Caso pratico: ricevo merce senza SDS da un fornitore UE

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • Sì, l’art. 31 del Reg. (CE) 1907/2006 REACH obbliga il fornitore a trasmettere la scheda dati di sicurezza al destinatario professionale per le sostanze e miscele classificate…
  • Puoi diffidare formalmente il fornitore invocando l’art. 31 REACH, poi segnalare l’inadempienza all’autorità competente del Paese in cui è stabilito il fornitore (in Italia…
  • No, la SDS è specifica per ogni prodotto.
  • Il Reg. REACH non fissa un termine espresso per la prima fornitura, ma stabilisce che la SDS deve essere disponibile prima o al momento della consegna della sostanza o miscela.

Ricevere una spedizione senza scheda dati di sicurezza (SDS) è una situazione che capita più spesso di quanto si pensi, anche con fornitori europei strutturati. Il problema non è solo burocratico: senza SDS non puoi classificare correttamente il prodotto, non puoi formare i tuoi operatori, e rischi di violare contemporaneamente il REACH e il D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro.

Questo caso pratico analizza passo dopo passo cosa fare quando arrivi la merce senza SDS allegata, quali sono i tuoi diritti normativi, e come documentare la richiesta per tutelarti in caso di controllo.

Qual è l’obbligo normativo del fornitore

L’art. 31, paragrafo 1 del Regolamento (CE) 1907/2006 (REACH) impone al fornitore di una sostanza o miscela di trasmettere gratuitamente la SDS al destinatario professionale nei seguenti casi:

  • la sostanza o miscela è classificata come pericolosa ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP);
  • la sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB);
  • la sostanza è inclusa nell’elenco delle sostanze candidate SVHC (Substances of Very High Concern) ai sensi dell’art. 59 REACH;
  • la miscela non è classificata come pericolosa ma contiene SVHC in concentrazione ≥ 0,1% p/p — in questo caso la SDS è dovuta su richiesta dell’utilizzatore professionale (art. 31(3) REACH).

La SDS deve accompagnare o precedere la prima fornitura. Se il fornitore non la include nella spedizione né la invia prima, sta violando il REACH.

Scenario tipico: cosa può essere successo

Nella pratica, l’assenza di SDS al momento della consegna può dipendere da situazioni diverse:

  • Errore logistico: la SDS è disponibile ma non è stata allegata al documento di trasporto o all’email di conferma d’ordine. È il caso più frequente e si risolve con una semplice richiesta scritta.
  • Aggiornamento in corso: il fornitore ha recentemente aggiornato la formulazione o le sue SDS, e il documento interno non è ancora allineato. In questo caso ha comunque l’obbligo di fornirti la versione attuale disponibile.
  • Fornitore non conforme: il fornitore non dispone di una SDS aggiornata (ad es. non ha ancora adeguato al formato 16 sezioni del Reg. 2020/878, obbligatorio dal 1° gennaio 2023). Questa è una non conformità normativa più seria.
  • Errata valutazione della pericolosità: il fornitore ritiene che la sostanza non richieda SDS, ma la valutazione è sbagliata. Dovresti verificare tu stesso se il prodotto rientra nei criteri dell’art. 31.

Passi da seguire immediatamente

Appena noti l’assenza della SDS:

  1. Non utilizzare il prodotto in attività con esposizione dei lavoratori finché non hai la SDS. Il D.Lgs. 81/2008 (artt. 227-228) richiede la valutazione del rischio chimico, che presuppone la conoscenza della pericolosità.
  2. Invia una richiesta scritta formale al fornitore — via email con ricevuta di lettura — citando esplicitamente l’art. 31 REACH. Conserva copia.
  3. Fissa un termine ragionevole (5-10 giorni lavorativi) per la risposta, indicando che in assenza di documentazione valuterai la sospensione degli ordini.
  4. Verifica il numero CAS/CE del prodotto ricevuto tramite ECHA Substance Information (echa.europa.eu/it/information-on-chemicals) per capire autonomamente se la SDS è obbligatoria.

Come scrivere la richiesta formale

La comunicazione scritta è fondamentale per documentare la tua diligenza. Il testo deve contenere:

  • riferimento preciso al prodotto (nome commerciale, numero lotto, numero ordine);
  • citazione dell’art. 31 del Reg. (CE) 1907/2006;
  • indicazione che sei un destinatario professionale soggetto alle disposizioni REACH;
  • richiesta esplicita della SDS in formato 16 sezioni (Reg. (UE) 2020/878);
  • termine per la risposta.

