Guida completa

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

14 min di letturaAggiornato il 30/05/2026sds

In sintesi

  • Non automaticamente.
  • L’obbligo di redazione ricade sul fornitore, che nella catena di approvvigionamento è il soggetto che cede il prodotto al passo successivo.
  • Il REACH non stabilisce un intervallo fisso di revisione periodica.
  • L’articolo 31 del REACH consente espressamente la trasmissione in formato elettronico, purché il destinatario sia d’accordo.

La scheda dati di sicurezza — Safety Data Sheet, abbreviata SDS — è il documento tecnico che accompagna ogni sostanza o miscela pericolosa lungo tutta la filiera professionale. Redatta secondo il formato armonizzato stabilito dall’Allegato II del Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006, come modificato dal Regolamento (UE) 2020/878, la SDS è lo strumento con cui il fornitore trasmette all’utilizzatore a valle le informazioni necessarie per gestire in sicurezza il prodotto: pericoli, misure di protezione, comportamenti in caso di emergenza e molto altro. Senza una SDS corretta e aggiornata, nessun prodotto chimico pericoloso può essere legalmente immesso sul mercato europeo verso destinatari professionali.

Questa guida percorre l’intero ciclo di vita della SDS: obblighi di fornitura, struttura in 16 sezioni, SDS estesa con scenari di esposizione, coerenza con l’etichetta CLP, aggiornamento, errori ricorrenti e gestione delle schede provenienti da fornitori extra-UE. Gli articoli di approfondimento collegati trattano ciascun aspetto in modo analitico; questa pagina offre il quadro d’insieme.

Cos’è la SDS e a cosa serve

La SDS è un documento standardizzato in 16 sezioni che descrive le proprietà pericolose di una sostanza o di una miscela e fornisce le istruzioni operative per maneggiarla, stoccarla, trasportarla e smaltirla in sicurezza. È destinata esclusivamente agli utilizzatori professionali e non sostituisce l’etichetta CLP, che rimane obbligatoria sull’imballaggio. Dove l’etichetta deve essere sintetica per ragioni di spazio, la SDS può essere esaustiva: riporta i valori limite di esposizione professionale, i dispositivi di protezione individuale raccomandati, le condizioni di stoccaggio, i parametri fisico-chimici rilevanti e le istruzioni per lo smaltimento dei rifiuti.

La SDS è anche il principale canale di comunicazione nella catena di approvvigionamento chimica: il produttore o l’importatore la redige sulla base dei dati di classificazione e di registrazione REACH; il distributore la trasmette al cliente professionale senza alterarne il contenuto se non autorizzato; l’utilizzatore a valle la conserva e la mette a disposizione dei propri lavoratori. Per il legame tra SDS e obblighi di registrazione REACH, vedi l’articolo REACH e schede di sicurezza: il legame tra registrazione e SDS.

Quando la SDS è obbligatoria e per chi

L’obbligo di fornire una SDS è stabilito dall’articolo 31 del Regolamento REACH. Il fornitore deve trasmetterla gratuitamente, in formato cartaceo o elettronico, al momento della prima fornitura e, successivamente, ogni volta che viene aggiornata. I casi in cui la SDS è obbligatoria sono i seguenti:

  • sostanze o miscele classificate come pericolose ai sensi del Regolamento CLP (CE) n. 1272/2008;
  • sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) secondo i criteri dell’Allegato XIII di REACH;
  • sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate (SVHC) per qualsiasi altra ragione;
  • miscele non classificate come pericolose, ma contenenti almeno una sostanza pericolosa in concentrazione superiore ai limiti individuali, oppure contenenti SVHC in concentrazione ≥ 0,1% in peso, quando il destinatario ne fa richiesta.

Il destinatario deve essere un utilizzatore professionale o un distributore. La SDS non è richiesta per i consumatori finali, ai quali si applicano regole diverse (etichetta CLP, chiusure di sicurezza, avvertenze). Chi vende prodotti chimici pericolosi su marketplace o canali e-commerce deve verificare se il proprio cliente rientra nella categoria professionale e, in caso affermativo, fornire la SDS. Per gli obblighi specifici del venditore, vedi SDS su richiesta del cliente business: obblighi del venditore.

