Schede dati di sicurezza
Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.
In sintesi
- Non esiste un titolo professionale riservato, ma il Reg. 2020/878 richiede che la SDS sia redatta da persona competente che tenga conto delle esigenze degli utenti.
- La SDS deve essere aggiornata senza indugio quando diventano disponibili nuove informazioni sui pericoli, quando cambiano condizioni di autorizzazione o restrizione, o quando…
- Sì, per le miscele pericolose soggette all’obbligo di notifica PCN (Poison Centre Notification).
- Sì, in parte, se si riconfeziona o ridistribuisce una sostanza senza modificarla, è possibile trasmettere la SDS del produttore originale.
Redigere una scheda di dati di sicurezza conforme al Regolamento (UE) 2020/878 richiede un metodo preciso: non basta compilare 16 sezioni con informazioni generiche, ma occorre che ogni dato sia verificato, aggiornato e coerente con la classificazione del prodotto. Un’SDS sbagliata è peggio di un’SDS mancante, perché genera false certezze negli utilizzatori.
Questa guida descrive il processo operativo per la redazione di una SDS conforme, dalla raccolta dei dati di input fino alla distribuzione e all’archivio, con indicazione delle fonti normative e degli errori sistematici da evitare.
Fase 1: identificazione del prodotto e del soggetto responsabile
Prima di aprire qualsiasi software o template, occorre definire:
- Il ruolo del soggetto nella catena di approvvigionamento: produttore, importatore, unico rappresentante, distributore. Questo determina gli obblighi specifici ai sensi di REACH;
- Il numero di registrazione REACH, se disponibile (obbligatorio in sezione 1 per sostanze registrate);
- Il numero UFI (Unique Formula Identifier) se la miscela è soggetta a notifica PCN;
- L’identificatore del prodotto: denominazione chimica IUPAC, numero CAS, numero CE, nome commerciale.
Fase 2: raccolta e verifica dei dati tossicologici e fisico-chimici
Ogni sezione della SDS richiede dati specifici. Le fonti principali sono:
- Database ECHA (C&L Inventory, registrazione REACH) per sostanze già registrate;
- Schede di sicurezza dei fornitori dei componenti (per le miscele);
- Studi tossicologici e test fisico-chimici interni, se disponibili;
- Letteratura scientifica (IARC, NTP, EFSA) per endpoint non coperti dai fornitori.
Per le sezioni 9 (proprietà fisico-chimiche), 10 (stabilità e reattività) e 11 (informazioni tossicologiche), i dati non possono essere lasciati a «informazione non disponibile» senza motivazione. Se un dato non esiste, occorre indicare il motivo (es. «la proprietà non è pertinente per questa forma fisica») oppure citare la metodologia di stima usata.
Fase 3: classificazione e valutazione dei pericoli
La classificazione della miscela si ottiene applicando i criteri dell’allegato I del Reg. CLP:
- Classificazione per pericoli fisici: test standardizzati (es. punto di infiammabilità per liquidi infiammabili, test di esplosività);
- Classificazione per pericoli per la salute: approccio additivo per tossicità acuta, metodo basato sulla classificazione dei componenti per tossicità specifica (STOT), cancerogenicità, mutagenesi, tossicità riproduttiva;
- Classificazione per pericoli ambientali: parametri ecotossicologici (LC50, EC50, Kow) dei componenti.
La classificazione determina i pittogrammi, le avvertenze e le frasi H/P da riportare nella sezione 2 e in etichetta. È il nucleo tecnico dell’intera SDS.
Fase 4: compilazione delle 16 sezioni
Il template a 16 sezioni è definito nell’allegato II del Reg. 2020/878. L’ordine e i titoli delle sezioni sono vincolati. Le sezioni con più errori di compilazione nelle SDS italiane sono:
| Sezione | Titolo | Errore frequente |
|---|---|---|
| 2 | Identificazione dei pericoli | Frasi R invece di H; sezione 2.3 vuota; UFI mancante |
| 3 | Composizione/informazioni sugli ingredienti | Concentrazioni non indicate come range; SVHC non dichiarate |
| 8 | Controllo dell’esposizione/DPI | DPI generici non specificati per tipo e norma EN |
| 11 | Informazioni tossicologiche | Dati copia-incollati dal componente principale senza adattamento alla miscela |
| 12 | Informazioni ecologiche | Sezione lasciata vuota o con dati non pertinenti |
| 15 | Informazioni sulla regolamentazione | Mancata indicazione di restrizioni REACH o autorizzazioni SVHC |
Fase 5: revisione interna e controllo coerenza
Prima della distribuzione, la SDS va sottoposta a revisione critica su questi punti:
- Le frasi H nella sezione 2 coincidono con quelle sull’etichetta fisica del prodotto?
