Etichetta di un biocida: claim, precauzioni e numero di autorizzazione

Biocidi

Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Biocidi

In sintesi

  • L’art. 69 del Reg. (UE) 528/2012 elenca gli elementi obbligatori: nome commerciale, numero di autorizzazione, identità e quantità delle sostanze attive, nome e indirizzo del…
  • Sì, l’art. 69, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 528/2012 richiede che l’etichetta riporti il numero o i numeri di autorizzazione rilasciati dall’autorità competente.
  • No, i claim devono corrispondere esattamente agli usi autorizzati riportati nel provvedimento di autorizzazione.
  • Sì, le indicazioni di pericolo (frasi H) e i consigli di prudenza (frasi P) devono essere conformi al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP).

L’etichetta di un biocida non è un documento a libera creatività del fabbricante: ogni elemento — dal numero di autorizzazione ai claim, dalle frasi di rischio alle istruzioni d’uso — è disciplinato dall’art. 69 del Regolamento (UE) 528/2012. Un’etichetta non conforme espone il prodotto al ritiro dal mercato e il responsabile a sanzioni amministrative.

Questa guida descrive in dettaglio tutti gli elementi obbligatori di un’etichetta biocida, le regole sui claim, il coordinamento con il Reg. CLP e gli errori più frequenti riscontrati durante i controlli di mercato.

Il quadro normativo: art. 69 del Reg. (UE) 528/2012

L’art. 69, par. 1 del Reg. (UE) 528/2012 stabilisce che i biocidi non possono essere immessi sul mercato a meno che la loro etichetta non sia conforme ai requisiti indicati. L’etichetta deve essere redatta nella o nelle lingue ufficiali dello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato (art. 69, par. 2), deve essere leggibile, indelebile e comprensibile.

La norma vieta espressamente (art. 72) informazioni ingannevoli o che minimizzino i rischi del prodotto, come la dicitura «non tossico», «innocuo» o espressioni equivalenti.

Elementi obbligatori dell’etichetta: lista completa

Elemento Base normativa Note operative
Nome commerciale del prodotto Art. 69(1)(a) Deve coincidere con il nome nell’autorizzazione
Numero di autorizzazione Art. 69(1)(b) Formato nazionale (es. IT/yyyy/xxxx) o europeo EU/yyyy/xxxx
Identità e quantità delle sostanze attive Art. 69(1)(c) Nome IUPAC o denominazione INN, concentrazione in % p/p o p/v
Nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione Art. 69(1)(d) Indirizzo fisico completo nello Stato membro
Tipo di preparazione Art. 69(1)(e) Es. «concentrato emulsionabile», «soluzione pronta all’uso»
Usi autorizzati Art. 69(1)(f) Solo quelli previsti dall’autorizzazione (tipo PT)
Istruzioni d’uso e dosaggio Art. 69(1)(g) Metodo di applicazione, dosi, frequenza, tempo di contatto
Precauzioni specifiche e DPI Art. 69(1)(h) Dispositivi di protezione richiesti per tipo di uso
Indicazioni di pericolo (H) e consigli di prudenza (P) Art. 69(1)(i) + CLP Conformi al Reg. (CE) 1272/2008
Istruzioni per lo smaltimento Art. 69(1)(j) Riferimento ai codici EWC (CER) applicabili
Numero di lotto o riferimento Art. 69(1)(k) Per la rintracciabilità del prodotto
Data di scadenza Art. 69(1)(l) Se applicabile alla stabilità del prodotto

Il numero di autorizzazione: formato e obbligo

Il numero di autorizzazione è uno degli indicatori più verificati dagli ispettori durante i controlli di mercato. Deve essere riportato in modo visibile e non può essere sostituito da un numero di notifica o di registrazione.

Per i prodotti autorizzati tramite procedura nazionale italiana, il Ministero della Salute rilascia un numero nel formato IT-YYYY-XXXXXX. Per i prodotti con autorizzazione dell’Unione concessa dalla Commissione europea ai sensi dell’art. 44 del Reg. 528/2012, il numero ha il formato EU/yyyy/xxxx/IT (con il codice paese aggiunto per la versione nazionale dell’etichetta).

Un prodotto che riporti solo il numero del fascicolo tecnico, del registro ECHA o un numero di riferimento interno non soddisfa il requisito.

I claim autorizzati: cosa si può e cosa non si può scrivere

L’art. 72, par. 3 del Reg. 528/2012 stabilisce che l’etichetta non deve presentare il prodotto in modo ingannevole riguardo ai rischi per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente. L’art. 72, par. 1 vieta espressamente i seguenti claim:

  • Indicazioni che suggeriscano che il biocida non presenti rischi o che abbia effetti non compresi nell’autorizzazione.
  • Dizioni come «prodotto biocida a basso rischio», «non tossico», «innocuo per l’uomo e l’ambiente» in assenza di specifica previsione normativa.
  • Claim sull’efficacia contro organismi non coperti dall’autorizzazione (es. dichiarare attività virucida se l’autorizzazione copre solo attività batteriostatica).