Le 16 sezioni della SDS: panoramica

Il Regolamento (UE) 2020/878 ha aggiornato l’Allegato II di REACH introducendo nuovi requisiti per alcune sezioni, in particolare per le sostanze e miscele contenenti nanoformi e per l’indicazione delle sostanze SVHC. La struttura rimane quella consolidata in 16 sezioni, elencate nella tabella seguente. Per un’analisi dettagliata di ciascuna sezione, consulta Le 16 sezioni della SDS spiegate una per una.

N. Titolo della sezione Contenuto principale
1 Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa Nome del prodotto, usi identificati e sconsigliati, dati del fornitore, numero di emergenza
2 Identificazione dei pericoli Classificazione CLP, elementi dell’etichetta (pittogrammi, avvertenze, frasi H e P), pericoli non classificati
3 Composizione/informazioni sugli ingredienti Identità chimica (CAS, CE, nome IUPAC), concentrazioni o intervalli, impurità rilevanti, additivi
4 Misure di primo soccorso Istruzioni per via cutanea, oculare, inalatoria e orale; sintomi; necessità di cure mediche
5 Misure antincendio Agenti estinguenti idonei e non idonei, rischi specifici di combustione, DPI per i pompieri
6 Misure in caso di rilascio accidentale Precauzioni personali, DPI, procedure di contenimento e pulizia, prevenzione dell’inquinamento
7 Manipolazione e stoccaggio Condizioni di manipolazione sicura, requisiti di stoccaggio, incompatibilità
8 Controllo dell’esposizione/protezione individuale Valori limite di esposizione (OEL, DNEL, PNEC), misure tecniche, DPI con specifiche
9 Proprietà fisiche e chimiche Aspetto, odore, pH, punto di fusione/ebollizione/infiammabilità, solubilità, densità e altri parametri
10 Stabilità e reattività Reattività, stabilità chimica, possibilità di reazioni pericolose, condizioni da evitare, materiali incompatibili
11 Informazioni tossicologiche Vie di esposizione, effetti acuti e cronici, DL50, CMR, sensibilizzazione, NOAEL ove disponibili
12 Informazioni ecologiche Ecotossicità, persistenza, bioaccumulazione, mobilità nel suolo, effetti sull’ozonosfera
13 Considerazioni sullo smaltimento Metodi di trattamento dei rifiuti, codici EWC indicativi, avvertenze sullo smaltimento
14 Informazioni sul trasporto Numero ONU, nome di spedizione, classe ADR/IMDG/IATA, gruppo di imballaggio, pericoli ambientali, quantità esenti
15 Informazioni sulla regolamentazione Normative specifiche per la sostanza/miscela (autorizzazioni REACH, restrizioni, biocidi, cosmetici, ecc.)
16 Altre informazioni Data di redazione, data dell’ultima revisione, elenco delle modifiche, abbreviazioni, fonti bibliografiche

Alcune sezioni meritano attenzione specifica. La sezione 1 deve indicare un numero di telefono di emergenza disponibile 24 ore su 24; in Italia può essere il numero del Centro Antiveleni competente o un servizio dedicato. La sezione 3, per le miscele, richiede la divulgazione degli ingredienti pericolosi sopra determinate soglie di concentrazione: le regole esatte dipendono dalla categoria di pericolo e sono dettagliate nell’Allegato II di REACH. Per la sezione 3, vedi SDS sezione 3: composizione e informazioni sugli ingredienti. Le sezioni 7 e 8, che riguardano la manipolazione e la protezione individuale, sono quelle più spesso incomplete nelle schede di qualità insufficiente: l’articolo SDS sezioni 7 e 8: manipolazione, stoccaggio e protezione fornisce indicazioni operative. Per le sezioni 9, 10 e 11 — proprietà fisico-chimiche, stabilità e tossicologia — vedi SDS sezioni 9-11: proprietà, stabilità e tossicologia.