- I DPI indicati nella sezione 8 sono coerenti con i pericoli descritti nella sezione 2?
- Le istruzioni di smaltimento della sezione 13 sono conformi alla normativa vigente sui rifiuti (D.Lgs. 152/2006 e regolamenti ADR per il trasporto)?
- Le informazioni sulla reattività nella sezione 10 sono coerenti con le condizioni di stoccaggio indicate nella sezione 7?
Fase 6: versioning, lingua e distribuzione
Ogni SDS deve riportare in maniera visibile:
- Data di emissione della prima versione;
- Numero di revisione e data dell’ultima revisione;
- Numero della versione (es. «Versione 3.0»).
Per il mercato italiano, la SDS deve essere in italiano. Una versione in sola lingua straniera non è accettabile. La distribuzione avviene tipicamente in formato PDF non modificabile; il fornitore deve poter documentare chi ha ricevuto quale versione e in quale data (per rispettare l’obbligo di reinvio in caso di aggiornamento).
Fase 7: archiviazione e gestione degli aggiornamenti
L’art. 36 REACH richiede la conservazione delle informazioni per almeno 10 anni dopo l’ultima fornitura. In pratica occorre mantenere:
- Tutte le versioni storiche della SDS (non solo l’ultima);
- I dati di input usati per la classificazione;
- Le email o i record di distribuzione ai clienti professionali.
Un trigger di aggiornamento obbligatorio scatta quando: viene aggiunta una nuova sostanza al candidate list SVHC; viene pubblicata una nuova ATP che modifica la classificazione; cambiano le condizioni di autorizzazione o restrizione; si modifica la composizione del prodotto.
Domande frequenti
Chi può redigere una SDS?
Non esiste un titolo professionale riservato, ma il Reg. 2020/878 richiede che la SDS sia redatta da persona competente che tenga conto delle esigenze degli utenti. In pratica, la SDS deve essere firmata o attribuita a un responsabile tecnico dell’azienda o a un consulente chimico qualificato. Errori formali o di contenuto imputabili all’incompetenza del redattore non escludono la responsabilità del produttore.
Ogni quanto va aggiornata la SDS?
La SDS deve essere aggiornata senza indugio quando diventano disponibili nuove informazioni sui pericoli, quando cambiano condizioni di autorizzazione o restrizione, o quando viene effettuata una registrazione REACH. Non esiste un obbligo di revisione periodica a cadenza fissa, ma in pratica molte aziende effettuano una revisione annuale come buona prassi.
Serve il numero UFI in una SDS?
Sì, per le miscele pericolose soggette all’obbligo di notifica PCN. Il numero UFI deve essere presente sia sull’etichetta che nella sezione 1 e nella sezione 2.2 della SDS. L’obbligo si applica alle miscele per uso professionale dal 1° gennaio 2021 e alle miscele per consumatori dal 1° gennaio 2024.
Posso usare la SDS di un mio fornitore come base per la mia?
Se si riconfeziona o ridistribuisce una sostanza senza modificarla, è possibile trasmettere la SDS del produttore originale. Se invece si è formulatori, la SDS del singolo componente non equivale alla SDS della miscela: va redatta una SDS propria che rifletta la classificazione dell’intera formulazione.
Qual è la lingua richiesta per la SDS in Italia?
La SDS deve essere fornita in italiano per tutti i destinatari sul territorio italiano. Ai sensi dell’art. 31 par. 5 REACH, la SDS deve essere redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza o miscela viene immessa sul mercato. Una SDS solo in inglese non è conforme per il mercato italiano.
Hai bisogno di redigere o aggiornare una SDS conforme?
Gestiamo l’intero processo: raccolta dati, classificazione CLP, compilazione delle 16 sezioni e revisione di coerenza, con rilascio della SDS in italiano conforme al Reg. 2020/878.
Fonti ufficiali
- Reg. (UE) 2020/878 — allegato II REACH (SDS) (EUR-Lex)
- ECHA — Guida alla compilazione delle schede di sicurezza
- Reg. (CE) n. 1907/2006 REACH — testo consolidato (EUR-Lex)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
