Importare un prodotto chimico senza SDS: cosa chiedere al fornitore

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

4 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • Se importi una sostanza o miscela pericolosa da un fornitore extra-UE, sei considerato ‘importatore’ ai sensi del Reg. 1907/2006 REACH e del Reg. 1272/2008 CLP.
  • Per redigere una SDS conforme al Reg. 2020/878 occorre richiedere al fornitore: la composizione chimica completa con numeri CAS e concentrazioni, i dati di tossicità acuta e…
  • L’importatore di una sostanza chimica da paesi extra-UE deve registrarla all’ECHA se la quantità importata supera 1 tonnellata/anno (art. 6 Reg. 1907/2006).
  • Sì, il produttore extra-UE può nominare un Rappresentante Esclusivo (Only Representative – OR) stabilito nell’UE, che assume in toto gli obblighi di registrazione REACH come se…

Il caso e comune: trovi un prodotto chimico da un fornitore extra UE, il prezzo e interessante, ma la documentazione e debole. Ti mandano una scheda tecnica, una foto dell’etichetta o una SDS generica, magari non europea.

Prima di comprare stock devi capire se hai abbastanza informazioni per vendere il prodotto in Italia o nell’UE. Se i dati arrivano dopo l’ordine, il rischio e ritrovarti con merce gia pagata ma documenti non utilizzabili.

Risposta breve

Non importare un prodotto chimico senza avere almeno i dati necessari per verificare SDS, classificazione CLP, etichetta, lingua, eventuale UFI/PCN e trasporto. Quando importi da extra UE, il fornitore non si sostituisce automaticamente alle responsabilita dell’operatore UE.

Cosa chiedere prima dell’ordine

  • SDS aggiornata e riferita esattamente al prodotto.
  • Composizione o dati sufficienti per verificare classificazione e obblighi.
  • Etichetta originale e bozza per il mercato italiano.
  • Informazioni su UFI/PCN se la miscela e pericolosa.
  • Sezione trasporto, numero ONU e imballaggio se pertinenti.
  • Indicazione di eventuale rappresentante o soggetto UE gia coinvolto.

Quando fermarsi

Fermati se il fornitore non distingue tra scheda tecnica e SDS, non sa indicare classificazione CLP, non fornisce composizione minima o manda documenti con nomi prodotto diversi. In quel caso il problema non e solo tradurre: mancano dati di base.

Come usare il calcolatore

Usa il calcolatore conformita prodotto chimico selezionando import extra UE, SDS/CLP, etichetta, UFI/PCN e trasporto se presenti. Ti aiuta a capire se la priorita e documentale, etichetta, ADR o private label.

Approfondimenti collegati

Prima di importare, misura il rischio documentale

Il calcolatore ti aiuta a capire se mancano SDS, CLP, etichetta italiana, UFI/PCN, dati import o trasporto.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Check import extra UE Vedi tutti i servizi

Approfondisci

Fonti ufficiali

Domande frequenti

Posso importare nell’UE un prodotto chimico da un fornitore extra-UE che non ha la SDS?

Se importi una sostanza o miscela pericolosa da un fornitore extra-UE, sei considerato ‘importatore’ ai sensi del Reg. 1907/2006 REACH e del Reg. 1272/2008 CLP. In quanto tale, sei responsabile della conformità del prodotto: devi predisporre tu stesso la SDS (Reg. 2020/878) sulla base delle informazioni tecniche del fornitore, classificare il prodotto secondo CLP e, se necessario, effettuare la registrazione REACH.

Quali documenti tecnici devo richiedere al fornitore extra-UE per poter redigere una SDS conforme?

Per redigere una SDS conforme al Reg. 2020/878 occorre richiedere al fornitore: la composizione chimica completa con numeri CAS e concentrazioni, i dati di tossicità acuta e cronica, le proprietà fisico-chimiche (infiammabilità, reattività, punto di ebollizione), le informazioni ecotossicologiche e di destino ambientale, e le schede tecniche di sicurezza in uso nel paese di origine. Se disponibile, richiedere anche la SDS conforme al GHS (sistema armonizzato internazionale).

Cosa comporta la registrazione REACH per un importatore di sostanze da paesi extra-UE?

L’importatore di una sostanza chimica da paesi extra-UE deve registrarla all’ECHA se la quantità importata supera 1 tonnellata/anno (art. 6 Reg. 1907/2006). La registrazione richiede la predisposizione di un dossier tecnico con dati fisico-chimici, tossicologici ed ecotossicologici, e può avvenire congiuntamente con altri importatori della stessa sostanza. Sostanze non registrate non possono legalmente essere immesse sul mercato UE.

Il fornitore extra-UE può nominare un ‘Rappresentante Esclusivo’ (OR) per gestire gli obblighi REACH al posto dell’importatore?

Sì. Il produttore extra-UE può nominare un Rappresentante Esclusivo (Only Representative – OR) stabilito nell’UE, che assume in toto gli obblighi di registrazione REACH come se fosse l’importatore (art. 8 Reg. 1907/2006). In questo caso gli importatori UE della catena di fornitura sono considerati ‘utilizzatori a valle’. È importante verificare che l’OR nominato copra le quantità e gli usi del proprio scenario di importazione.

Come classifico e etichetto un prodotto chimico importato per cui non esiste ancora una SDS europea?

Devi eseguire una classificazione autonoma secondo i criteri del Reg. 1272/2008 CLP, sulla base dei dati tecnici disponibili (forniti dal produttore extra-UE o da banche dati come ECHA C&L Inventory). L’etichetta deve riportare pittogrammi, menzione di attenzione, frasi H e P appropriate, e il tuo nome come importatore. Se il prodotto contiene sostanze con classificazione armonizzata (Allegato VI CLP), quella classificazione è vincolante.

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).