Fitosanitari e fertilizzanti
Autorizzazione e immissione sul mercato di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.
In sintesi
- Il Reg. CE 1107/2009 (art. 2, par. 3, lett. b) definisce coadiuvante una sostanza o preparato composto di coformulanti che viene aggiunto a un prodotto fitosanitario o a un tank…
- Non nel senso tradizionale.
- No, il coadiuvante non modifica e non può estendere le indicazioni d’uso del prodotto fitosanitario autorizzato.
- Un coformulante è una sostanza presente nella formulazione del prodotto fitosanitario (incluso nella lista dell’Allegato III del Reg. CE 1107/2009 come sostanza non approvata o…
I coadiuvanti occupano una zona grigia della normativa fitosanitaria: non sono prodotti fitosanitari nel senso stretto del Reg. CE 1107/2009, ma influenzano direttamente l’efficacia e il comportamento dei trattamenti. Chi li produce, importa o distribuisce deve navigare un quadro regolatorio in parte armonizzato a livello UE e in parte ancora demandato alla legislazione nazionale. Il rischio di operare fuori dai margini consentiti è concreto, specie per i produttori di miscele tank-mix e formulati speciali.
Questa guida analizza la definizione normativa di coadiuvante, la distinzione rispetto a coformulanti e ai prodotti fitosanitari veri e propri, l’iter di iscrizione all’elenco ministeriale italiano, gli obblighi di etichettatura e documentazione, e le responsabilità in caso di miscelazione in campo.
Definizione normativa: cosa è (e cosa non è) un coadiuvante
Il Reg. CE 1107/2009 (articolo 2, paragrafo 3) distingue chiaramente:
- Sostanza attiva: la molecola responsabile dell’effetto fitosanitario (erbicida, fungicida, insetticida, ecc.), soggetta ad approvazione UE ai sensi dell’art. 4;
- Coformulante: sostanza presente nella formulazione del prodotto fitosanitario, soggetta alle restrizioni dell’Allegato III (Reg. CE 1107/2009);
- Coadiuvante: prodotto aggiunto dall’utilizzatore alla miscela in campo per migliorare le prestazioni del prodotto fitosanitario. Non contiene sostanze attive approvate ai sensi del Reg. 1107/2009.
Questa distinzione è cruciale: un coadiuvante che contenesse una sostanza ad azione fungicida o erbicida, anche a bassa concentrazione, diventerebbe un prodotto fitosanitario a tutti gli effetti, richiedendo una piena autorizzazione ministeriale.
Funzioni dei coadiuvanti nella difesa delle piante
I coadiuvanti svolgono funzioni diverse a seconda della tipologia:
- Agenti bagnanti e tensioattivi: riducono la tensione superficiale dell’acqua, aumentando la distribuzione della miscela sulla superficie fogliare (es. per trattamenti fogliari su colture ceroso-pelose);
- Adesivi: aumentano la persistenza del prodotto sulla pianta in condizioni di pioggia imminente;
- Oli minerali e vegetali: favoriscono la penetrazione cuticolare di erbicidi sistemici e fungicidi;
- Agenti acidificanti e tamponi pH: abbassano il pH della miscela per ottimizzare la stabilità di principi attivi sensibili all’alcalinità dell’acqua;
- Agenti anti-deriva: riducono la formazione di gocce fini e il trascinamento dal vento durante i trattamenti.
Il quadro regolatorio nazionale: iscrizione all’elenco ministeriale
A differenza dei prodotti fitosanitari, che richiedono un’autorizzazione comunitaria della sostanza attiva (Reg. 1107/2009) e poi un’autorizzazione nazionale del prodotto commerciale, i coadiuvanti non sono soggetti ad approvazione UE armonizzata. Il Reg. 1107/2009 (art. 58) stabilisce solo che i coadiuvanti che contengono coformulanti non approvati non possono essere commercializzati, ma demanda ai singoli Stati la disciplina di dettaglio.
In Italia, il Ministero della Salute tiene un elenco dei coadiuvanti autorizzati per la commercializzazione, aggiornato periodicamente. L’inclusione nell’elenco avviene su domanda del fabbricante o importatore, con presentazione di un dossier tecnico che documenta la composizione, la sicurezza per operatori e ambiente, e la funzione coadiuvante del prodotto.
