REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- Ai sensi del Reg. 1907/2006 REACH, l’importatore è il soggetto stabilito nell’UE che introduce fisicamente una sostanza o miscela da paesi extra-UE.
- Il distributore puo trasmettere la SDS ricevuta dal fornitore senza emetterne una propria, purche la SDS sia conforme al Reg. 2020/878, aggiornata e nella lingua corretta.
- Si, l’importatore UE di sostanze (pure o in miscele) in quantita pari o superiori a 1 tonnellata/anno deve registrarle presso ECHA ai sensi degli artt. 5-14 REACH, salvo esenzioni…
- Se il distributore modifica l’etichetta (ad esempio cambia la denominazione o aggiunge informazioni), deve assicurarsi che l’etichetta rispetti il Reg. 1272/2008 CLP e non alteri…
Molti venditori partono dal prodotto e non dal ruolo. Ma nel chimico la domanda “chi sono nella filiera?” cambia il tipo di controllo da fare su SDS, etichetta CLP, UFI/PCN, lingua e informazioni da fornire ai clienti.
Comprare da un fornitore UE e rivendere non e lo stesso che importare da extra UE. Cambiare marchio o etichetta non e lo stesso che rivendere con il packaging originale. Prima di vendere conviene chiarire il ruolo reale.
Risposta breve
Se sei distributore, importatore, rivenditore private label o venditore online, non hai lo stesso perimetro operativo. Devi capire chi mette il prodotto sul mercato UE, chi compare in etichetta, chi ha i dati della miscela, chi gestisce UFI/PCN e quale documento puoi legittimamente usare.
Domande da farsi subito
- Il fornitore e dentro o fuori dall’Unione europea?
- Rivendi con etichetta originale o cambi nome, marchio o packaging?
- La SDS riporta il tuo prodotto e il tuo canale di vendita?
- L’etichetta CLP e in italiano e coerente con la SDS?
- UFI e PCN sono gestiti dal fornitore o devi intervenire tu?
- Il prodotto viene spedito con corriere, pallet, campioni o multipack?
Errore tipico
Dire “sono solo rivenditore” anche quando cambi marchio, etichetta, nome commerciale o importi da extra UE. Il ruolo commerciale che racconti al cliente deve coincidere con la documentazione tecnica.
Come usare il calcolatore
Usa il calcolatore conformita prodotto chimico indicando import, private label, marketplace e spedizione quando presenti. Il risultato aiuta a capire se il primo controllo e sul ruolo, sulla SDS, sull’etichetta o sul trasporto.
Approfondimenti collegati
- Caso pratico: rivendo un prodotto UE e cambio etichetta
- Importare senza SDS: cosa chiedere al fornitore
- Private label detergente: check prima della stampa
Non sei sicuro del tuo ruolo nella filiera?
Il calcolatore ti aiuta a distinguere import, distribuzione, private label, marketplace e trasporto prima di vendere.
Fonti ufficiali
- ECHA – Importer role
- ECHA – Distributor role
- ECHA – Safety data sheets
- ECHA – Labelling and packaging
Domande frequenti
Qual è la differenza tra importatore e distributore nel contesto REACH?
Ai sensi del Reg. 1907/2006 REACH, l’importatore è il soggetto stabilito nell’UE che introduce fisicamente una sostanza o miscela da paesi extra-UE. Il distributore, invece, è un soggetto che acquista e rivende un prodotto all’interno del mercato UE senza modificarlo. Le responsabilita sono diverse: l’importatore ha obblighi analoghi al produttore (registrazione, SDS, notifica SVHC), il distributore principalmente trasmette le informazioni.
Il distributore deve emettere una propria SDS o puo usare quella del fornitore?
Il distributore puo trasmettere la SDS ricevuta dal fornitore senza emetterne una propria, purche la SDS sia conforme al Reg. 2020/878, aggiornata e nella lingua corretta. Se il distributore cambia il nome commerciale del prodotto, lo confeziona nuovamente o lo mescola, diventa responsabile dell’immissione sul mercato e deve emettere una SDS propria con i propri dati.
Un importatore da paese extra-UE deve registrare le sostanze in REACH?
Si. L’importatore UE di sostanze (pure o in miscele) in quantita pari o superiori a 1 tonnellata/anno deve registrarle presso ECHA ai sensi degli artt. 5-14 REACH, salvo esenzioni specifiche (sostanze in allegato IV/V, polimeri, ecc.). La mancata registrazione impedisce l’immissione legale sul mercato UE e comporta sanzioni.
Cosa cambia per il CLP se il distributore modifica l’etichetta del prodotto?
Se il distributore modifica l’etichetta (ad esempio cambia la denominazione o aggiunge informazioni), deve assicurarsi che l’etichetta rispetti il Reg. 1272/2008 CLP e non alteri la classificazione originale. Qualsiasi modifica alla composizione o all’identita del prodotto trasforma il distributore in responsabile dell’immissione sul mercato con tutti gli obblighi CLP, SDS e PCN.
L’importatore da UK post-Brexit deve considerarsi importatore REACH a tutti gli effetti?
Si. Dal 1° gennaio 2021 il Regno Unito è un paese terzo rispetto all’UE. Un’azienda italiana o europea che acquista prodotti chimici da fornitori UK e li introduce nel mercato UE è considerata importatore ai sensi di REACH e deve rispettare tutti gli obblighi relativi (registrazione, SDS, etichettatura CLP). Non è possibile fare affidamento sulle precedenti registrazioni REACH di entita UK.
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
