Caso pratico: pigmenti, coloranti o polveri per artigiani e maker

Classificazione ed etichettatura CLP

Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.

3 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Classificazione ed etichettatura CLP

In sintesi

  • Dipende da classificazione, fornitura e destinatario.
  • Solo se hai documentazione adeguata per quell’uso.
  • Possono averli, ad esempio per inalazione o dispersione.

Pigmenti, coloranti e polveri per uso creativo, artigianale o tecnico sono spesso venduti con claim molto ampi: «per resine, saponi, cosmetici, candele, arte, bambini». Questa varietà di usi dichiarati è esattamente il punto dove la conformità chimica diventa critica. Ogni uso previsto apre un perimetro normativo diverso: un pigmento per uso cosmetico deve rispettare il Regolamento 1223/2009; una polvere per resine ha un profilo di rischio per inalazione; un colorante per candele non ha le stesse esigenze di uno per alimenti; un pigmento venduto come «sicuro per bambini» porta aspettative di sicurezza che devono essere documentate.

Questo caso pratico guida attraverso i controlli necessari prima di vendere pigmenti, coloranti o polveri — con attenzione alla distinzione tra sostanze, miscele e articoli, all’identificazione dei rischi specifici di ogni formato fisico, e alla coerenza tra claim pubblicati e documentazione disponibile.

Sostanza, miscela o articolo: la distinzione che cambia tutto

Prima di qualsiasi altro controllo, occorre capire cosa si sta vendendo dal punto di vista del Regolamento REACH (Reg. 1907/2006) e del CLP (Reg. 1272/2008):

  • Sostanza: un elemento chimico o un composto singolo in forma pura o con impurezze. Un pigmento minerale puro (es. ossido di ferro, biossido di titanio) è tipicamente una sostanza. Per le sostanze il produttore/importatore ha obblighi di registrazione REACH se supera la tonnellata/anno e deve classificare secondo il CLP.
  • Miscela: due o più sostanze mescolate intenzionalmente. Una polvere per resine che combina pigmento, agente disperdente e coadiuvanti è una miscela. Le miscele non si registrano sotto REACH, ma devono essere classificate, etichettate e, se pericolose, accompagnate da SDS.
  • Articolo: un oggetto con forma, superficie o design specifici che determinano la sua funzione. Una tavolozza solida di colori per acquarello può essere un articolo. Gli articoli hanno obblighi REACH più limitati, ma se rilasciano sostanze classificate durante l’uso previsto, gli obblighi di informazione si applicano comunque.

La distinzione non è sempre immediata: una polvere metallizzata per decorazione può essere una sostanza, una miscela o qualcosa di intermedio. Chiarire questo punto è il primo passo per orientare i controlli successivi.

Classificazione CLP e SDS per pigmenti e polveri

Non tutti i pigmenti e coloranti sono pericolosi ai sensi del CLP. Molti ossidi di ferro, biossido di titanio, ocre e carboneri non sono classificati come pericolosi in forma solida granulare. Tuttavia esistono eccezioni importanti:

  • Alcune forme di biossido di titanio in polvere fine sono state classificate come possibili cancerogeni per inalazione di categoria 2 (Carc. 2) a livello UE, con implicazioni per la SDS e l’etichettatura quando si vende in polvere fine.
  • Pigmenti a base di cromo esavalente (es. giallo cromo, arancione cromo) sono classificati come cancerogeni e mutageni con frasi H severe. La loro vendita è soggetta a restrizioni REACH.
  • Alcuni coloranti sintetici azotati possono contenere ammine aromatiche vietate dal Reg. 1907/2006 (Allegato XVII).
  • Polveri metalliche fini (alluminio, magnesio, zinco) sono classificate come piroforiche o infiammabili.

La SDS del fornitore è il riferimento primario per la classificazione. Se non è disponibile una SDS, si deve richiedere espressamente al fornitore o considerare che il prodotto potrebbe avere obblighi di etichettatura non ancora verificati.

Il rischio specifico delle polveri: inalazione e dispersione

Le polveri introducono un profilo di rischio diverso rispetto ai liquidi o ai solidi non friabili. La granulometria è determinante: polveri con particelle molto fini (inferiori a 10 micron per la frazione respirabile) possono essere inalate e depositarsi negli alveoli polmonari. Questo rischio è indipendente dalla classificazione chimica del materiale: anche polveri di sostanze non classificate come tossiche possono causare danni polmonari per effetto meccanico se inalate in modo prolungato.

Dal punto di vista pratico, vendere polveri a maker, artigiani o laboratori impone di fornire informazioni chiare sui DPI (dispositivi di protezione individuale) appropriati — almeno una maschera filtrante FFP2 per le polveri fini — e sull’uso in ambienti ventilati. Queste informazioni devono essere nella SDS (sezione 8) e coerenti con le indicazioni sull’etichetta e sulla scheda prodotto.