Tabella: documenti richiesti per l’iscrizione all’elenco ministeriale
| Documento | Contenuto minimo | Base normativa |
|---|---|---|
| Domanda di iscrizione | Ragione sociale, prodotto, funzione coadiuvante dichiarata | D.Lgs. 150/2012, normativa Min. Salute |
| Composizione chimica | Nome IUPAC/CAS di ogni componente + concentrazione % | Reg. CE 1907/2006 REACH, Allegato II SDS |
| SDS dei componenti | Schede di sicurezza ai sensi Reg. CE 1272/2008 CLP | Reg. UE 2020/878 |
| Dati di efficacia | Prove in campo / laboratorio a supporto della funzione dichiarata | Reg. CE 1107/2009, art. 58 |
| Valutazione eco-tossicologica | Tossicità acuta operatore, rischio ambientale (acqua/suolo) | Reg. CE 1107/2009, Allegato III |
| Bozza di etichetta | Denominazione, composizione, istruzioni d’uso, pittogrammi CLP | Reg. CE 1272/2008 CLP + D.Lgs. 150/2012 |
Etichettatura dei coadiuvanti
Il coadiuvante, in quanto preparato chimico, deve essere etichettato ai sensi del Reg. CE 1272/2008 (CLP) se le sue proprietà fisico-chimiche, tossicologiche o eco-tossicologiche rientrano nei criteri di classificazione. Le diciture obbligatorie sull’etichetta CLP comprendono pittogrammi di pericolo, avvertenze (Attenzione/Pericolo), indicazioni di pericolo (frasi H), consigli di prudenza (frasi P) e, dove applicabile, il numero UFI ai sensi del Reg. UE 2017/542 per la notifica ai centri antiveleni.
In aggiunta alla classificazione CLP, l’etichetta del coadiuvante deve riportare la dicitura che identifica il prodotto come coadiuvante (non come prodotto fitosanitario), le colture e i prodotti fitosanitari con cui ne è raccomandata la miscelazione, le dosi di impiego e le precauzioni specifiche per l’uso in tank mix.
Responsabilità nella miscelazione in campo (tank mix)
La miscelazione di un coadiuvante con uno o più prodotti fitosanitari in campo (tank mix) ricade sotto la responsabilità dell’utilizzatore professionale. Il Reg. CE 1107/2009 (art. 55) stabilisce che i prodotti fitosanitari devono essere usati in conformità alle autorizzazioni e alle indicazioni di etichetta. Se l’etichetta del prodotto fitosanitario non prevede esplicitamente l’uso con un coadiuvante specifico, l’utilizzatore che lo aggiunge:
- non può invocare la responsabilità del titolare dell’autorizzazione per eventuali danni alle colture o problemi fitotossici;
- è responsabile della compatibilità della miscela e dell’eventuale variazione del profilo di rischio;
- deve registrare nel quaderno di campagna l’impiego del coadiuvante con la dose utilizzata.
Coadiuvanti biologici e di sintesi: tendenze normative
Il Green Deal europeo e la strategia Farm to Fork spingono verso la riduzione del 50% dei fitosanitari chimici entro il 2030. In questo contesto, crescono i coadiuvanti a base biologica (estratti vegetali, lecitine, proteine idrolizzate, acidi umici) che migliorano l’efficacia dei prodotti a basso rischio. Questi prodotti devono comunque rispettare l’iter di iscrizione ministeriale e, se contengono componenti di origine biologica, possono richiedere anche la verifica della conformità al Reg. CE 834/2007 per l’uso in agricoltura biologica (ora Reg. UE 2018/848).
Verifica la conformità del tuo coadiuvante
Se produci, importi o distribuisci coadiuvanti per la difesa delle piante, il nostro team verifica la composizione, la classificazione CLP, la documentazione per l’iscrizione all’elenco ministeriale e l’etichettatura conforme.
Fonti ufficiali
- Reg. CE 1107/2009 (art. 2 e art. 58) — EUR-Lex
- Banca Dati Fitosanitari e Coadiuvanti — Ministero della Salute
- Classificazione CLP — ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
