Tariffe e tempi dell’autorizzazione biocida

Biocidi

Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Biocidi

In sintesi

  • Le tariffe del Ministero della Salute per l’autorizzazione nazionale di un biocida variano in base al tipo di procedura: per un prodotto con principio attivo già approvato la…
  • La procedura nazionale italiana richiede tipicamente 12-24 mesi.
  • Il mutuo riconoscimento (Art.33 e 34 del Reg. UE 528/2012) consente di ottenere l’autorizzazione in un altro Stato membro UE a partire da un’autorizzazione già concessa nel paese…
  • Sì, l’Art.25 del Reg. UE 528/2012 prevede una procedura semplificata per biocidi che contengono solo principi attivi dell’elenco semplificato, non contengono sostanze preoccupanti…

Ottenere un’autorizzazione per un prodotto biocida è un percorso regolatorio impegnativo, con costi e tempi che variano significativamente in base alla procedura scelta, al tipo di prodotto e al mercato di destinazione. Molte aziende sottostimano queste variabili in fase di pianificazione, con conseguente ritardo nell’immissione sul mercato o immissione non conforme.

Questa guida illustra le principali procedure di autorizzazione previste dal Reg. UE 528/2012, con indicazione delle tariffe ufficiali italiane, dei tempi medi per ciascuna procedura e delle scelte strategiche che possono ridurre costi e attese.

Le procedure di autorizzazione previste dal Reg. UE 528/2012

Il Regolamento UE 528/2012 (BPR) prevede quattro principali percorsi di autorizzazione per un prodotto biocida:

  • Autorizzazione nazionale: il prodotto viene valutato e autorizzato in un singolo Stato membro. È il percorso standard per chi intende commercializzare solo in Italia.
  • Mutuo riconoscimento sequenziale (Art.33): chi ha già un’autorizzazione nazionale in uno Stato membro può richiedere il riconoscimento in altri Stati, di norma entro 120 giorni dalla domanda.
  • Mutuo riconoscimento in parallelo (Art.34): la richiesta di autorizzazione viene presentata contemporaneamente in più Stati membri, uno dei quali funge da Stato membro di riferimento (RMS).
  • Autorizzazione unionale (Art.42-45): rilasciata dalla Commissione Europea, valida in tutti gli Stati membri. Indicata per mercati ampi; la valutazione è condotta da uno Stato membro relatore (eMS) con supporto ECHA.

Esiste anche la procedura semplificata (Art.25-28) per biocidi a basso profilo di rischio e l’autorizzazione per lo stesso biocida (Art.17 c.6) che consente a più fornitori di commercializzare lo stesso prodotto già autorizzato.

Tariffe ufficiali in Italia

Le tariffe per l’autorizzazione biocida in Italia sono stabilite dal Ministero della Salute. La tabella seguente riepiloga i costi indicativi per le procedure principali (dati aggiornati al 2024; verificare sempre le tabelle tariffarie vigenti sul sito ministeriale):

Procedura Tariffa istruttoria indicativa Note
Autorizzazione nazionale – nuovo prodotto PA già approvato 5.000 – 15.000 € Varia per PT e complessità dossier
Mutuo riconoscimento sequenziale (Italia come CMS) 2.500 – 7.000 € Procedura più rapida ed economica
Mutuo riconoscimento parallelo (Italia come CMS) 3.000 – 8.000 € Dipende da numero di PT e principi attivi
Autorizzazione unionale (Italia come eMS) Definita da ECHA + contributo nazionale Procedura più lunga; ECHA fee separata
Procedura semplificata Art.25 1.500 – 4.000 € Solo per PA in elenco semplificato
Rinnovo autorizzazione 50% della tariffa iniziale Presentare entro 550 giorni dalla scadenza
Modifica autorizzazione – maggiore 2.000 – 6.000 € Cambio formula, PA, tipo d’uso
Modifica autorizzazione – minore 500 – 1.500 € Cambio etichetta, confezione, ragione sociale

A questi importi ministeriali si aggiungono i costi di preparazione del dossier tecnico (consulenza, studi, prove di efficacia), che per un prodotto PT4 o PT1 possono oscillare tra 20.000 e 100.000 euro a seconda della completezza dei dati disponibili.

Tempi per ciascuna procedura

I tempi indicativi per ciascuna procedura sono i seguenti:

  • Autorizzazione nazionale Italia: 12–24 mesi per prodotti con PA già approvato; fino a 36 mesi per PA in valutazione.
  • Mutuo riconoscimento sequenziale: 120 giorni dalla domanda (termine regolamentare); nella pratica 6–12 mesi includendo il contraddittorio.
  • Mutuo riconoscimento parallelo: 12–18 mesi; può allungarsi in caso di divergenze tra Stati membri (procedura di risoluzione controversie Art.36).
  • Autorizzazione unionale: 3–5 anni; è la procedura più lunga ma produce un’autorizzazione valida in tutti e 27 gli Stati membri.
  • Procedura semplificata Art.25: 90 giorni dall’accettazione del dossier completo.