I claim di efficacia devono essere supportati dai dati di efficacia validati nel fascicolo tecnico presentato all’autorità competente. Qualsiasi affermazione aggiuntiva (es. «testato secondo norma EN 1276») deve corrispondere a un test effettivamente incluso nel fascicolo e approvato.

Coordinamento tra etichetta biocida e requisiti CLP

I biocidi sono nella quasi totalità dei casi anche miscele pericolose classificate ai sensi del Reg. (CE) 1272/2008 (CLP). L’etichetta deve quindi integrare:

  • I pittogrammi di pericolo GHS previsti dalla classificazione CLP.
  • Le indicazioni di pericolo (frasi H) corrispondenti alla classificazione.
  • I consigli di prudenza (frasi P) pertinenti all’uso previsto.
  • Il nome del fornitore (che può coincidere con il titolare dell’autorizzazione biocida).

Quando le due normative impongono indicazioni in apparente contrasto, prevale quella più restrittiva. La Nota B del Reg. CLP si applica ai biocidi venduti al pubblico: il nome chimico della sostanza attiva può essere sostituito da un nome alternativo previsto, previa richiesta all’ECHA.

Etichette elettroniche e QR code: stato normativo

Il Reg. 528/2012 non prevede la possibilità di sostituire le informazioni obbligatorie con un QR code o un link a un documento digitale. Le informazioni richieste dall’art. 69 devono essere fisicamente presenti sull’etichetta o sull’imballaggio del prodotto. L’uso di QR code per informazioni supplementari (es. scheda tecnica estesa, video dimostrativi) è ammesso come complemento, non come sostituto.

Errori frequenti riscontrati durante i controlli di mercato

  • Numero di autorizzazione assente o parziale: riportare solo il numero di registrazione provvisoria o il numero del dossier ECHA senza il numero di autorizzazione definitivo.
  • Claim non previsti dall’autorizzazione: aggiungere usi o efficacie non inclusi nel provvedimento autorizzativo (es. dichiarare attività fungicida su un prodotto autorizzato solo come batteriostatico).
  • Mancata indicazione del tipo di preparazione: omettere la forma fisica/chimica del prodotto (es. concentrato, polvere, aerosol).
  • Istruzioni d’uso generiche: non specificare il tempo di contatto, la concentrazione di utilizzo o i substrati per cui il prodotto è autorizzato.
  • Incompletezza CLP: omettere pittogrammi o frasi H richiesti dalla classificazione della miscela.

Domande frequenti

Quali informazioni sono obbligatorie sull’etichetta di un biocida?

L’art. 69 del Reg. (UE) 528/2012 elenca gli elementi obbligatori: nome commerciale, numero di autorizzazione, identità e quantità delle sostanze attive, nome e indirizzo del titolare dell’autorizzazione, tipo di preparazione, uso(i) autorizzato(i), istruzioni d’uso, precauzioni particolari, frasi di rischio e consigli di prudenza, smaltimento del prodotto e imballaggi.

Il numero di autorizzazione deve essere riportato in etichetta?

Sì, l’art. 69, par. 1, lett. b) del Reg. (UE) 528/2012 richiede che l’etichetta riporti il numero o i numeri di autorizzazione rilasciati dall’autorità competente. Per i prodotti autorizzati con procedura dell’Unione, il numero ha il formato EU/yyyy/xxxx.

I claim sull’etichetta di un biocida possono essere scelti liberamente dal fabbricante?

No. I claim devono corrispondere esattamente agli usi autorizzati riportati nel provvedimento di autorizzazione. Qualsiasi affermazione sull’efficacia del prodotto non prevista dall’autorizzazione è vietata e costituisce pubblicità ingannevole ai sensi dell’art. 72 del Reg. 528/2012.

Le frasi di rischio e sicurezza su un biocida seguono il Reg. CLP?

Sì. Le indicazioni di pericolo (frasi H) e i consigli di prudenza (frasi P) devono essere conformi al Reg. (CE) 1272/2008 (CLP). L’etichetta biocida deve integrare le indicazioni CLP con le precauzioni specifiche previste dall’autorizzazione biocida.

Quanto spazio minimo deve occupare la scritta ‘Biocida’ o il tipo di prodotto in etichetta?

Il Reg. (UE) 528/2012 non fissa dimensioni minime specifiche per la scritta relativa alla categoria biocida, ma richiede che le informazioni obbligatorie siano leggibili, indelebili e scritte in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è immesso sul mercato. Le proporzioni devono essere coerenti con i requisiti di leggibilità del Reg. CLP.

L’etichetta del tuo biocida è conforme all’art. 69 del Reg. (UE) 528/2012?

Verifichiamo ogni elemento obbligatorio: numero di autorizzazione, claim, frasi di rischio CLP e istruzioni d’uso specifiche per il tipo-prodotto.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).