La SDS estesa (eSDS) e gli scenari di esposizione

Quando una sostanza è soggetta a registrazione REACH con tonnellaggio annuo pari o superiore a 10 tonnellate per registrante e presenta proprietà di pericolo che richiedono una valutazione della sicurezza chimica (CSA), il fornitore deve allegare alla SDS uno o più scenari di esposizione (ES). Il documento che ne risulta è chiamato SDS estesa, o eSDS. Gli scenari di esposizione descrivono le condizioni operative (temperatura, durata dell’uso, frequenza, ventilazione) e le misure di gestione del rischio (MGR) necessarie per garantire che l’uso della sostanza sia sicuro entro i limiti derivati (DNEL per la salute, PNEC per l’ambiente).

L’utilizzatore a valle che riceve un’eSDS ha l’obbligo di verificare che le proprie condizioni di utilizzo rientrino negli scenari comunicati. Se l’uso è diverso o non coperto, deve o comunicare il proprio uso al fornitore perché lo includa nella registrazione, oppure condurre autonomamente una valutazione della sicurezza chimica (articolo 37 REACH). Nella pratica, le eSDS sono documenti complessi, spesso allegati come appendice separata; molti utilizzatori a valle ne sottovalutano l’importanza durante l’ispezione da parte delle autorità di controllo.

Lingua e destinatari: la SDS in italiano

Ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 5, del REACH, la SDS deve essere redatta nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la sostanza o la miscela è immessa sul mercato. Per l’Italia, la lingua è l’italiano. La scheda in lingua straniera non è valida a fini di conformità, anche se il cliente è in grado di comprenderla. Sono ammesse versioni multilingue, purché ogni versione sia completa e autonoma.

I destinatari della SDS sono professionisti: datori di lavoro, responsabili della sicurezza, addetti alla manipolazione, esperti di logistica. Il tono e il contenuto devono essere tecnici ma comprensibili, senza omissioni nelle sezioni critiche. Non è ammesso rinviare a schede tecniche esterne per informazioni che la normativa richiede nella SDS stessa.

Aggiornamento e revisione della SDS

La SDS non è un documento statico. L’articolo 31, paragrafo 9, di REACH stabilisce che il fornitore deve aggiornare la scheda senza indugio in presenza di nuove informazioni che possano incidere sulle misure di gestione del rischio o su nuove informazioni sui pericoli. I principali eventi che impongono la revisione sono:

  • modifica della classificazione CLP della sostanza o di un ingrediente della miscela (es. per un nuovo parere ECHA o aggiornamento dell’Allegato VI del CLP);
  • autorizzazione o restrizione rilasciata ai sensi del REACH (Titoli VII e VIII);
  • variazione della formula del prodotto che incide sulla classificazione o sulle misure di sicurezza;
  • nuovi dati tossicologici o ecotossicologici rilevanti;
  • modifica dei valori limite di esposizione professionale (OEL) a livello europeo o nazionale;
  • aggiornamento degli scenari di esposizione da parte del fornitore a monte.

La versione aggiornata deve essere trasmessa gratuitamente a tutti i destinatari che hanno ricevuto la sostanza o la miscela nei 12 mesi precedenti. La data di revisione va riportata nella sezione 16. Per un’analisi sistematica dei trigger di aggiornamento, vedi Quando aggiornare una SDS: i casi che impongono la revisione e SDS non aggiornata: quando revisionare una scheda di sicurezza.

Coerenza tra SDS ed etichetta CLP

La SDS e l’etichetta CLP devono essere coerenti tra loro: entrambe derivano dalla medesima classificazione. Discrepanze tra i due documenti — ad esempio pittogrammi presenti sull’etichetta ma assenti nella sezione 2 della SDS, o frasi H diverse — sono un segnale di non conformità e uno degli errori più frequentemente rilevati durante le ispezioni. La tabella seguente riepiloga i principali elementi che devono corrispondere.

