Biocidi (BPR)
Tipi di prodotto – Allegato V Reg. (UE) 528/2012
In sintesi
- Il PT20 comprende i biocidi della categoria «controllo di altri vertebrati» secondo l’Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012.
- Si’.
- L’approvazione delle sostanze attive e’ specifica per tipo di prodotto: una sostanza puo’ essere approvata per alcuni PT e non per altri.
- Un articolo trattato con un biocida del PT20 (o che lo incorpora) deve usare solo sostanze attive ammesse per quell’uso ed essere etichettato secondo le regole sugli articoli…
Il tipo di prodotto 20 (PT20) del Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012 individua i biocidi della categoria Controllo di altri vertebrati, appartenente al Gruppo 3 – Controllo degli animali nocivi. Di seguito la descrizione ufficiale dell'Allegato V, gli esempi di prodotti tipici e gli obblighi di conformita' che ne derivano.
Descrizione ufficiale (Allegato V)
| Tipo di prodotto | PT20 |
|---|---|
| Denominazione (Allegato V) | Controllo di altri vertebrati |
| Gruppo | Gruppo 3 – Controllo degli animali nocivi |
| Atto | Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012, Allegato V |
Secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012: «Prodotti usati per il controllo di vertebrati diversi da quelli contemplati dagli altri tipi di prodotto del presente gruppo, senza respingerli né attirarli»
Esempi e prodotti tipici
Rientrano in genere nel PT20: prodotti per il controllo di vertebrati diversi dai roditori e dagli uccelli. La classificazione di un prodotto nel giusto tipo dipende dalla sua funzione biocida principale e dall'uso dichiarato.
Obblighi: autorizzazione e sostanze attive
Per immettere sul mercato un biocida PT20 occorre un'autorizzazione (nazionale, dell'Unione, per riconoscimento reciproco o con procedura semplificata) e la sostanza attiva deve essere approvata per quel tipo di prodotto. Chi fornisce sostanze attive o biocidi deve inoltre figurare nell'elenco previsto dall'articolo 95. Nel periodo transitorio restano vendibili, a certe condizioni, i prodotti con sostanze attive ancora in valutazione per il PT20.
Articoli trattati ed etichettatura
Se un articolo viene trattato con un biocida PT20 o lo incorpora (per esempio per conferirgli una funzione protettiva), si applicano le regole sugli articoli trattati: possono essere usate solo sostanze attive ammesse per quell'uso e, nei casi previsti, l'articolo va etichettato con le informazioni sul trattamento biocida.
Come orientarsi nella conformita'
In pratica conviene: (1) individuare il tipo di prodotto corretto a partire dalla funzione biocida; (2) verificare lo stato di approvazione della sostanza attiva per il PT20; (3) controllare l'autorizzazione del prodotto e i suoi usi consentiti; (4) allineare etichetta e scheda dati di sicurezza al CLP. In caso di dubbio sulla qualifica del prodotto e' opportuno un parere tecnico.
Fonti
Denominazione e descrizione del tipo di prodotto secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR). Gli esempi merceologici sono redazionali e a scopo orientativo; per la qualifica formale di un prodotto fai riferimento al testo del regolamento e agli orientamenti ECHA.
Domande frequenti
Cosa rientra nel tipo di prodotto PT20?
Il PT20 comprende i biocidi della categoria «controllo di altri vertebrati» secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012. La descrizione ufficiale e gli esempi tipici sono riportati sopra.
Un prodotto PT20 deve essere autorizzato?
Si'. Un biocida puo' essere messo a disposizione sul mercato solo se autorizzato e se la sua sostanza attiva e' approvata (o in valutazione nel regime transitorio) per quel tipo di prodotto.
Come faccio a sapere se la sostanza attiva e' ammessa per il PT20?
L'approvazione delle sostanze attive e' specifica per tipo di prodotto: una sostanza puo' essere approvata per alcuni PT e non per altri. Si verifica sull'elenco delle sostanze attive approvate e sull'elenco dell'articolo 95.
Il PT20 riguarda anche gli articoli trattati?
Un articolo trattato con un biocida del PT20 (o che lo incorpora) deve usare solo sostanze attive ammesse per quell'uso ed essere etichettato secondo le regole sugli articoli trattati del BPR.
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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.