Tabella: profilo di rischio per tipo di pigmento/polvere

Tipo Rischio principale CLP tipico Restrizioni REACH o speciali
Ossidi di ferro (ocre, terra di Siena) Polvere inalabile (effetto fisico) Spesso non classificato chimicamente Nessuna specifica comune
Biossido di titanio in polvere fine Carc. 2 per inalazione (forma polverosità fine) Carc. 2, H351 (per via inalatoria) SDS aggiornata obbligatoria; etichettatura specifica
Pigmenti al cromo esavalente Cancerogeno, mutageno, sensibilizzante Carc. 1A/1B, Muta. 1B, Skin Sens. 1 Restrizione REACH Allegato XVII; uso limitato
Polveri metalliche fini (Al, Mg, Zn) Infiammabile, reattivo con acqua (Zn) Flam. Sol., Water-react. ADR rilevante; stoccaggio specifico
Coloranti sintetici azoici Possibile presenza ammine aromatiche vietate Variabile Allegato XVII REACH; verifica per uso tessile e pelle
Mica/perle metalliche decorative Polvere inalabile; forma e dimensione variabile Spesso non classificato Verificare uso cosmetico: lista ingredienti INCI

Claim di uso: cosmetico, alimentare, bambini, resine

Ogni claim di uso pubblicato nella pagina prodotto apre un perimetro di responsabilità. Venderlo come multipurpose senza documentazione specifica per ciascun uso è uno degli errori più frequenti in questo settore.

  • Uso cosmetico: un pigmento o colorante destinato all’uso cosmetico (saponi, sali da bagno, creme, trucchi) deve figurare nella lista degli ingredienti cosmetici ammessi prevista dagli Allegati del Regolamento 1223/2009. Non tutti i pigmenti generici sono ammessi nei cosmetici: occorre verificare il numero CI (Colour Index) sulla lista positiva del Regolamento.
  • Uso alimentare: i coloranti alimentari sono regolati dal Regolamento 1333/2008 e solo quelli con numero E assegnato e nei limiti previsti sono ammessi negli alimenti. Un pigmento non alimentare non può essere venduto come tale neppure se di origine naturale.
  • Uso per bambini: non esiste una categoria normativa unica «sicuro per bambini» per i coloranti. Il claim va supportato da documentazione specifica del fornitore e, se il prodotto viene a contatto con la pelle o la bocca, si applicano norme aggiuntive (es. REACH restrizioni articoli a contatto con bambini).
  • Uso per resine: generalmente privo di vincoli normativi specifici se il pigmento non è classificato, ma la scheda prodotto deve restare coerente con la SDS e non riportare claim di sicurezza non supportati.

Informazioni REACH e SVHC: cosa chiedere al fornitore

Per le sostanze che rientrano nell’elenco SVHC (Sostanze Estremamente Preoccupanti) di REACH, il fornitore è obbligato a comunicare questa informazione quando la concentrazione nella miscela supera lo 0,1% in peso. L’acquirente professionale ha il diritto di richiedere queste informazioni e il fornitore è tenuto a rispondere entro 45 giorni.

Per chi vende pigmenti e coloranti a clienti B2B o professionali, avere la dichiarazione SVHC aggiornata del fornitore — anche quando la risposta è «nessuna sostanza SVHC presente» — è parte della documentazione di prodotto da conservare e mettere a disposizione su richiesta. Per i consumatori finali, la comunicazione SVHC va fornita su semplice richiesta gratuita.

Come impostare la documentazione di prodotto prima della pubblicazione

Prima di pubblicare pigmenti o polveri su qualsiasi canale di vendita, è utile raccogliere e organizzare i seguenti elementi per ogni referenza:

  1. Identità chimica del pigmento o colorante (nome IUPAC, numero CAS, numero CI se colorante).
  2. SDS o dichiarazione del fornitore con classificazione CLP aggiornata.
  3. Scheda tecnica con granulometria e forma fisica.
  4. Dichiarazione SVHC/REACH.
  5. Lista degli usi per cui il fornitore dichiara espressamente l’idoneità.
  6. Per claim cosmetici: verifica del numero CI nella lista positiva del Reg. 1223/2009.
  7. Per claim alimentari: numero E nella lista del Reg. 1333/2008.
  8. Indicazioni di stoccaggio (temperatura, umidità, incompatibilità) per la scheda prodotto e il magazzino.

Questa documentazione non solo riduce il rischio di contestazioni normative, ma permette di rispondere rapidamente a marketplace, clienti B2B e centri antiveleni con informazioni precise e aggiornate.

Domande frequenti

Un pigmento ha sempre SDS?

Dipende da classificazione, fornitura e destinatario. La verifica va fatta sul prodotto reale.

Posso indicarlo per cosmetici?

Solo se hai documentazione adeguata per quell’uso. Non basta che sia un colorante.

Le polveri hanno rischi diversi dai liquidi?

Possono averli, ad esempio per inalazione o dispersione. La SDS aiuta a capirlo.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).