Elemento Etichetta CLP SDS (sezione di riferimento)
Classificazione di pericolo Riflessa da pittogrammi, avvertenza, frasi H Sezione 2.1 — classificazione esplicita
Pittogrammi GHS Presenti sull’imballaggio Sezione 2.2 — elementi dell’etichetta
Parola di avvertimento (Pericolo/Attenzione) Stampata in etichetta Sezione 2.2
Frasi H (indicazioni di pericolo) Stampate in etichetta Sezione 2.2 e sezione 11 (tossicologia)
Frasi P (consigli di prudenza) Selezionate per l’etichetta Sezione 2.2 (non necessariamente tutte)
Identità del prodotto Nome commerciale o denominazione chimica Sezione 1.1
Dati del fornitore responsabile Nome e indirizzo Sezione 1.3
Pericoli ambientali (aquatic) Pittogramma se rilevante Sezioni 2.1, 2.2 e 12

Sezione 14 e trasporto: il legame con l’ADR

La sezione 14 della SDS riguarda le informazioni sul trasporto. Deve riportare, per ciascuna modalità rilevante (stradale ADR, marittima IMDG, aerea IATA), il numero ONU, il nome di spedizione ufficiale, la classe di pericolo, il gruppo di imballaggio e l’indicazione se la sostanza o miscela è un inquinante marino. Queste informazioni derivano dall’accordo ADR nella versione vigente (biennale) e dai codici IMDG/IATA corrispondenti.

Una SDS con sezione 14 incompleta o errata crea problemi immediati alla catena logistica: lo spedizioniere non può compilare correttamente la lettera di vettura, il vettore potrebbe rifiutare la spedizione e il mittente si espone a responsabilità in caso di incidente. Per approfondire il legame tra SDS e numero ONU, vedi SDS e numero ONU: il legame con il trasporto ADR.

Errori comuni nelle SDS e nei prodotti venduti online

L’e-commerce di prodotti chimici ha amplificato la circolazione di SDS carenti o del tutto assenti. Gli errori più frequenti rilevati nelle schede di fornitori italiani e stranieri sono:

  • SDS assente per prodotti classificati come pericolosi, con la giustificazione errata che si tratta di quantità piccole o uso domestico;
  • Data di revisione mancante o stantia: schede del 2010-2015 ancora in circolazione, precedenti al Regolamento (UE) 2020/878 e a molti aggiornamenti della classificazione CLP;
  • Sezione 1 priva del numero di emergenza o con numero non operativo H24;
  • Sezione 3 con composizione vaga (“miscela di tensioattivi e profumi”) senza concentrazioni né codici CAS degli ingredienti pericolosi;
  • Sezione 8 con DPI generici (“guanti di protezione”) senza specificare il materiale, lo spessore o la norma EN di riferimento;
  • Sezione 14 incompleta, con numero ONU mancante o indicazione “non pericoloso” non supportata da dati;
  • Classificazione in sezione 2 difforme dall’etichetta applicata sull’imballaggio;
  • Lingua non italiana per prodotti commercializzati in Italia.

Per un elenco sistematico e le implicazioni normative di ciascun errore, vedi Errori frequenti nelle SDS che generano non conformità.

SDS di fornitori esteri: cosa verificare

Chi importa prodotti chimici da fornitori extra-UE o acquista da distributori europei che riforniscono da fonti asiatiche o americane deve prestare particolare attenzione alla conformità della SDS con il quadro normativo europeo. Una scheda redatta secondo GHS/OSHA (standard USA) o JIS Z 7253 (Giappone) ha una struttura superficialmente simile alle 16 sezioni europee, ma presenta differenze sostanziali nelle classificazioni, nei valori limite e nel formato.

I punti critici da verificare su una SDS di provenienza extra-UE sono: la classificazione è espressa in termini CLP e non solo GHS generici; le frasi H utilizzano la numerazione europea (non i GHS hazard statement equivalenti ma formalmente diversi); i valori OEL in sezione 8 si riferiscono alla normativa italiana o europea e non ai TLV-TWA americani; la sezione 14 fa riferimento ad ADR e non solo al DOT statunitense. In assenza di questi elementi, l’importatore — che assume il ruolo di produttore ai fini REACH — ha l’obbligo di redigere o far redigere una SDS conforme prima di immettere il prodotto sul mercato italiano.

