tecnico.
Fonti
Denominazione e descrizione del tipo di prodotto secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR). Gli esempi merceologici sono redazionali e a scopo orientativo; per la qualifica formale di un prodotto fai riferimento al testo del regolamento e agli orientamenti ECHA.
Domande frequenti
Cosa rientra nel tipo di prodotto PT2?
Il PT2 comprende i biocidi della categoria «disinfettanti e alghicidi non destinati all’uomo o agli animali» secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012. La descrizione ufficiale e gli esempi tipici sono riportati sopra.
Un prodotto PT2 deve essere autorizzato?
Si'. Un biocida puo' essere messo a disposizione sul mercato solo se autorizzato e se la sua sostanza attiva e' approvata (o in valutazione nel regime transitorio) per quel tipo di prodotto.
Come faccio a sapere se la sostanza attiva e' ammessa per il PT2?
L'approvazione delle sostanze attive e' specifica per tipo di prodotto: una sostanza puo' essere approvata per alcuni PT e non per altri. Si verifica sull'elenco delle sostanze attive approvate e sull'elenco dell'articolo 95.
Il PT2 riguarda anche gli articoli trattati?
Un articolo trattato con un biocida del PT2 (o che lo incorpora) deve usare solo sostanze attive ammesse per quell'uso ed essere etichettato secondo le regole sugli articoli trattati del BPR.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.