Classificazione ed etichettatura CLP
Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.
In sintesi
- Sì, in modo quasi sempre obbligatorio.
- No, non è sufficiente.
- Dipende, se la composizione non cambia ma cambia solo la dimensione dell’imballaggio, il numero UFI della miscela rimane lo stesso — è legato alla formulazione, non alla…
- Sì, come nuovo fornitore, sei responsabile della scheda di sicurezza.
Una delle situazioni più frequenti nelle piccole aziende è questa: si acquista un prodotto chimico in grandi confezioni (fusti, cisternette, secchi da 25 kg), lo si travasa in contenitori più piccoli e lo si vende o cede a clienti o reparti interni. Sembra un’operazione banale, eppure nasconde uno dei punti di maggior confusione in materia di etichettatura CLP: chi è responsabile dell’etichetta sul flacone finale?
Questo caso pratico risponde in modo operativo: chi deve etichettare, cosa deve comparire, quali errori evitare e quando si applica il CLP in pieno rispetto del regolamento (CE) n. 1272/2008.
Lo scenario: travaso e ri-confezionamento
Il caso tipico che si presenta in consulenza: un distributore di prodotti per la pulizia acquista acido citrico al 50% in fusti da 200 L, lo travasa in flaconi da 500 mL e li vende a ristoranti, hotel e imprese di pulizie. Il flacone originale del fornitore ha la sua etichetta CLP. Basta appiccicarla sul flacone piccolo?
La risposta è no. Chi ri-confeziona un prodotto pericoloso e lo immette sul mercato — anche solo cedendolo a terzi a titolo oneroso — assume il ruolo di fornitore ai sensi dell’art. 4 del regolamento CLP. Come fornitore, è responsabile della classificazione e dell’etichettatura del prodotto nella sua nuova confezione.
Cosa cambia rispetto all’etichetta originale
L’etichetta del fornitore originale (il produttore del fusto) riporta i dati di quella azienda — ragione sociale, indirizzo, telefono di emergenza. Quando il distributore travasa e rivende, deve emettere una propria etichetta con:
- Denominazione della miscela o sostanza: stessa del prodotto originale se la composizione non cambia.
- Dati del fornitore responsabile: ragione sociale, indirizzo e numero di telefono del ri-confezionatore, non del produttore originale.
- Pittogrammi GHS: gli stessi derivanti dalla classificazione.
- Menzione d’avvertimento (Pericolo / Attenzione).
- Frasi H complete (testo, non solo codice).
- Frasi P selezionate.
- Numero UFI (se previsto per la miscela in questione).
- Quantità nominale del contenuto.
L’obbligo di scheda di sicurezza aggiornata
Il ri-confezionatore che vende a utilizzatori professionali o industriali deve fornire una scheda di sicurezza (SDS) ai sensi del Reg. REACH art. 31 e Reg. (UE) 2020/878. La SDS non può essere semplicemente quella del fornitore originale riconsegnata senza modifiche, perché:
- La sezione 1.1 deve riportare l’identificazione del prodotto con i dati del nuovo fornitore.
- La sezione 1.3 deve contenere il recapito di emergenza del ri-confezionatore (o di un centro antiveleni delegato).
- La SDS deve essere in italiano per il mercato italiano.
- Il formato deve essere conforme al Reg. (UE) 2020/878 (aggiornamento 2021, non la vecchia versione 453/2010).
In pratica, il punto di partenza è la SDS ricevuta dal fornitore originale: si aggiornano sezione 1 e 1.3, si verifica che il formato sia attuale, e si emette come documento proprio del ri-confezionatore.
Il numero UFI nel ri-confezionamento
Il numero UFI (Unique Formula Identifier) è obbligatorio per le miscele pericolose destinate ai consumatori (dal 1° gen 2021) e ai professionisti (dal 1° gen 2025). Nel caso del travaso senza modifica di composizione:
- Il numero UFI è legato alla formulazione, non alla confezione o al fornitore.
- Se il ri-confezionatore non modifica la formula, può mantenere lo stesso UFI dell’originale — ma deve essere lui a risultare come responsabile della notifica PCN nel sistema ECHA per le sue confezioni.
- In alcuni casi è più semplice e corretto generare un nuovo UFI (tramite l’ECHA UFI Generator) e fare una nuova notifica PCN come ri-confezionatore responsabile.
Non apporre l’UFI su un prodotto che lo richiede equivale a una non conformità sanzionabile, indipendentemente dal fatto che il flacone originale del fornitore lo avesse.
Quando si è esenti dall’obbligo CLP
Il CLP si applica all’immissione sul mercato, definita come il primo atto di messa a disposizione di terzi a titolo oneroso o gratuito. Se il travaso avviene esclusivamente per uso interno allo stabilimento — es. si riempie un contenitore operativo per un reparto produttivo interno, senza cederlo a nessun terzo — si è fuori dall’ambito di applicazione del CLP come fornitore. Restano però in vigore:
- Gli obblighi di etichettatura interna ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), art. 223.
- L’obbligo di valutare il rischio chimico e di rendere disponibile la SDS agli operatori.
Errori tipici riscontrati nei controlli
- Usare l’etichetta originale del fornitore incollata sopra, senza aggiornare i dati del fornitore responsabile.
- Non aggiornare la SDS: si consegna la SDS del produttore con dati di contatto esteri, senza la propria sezione 1.
- Omettere l’UFI su prodotti che lo richiedono, ritenendo erroneamente che l’obbligo riguardi solo chi formula la miscela.
- Trascurare la lingua: la SDS e l’etichetta devono essere in italiano per il mercato italiano, non in inglese o in un’altra lingua.
Domande frequenti
Se travaso e rivendo, devo apporre una nuova etichetta CLP?
Sì. Chi ri-confeziona e immette sul mercato diventa fornitore ai sensi del CLP e deve apporre la propria etichetta con i propri dati come fornitore responsabile.
Posso copiare l’etichetta del fornitore originale?
No. L’etichetta deve riportare i dati del soggetto che immette il prodotto sul mercato. Copiare l’etichetta altrui crea problemi di responsabilità e viola l’art. 17 del CLP.
Il numero UFI cambia quando travaso in un imballaggio diverso?
Se la composizione non cambia, l’UFI della miscela rimane lo stesso. Tuttavia il ri-confezionatore deve risultare come responsabile della notifica PCN per le proprie confezioni presso l’ECHA.
Devo aggiornare anche la scheda di sicurezza?
Sì. Come nuovo fornitore sei responsabile della SDS. Devi aggiornare almeno la sezione 1 con i tuoi dati e verificare che il formato sia conforme al Reg. (UE) 2020/878.
Ci sono esenzioni per piccoli quantitativi o uso interno?
Per uso strettamente interno (nessuna cessione a terzi), il CLP come fornitore non si applica. Restano però gli obblighi di etichettatura interna e valutazione del rischio chimico ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Hai un travaso o ri-confezionamento da regolarizzare?
Se distribuisci prodotti chimici in confezioni più piccole rispetto a quelle del tuo fornitore, verifica subito la conformità delle tue etichette e SDS. Un’analisi rapida può evitare sanzioni e responsabilità in caso di incidente.
Fonti ufficiali
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) — EUR-Lex
- Regolamento (UE) 2020/878 — SDS aggiornata — EUR-Lex
- Notifica PCN e UFI — ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