Evita richieste verbali o messaggi informali: in caso di ispezione, la documentazione scritta dimostra che hai esercitato la dovuta diligenza come utilizzatore a valle.

Se il fornitore non risponde: escalation

Se la richiesta formale rimane senza risposta entro il termine indicato:

  • Segnala l’inadempienza all’autorità di vigilanza REACH del Paese in cui è stabilito il fornitore. In Italia l’autorità competente è il Ministero della Salute (Direzione Generale Sicurezza Alimenti e Nutrizione), con supporto tecnico di INAIL per le questioni di sicurezza sul lavoro.
  • Se il fornitore è in un altro Stato membro UE, l’autorità competente locale può attivare l’enforcement tramite il REACH-EN-FORCE network coordinato dall’ECHA.
  • Valuta la sostituzione del fornitore: un partner non conforme crea rischi legali per tutta la catena di fornitura.

Cosa rischi se usi il prodotto senza SDS

Come utilizzatore a valle, sei responsabile dell’applicazione delle misure di gestione del rischio. In assenza di SDS non puoi:

  • redigere o aggiornare la valutazione dei rischi chimici (DVR) come richiesto dal D.Lgs. 81/2008;
  • formare correttamente i lavoratori esposti (art. 37 e art. 228 D.Lgs. 81/2008);
  • predisporre i dispositivi di protezione individuale adeguati;
  • smaltire correttamente il prodotto (o i rifiuti di processo che lo contengono) ai sensi del D.Lgs. 152/2006.

In caso di ispezione da parte di ASL/ARPA o dell’Ispettorato del Lavoro, l’assenza di SDS in archivio può portare a sanzioni anche se la colpa originaria è del fornitore — proprio perché la legge ti attribuisce un obbligo attivo di richiesta e conservazione.

Archivio e conservazione delle SDS

Una volta ricevuta la SDS, conservala in forma accessibile ai lavoratori che utilizzano la sostanza (art. 35 REACH). La SDS deve essere:

  • disponibile in italiano (o nella lingua ufficiale dello Stato membro d’uso);
  • aggiornata: se ricevi una versione revisionata, sostituisci la precedente nell’archivio e aggiorna il DVR se necessario;
  • collegata alla valutazione del rischio chimico nel documento DVR.

Domande frequenti

Un fornitore UE è obbligato a fornirmi la SDS?

Sì. L’art. 31 del Reg. (CE) 1907/2006 REACH obbliga il fornitore a trasmettere la scheda dati di sicurezza al destinatario professionale per le sostanze e miscele classificate come pericolose, o che contengono sostanze SVHC oltre la soglia dello 0,1% p/p. L’obbligo vale per qualsiasi fornitore stabilito nell’UE.

Cosa posso fare se il fornitore non risponde alla mia richiesta di SDS?

Puoi diffidare formalmente il fornitore invocando l’art. 31 REACH, poi segnalare l’inadempienza all’autorità competente del Paese in cui è stabilito il fornitore (in Italia: Ministero della Salute e INAIL). Nel frattempo dovresti sospendere l’uso della sostanza fino alla ricezione della documentazione.

Posso usare la SDS di un prodotto analogo dello stesso fornitore?

No. La SDS è specifica per ogni prodotto. Composizione, classificazione CLP, misure di sicurezza e istruzioni di smaltimento variano anche tra miscele simili. Utilizzare una SDS errata è una violazione normativa e crea rischi per la sicurezza.

Entro quanto tempo il fornitore deve consegnare la SDS?

Il Reg. REACH non fissa un termine espresso per la prima fornitura, ma stabilisce che la SDS deve essere disponibile prima o al momento della consegna della sostanza o miscela. In caso di aggiornamento, l’art. 31(9) REACH richiede la trasmissione gratuita entro 12 mesi dall’aggiornamento a tutti i destinatari precedenti.

Sono responsabile se uso un prodotto senza SDS?

Sì. Come utilizzatore a valle (downstream user) sei tenuto a implementare le misure di gestione del rischio indicate nella SDS. In assenza di SDS, non puoi documentare la conformità né formare correttamente i lavoratori, esponendoti a responsabilità sia ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che del REACH.

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Valutiamo insieme la situazione specifica, la natura del prodotto ricevuto e come gestire la comunicazione con il fornitore per rimediare alla non conformità in modo documentato.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).