Strategia: scegliere la procedura giusta

La scelta della procedura dipende da tre fattori principali:

  1. Mercati target: se si punta solo all’Italia, l’autorizzazione nazionale è sufficiente. Se si vuole l’intera UE, l’autorizzazione unionale o il mutuo riconoscimento sono preferibili.
  2. Stato del principio attivo: se il PA è già approvato per il PT di interesse, i tempi si riducono notevolmente. Se il PA è in valutazione, occorre attendere l’approvazione europea prima di procedere con il prodotto finito.
  3. Disponibilità di un’autorizzazione estera: se il prodotto è già autorizzato in Francia, Germania o Paesi Bassi, il mutuo riconoscimento verso l’Italia è la via più rapida ed economica.

La fase pre-submission: cosa preparare

Prima di presentare la domanda, l’azienda deve raccogliere e strutturare un dossier secondo i requisiti dell’Allegato III del BPR. I componenti principali includono:

  • Dati di identità e proprietà chimico-fisiche del prodotto
  • Dati di efficacia (studi secondo le norme EN o equivalenti CEN/ISO per il PT specifico)
  • Dati tossicologici del prodotto (acuta, cutanea, inalatoria; studi esistenti o nuovi)
  • Dati ecotossicologici e destino ambientale
  • Valutazione del rischio per utilizzatori, popolazione, ambiente
  • Bozza di etichetta conforme Art.69 BPR
  • Documentazione sulla filiera del PA (Art.95)

Il portale BMST e la procedura in Italia

In Italia le domande di autorizzazione biocida vengono presentate tramite il portale BMST (Biocidal Product Register Italy) del Ministero della Salute. Il sistema gestisce l’intera procedura: dalla registrazione dell’azienda al caricamento del dossier, fino alla ricezione dell’atto autorizzativo. È importante che il titolare dell’autorizzazione sia un soggetto giuridico con sede nell’UE o con rappresentante UE designato.

Cosa succede dopo l’autorizzazione

L’autorizzazione biocida ha una durata di 10 anni (5 per autorizzazioni unitamente al rinnovo approvazione PA). Entro tale periodo l’azienda deve:

  • Mantenere la conformità con le condizioni di autorizzazione (formula, etichetta, uso previsto)
  • Notificare e richiedere approvazione per qualsiasi modifica (maggiore o minore)
  • Presentare domanda di rinnovo almeno 550 giorni prima della scadenza
  • Mantenere aggiornato il dossier con eventuali nuovi dati di sicurezza

Domande frequenti

Quanto costa richiedere un’autorizzazione biocida in Italia?

Le tariffe del Ministero della Salute per l’autorizzazione nazionale di un biocida variano in base al tipo di procedura: per un prodotto con principio attivo già approvato la tariffa istruttoria si aggira tra 5.000 e 15.000 euro. A questo si aggiungono i costi di preparazione del dossier tecnico.

Quanto tempo richiede l’autorizzazione di un biocida?

La procedura nazionale italiana richiede tipicamente 12-24 mesi. La procedura unionale può durare 3-5 anni. Il mutuo riconoscimento, se il prodotto è già autorizzato in un altro Stato UE, si completa in 120-365 giorni.

Cos’è la procedura di mutuo riconoscimento per i biocidi?

Il mutuo riconoscimento (Art.33 e 34 del Reg. UE 528/2012) consente di ottenere l’autorizzazione in un altro Stato membro UE a partire da un’autorizzazione già concessa nel paese di origine, senza ripetere la valutazione tecnica completa. È la via più rapida ed economica per espandere la commercializzazione in Europa.

Esiste una procedura semplificata per biocidi a basso rischio?

Sì. L’Art.25 del Reg. UE 528/2012 prevede una procedura semplificata per biocidi che contengono solo principi attivi dell’elenco semplificato, non contengono sostanze preoccupanti e non richiedono misure di mitigazione speciali.

Il dossier tecnico per l’autorizzazione biocida deve seguire uno standard specifico?

Sì. Il dossier deve rispettare i requisiti dell’Allegato III del Reg. UE 528/2012 per i prodotti e dell’Allegato II per i principi attivi. ECHA ha pubblicato linee guida dettagliate sui dati necessari per ciascun tipo di prodotto.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).