Archiviazione e conservazione delle SDS

Le SDS ricevute devono essere archiviate e rese accessibili ai lavoratori che maneggiano il prodotto, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza). Non esiste nel REACH un termine esplicito di conservazione per le SDS ricevute, ma la prassi ispettiva e le norme sulla sicurezza sul lavoro suggeriscono di conservarle per l’intera durata dell’utilizzo del prodotto e per un periodo adeguato successivo. Le SDS emesse dal fornitore devono essere conservate insieme alla documentazione di registrazione REACH. Per le regole operative di archiviazione, vedi Archiviare le SDS: per quanto tempo e in che formato.

Domande frequenti

La SDS è obbligatoria anche per le miscele non classificate come pericolose?

Non automaticamente. Per le miscele non classificate come pericolose la SDS non è richiesta di default, ma deve essere fornita su richiesta del destinatario professionale se la miscela contiene sostanze SVHC in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso, oppure sostanze con valori limite di esposizione professionale stabiliti a livello europeo o nazionale. È quindi buona pratica predisporre la SDS anche in questi casi, soprattutto se si vende a clienti industriali che potrebbero richiederla.

Chi è responsabile della redazione della SDS: il produttore, l’importatore o il distributore?

L’obbligo di redazione ricade sul fornitore, che nella catena di approvvigionamento è il soggetto che cede il prodotto al passo successivo. In pratica, il produttore redige la SDS per le proprie sostanze o miscele; l’importatore (chi introduce il prodotto da paesi extra-UE) ha l’obbligo di predisporre una SDS conforme al diritto europeo se quella del fornitore estero non lo è; il distributore può ritrasmettere la SDS del produttore senza modificarla, ma non può venderla in assenza di SDS valida. Se un’azienda effettua operazioni di re-etichettatura o ri-confezionamento sostanziali, assume di norma il ruolo di produttore ai fini della SDS.

Ogni quanto tempo va aggiornata la SDS anche in assenza di modifiche al prodotto?

Il REACH non stabilisce un intervallo fisso di revisione periodica. L’obbligo di aggiornamento scatta al verificarsi di eventi specifici: nuova classificazione, nuovi dati di pericolo, modifica degli OEL, restrizioni o autorizzazioni REACH, cambiamenti di formula. Tuttavia, è opportuno effettuare una revisione critica almeno ogni due anni, in corrispondenza con i cicli di aggiornamento dell’ADR e degli allegati del CLP, per verificare che tutte le informazioni siano ancora allineate alla normativa vigente.

La SDS può essere fornita solo in formato digitale o deve essere stampata?

L’articolo 31 del REACH consente espressamente la trasmissione in formato elettronico, purché il destinatario sia d’accordo. Non è dunque obbligatorio consegnare una copia cartacea. Tuttavia, il destinatario deve poter accedere alla SDS in modo agevole, anche offline: inviare un link a un portale che richiede registrazione o che potrebbe non essere disponibile in caso di emergenza è una soluzione discutibile sotto il profilo della conformità sostanziale. La prassi più sicura è la trasmissione in formato PDF non editabile allegato alla comunicazione commerciale.

La sezione 4 della SDS deve contenere istruzioni mediche specifiche o è sufficiente un rimando al medico?

La sezione 4 deve contenere istruzioni operative immediate per ogni via di esposizione plausibile (cutanea, oculare, inalatoria, ingestione), descrizione dei sintomi principali e indicazione se è necessaria assistenza medica e con quale urgenza. Un generico “consultare un medico” senza ulteriori dettagli non soddisfa i requisiti dell’Allegato II. Per i prodotti con tossicità acuta rilevante o effetti particolari (es. corrosività, sensibilizzazione), le istruzioni devono essere sufficientemente specifiche da guidare il soccorritore in assenza del medico. Per un’analisi completa di questa sezione, vedi SDS sezione 4: misure di primo soccorso.

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Avvertenza. Questa guida ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).