REACH e microplastiche: la restrizione e i prodotti coinvolti

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • Il Reg. (UE) 2023/2055 della Commissione, in vigore dal 17 ottobre 2023, modifica l’Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 REACH introducendo la voce 78 che restringe la…
  • Secondo la definizione del Reg. 2023/2055 (voce 78 Allegato XVII REACH), per microplastica si intende qualsiasi particella di materiale polimerico sintetico solido con almeno una…
  • I prodotti più colpiti includono: cosmetici con microperle (microbeads) esfolianti, detergenti con particelle abrasive, prodotti per la cura del corpo, granuli di campo sintetico…
  • Il divieto di base è applicabile dal 17 ottobre 2023 per la maggior parte degli usi.

Nel settembre 2023 la Commissione europea ha pubblicato il Reg. (UE) 2023/2055, che introduce nell’Allegato XVII del REACH la restrizione sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente. È una delle misure più ampie mai adottate in ambito chimico europeo: coinvolge cosmetici, detergenti, fertilizzanti, campi sportivi sintetici, sistemi industriali a fluido e molti altri prodotti. I periodi transitori sono differenziati, ma il quadro normativo è già definitivo.

Questa guida descrive la definizione normativa di microplastica rilevante per il REACH, i prodotti e settori coinvolti, le scadenze per fase applicativa e le azioni da intraprendere per un’azienda che usa particelle polimeriche nei propri prodotti.

Inquadramento normativo: da SVHC a restrizione Allegato XVII

Le microplastiche non sono una singola sostanza chimica: sono una classe morfologica di materiali. Per questo non rientrano nella Candidate List (che riguarda sostanze specifiche) ma vengono regolamentate tramite l’Allegato XVII REACH, che disciplina restrizioni d’uso applicabili a gruppi di sostanze, miscele o articoli.

La base giuridica è l’art. 68 REACH: la Commissione può adottare restrizioni quando una sostanza, miscela o articolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente. Il dossier ECHA che ha supportato la proposta di restrizione è stato elaborato a partire dal 2019 e pubblicato nel 2020.

Il Reg. (UE) 2023/2055 è entrato in vigore il 17 ottobre 2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Definizione di microplastica ai fini del REACH

La voce 78 dell’Allegato XVII REACH definisce la microplastica come:

qualsiasi particella di materiale polimerico sintetico solido con almeno una dimensione compresa tra 1 nm e 5 mm, o fibra con diametro inferiore a 15 μm e lunghezza superiore a tre volte il diametro, resistente alla degradazione.

Sono escluse dalla definizione:

  • Polimeri che si dissolvono o idrolizzano entro un determinato arco temporale in condizioni ambientali standard;
  • Polimeri biodegradabili conformi agli standard armonizzati (sotto studi tecnici ancora in corso al 2023);
  • Polimeri naturali che non sono stati chimicamente modificati;
  • Polimeri usati in applicazioni chiuse dove non c’è rilascio intenzionale nell’ambiente (es. sistemi idraulici chiusi, membrane di filtrazione).

La distinzione chiave è tra microplastiche aggiunte intenzionalmente in quanto componenti funzionali del prodotto e microplastiche generate come effetto collaterale di processi (es. abrasione, lavaggio). Solo le prime rientrano nella restrizione.

Prodotti e settori coinvolti

I prodotti più colpiti dalla restrizione sono elencati nella stessa voce 78 e nelle guidance ECHA. I settori principali:

Cosmetici e prodotti per la cura della persona

Le microperle esfolianti (microbeads) nei detergenti per la pelle, scrub, dentifrici e prodotti risciacquabili in genere sono colpite fin dall’entrata in vigore (ottobre 2023) con periodo di transizione di 4 anni. I cosmetici non risciacquabili (creme, fondotinta, rossetti con particelle glitter o mattifying) hanno un periodo di transizione di 6 anni. Le polveri e le particelle riflettenti sono incluse se soddisfano la definizione morfologica.

Detergenti e prodotti per la pulizia

Prodotti con particelle abrasive sintetiche, perle in sospensione per effetti visivi o funzionali rientrano nella restrizione. Le particelle minerali (carbonato di calcio, silice) non sono polimeri sintetici e non rientrano nella definizione.

Campi sportivi sintetici: granuli di infill

I granuli di gomma riciclata e i granuli vergini usati come infill nei campi di calcio a 3 e 4 pori sono tra i settori più dibattuti. Il Reg. 2023/2055 prevede per questi un periodo di transizione di 8 anni (salvo revisione). Nel frattempo, le nuove installazioni sono soggette a misure di contenimento obbligatorie per ridurre la dispersione nell’ambiente.

Fertilizzanti a rilascio controllato con rivestimento polimerico

I fertilizzanti encapsulati con polimeri sintetici per il rilascio graduale di nutrienti rientrano nella restrizione con periodo di transizione di 8 anni. Il settore sta lavorando su alternative biodegradabili, ma la validazione tecnica agronomica richiede tempo.

Applicazioni industriali e nei fluidi di perforazione

L’uso di microplastiche in fluidi di perforazione, trattamenti superficiali, sistemi di sigillatura e prodotti antighiaccio rivestiti è soggetto a restrizione con periodi transitori da 4 a 6 anni. Le applicazioni in sistemi chiusi dove non c’è rilascio ambientale beneficiano di deroghe più ampie.

Tabella riepilogativa delle scadenze per categoria

Categoria di prodotto Data applicazione divieto Note
Cosmetici risciacquabili con microbeads Ottobre 2027 4 anni di transizione dal 17/10/2023
Cosmetici non risciacquabili (glitter, effetto mat) Ottobre 2029 6 anni di transizione
Detergenti con particelle abrasive sintetiche Ottobre 2029 6 anni di transizione
Fertilizzanti a rilascio controllato Ottobre 2031 8 anni di transizione
Infill campi sportivi sintetici Ottobre 2031 8 anni + misure contenimento immediate
Applicazioni industriali (fluidi, trattamenti) Ottobre 2027–2029 Da 4 a 6 anni secondo uso specifico

Gli obblighi di etichettatura e comunicazione

Anche prima della scadenza del periodo transitorio, il Reg. 2023/2055 introduce un obbligo immediato di etichettatura per i prodotti che contengono microplastiche soggette a restrizione ma ancora ammessi nel transitorio. I prodotti devono riportare l’indicazione che contengono microplastiche e le istruzioni per l’uso sicuro al fine di limitare il rilascio nell’ambiente.

Le modalità specifiche dell’etichettatura saranno definite dalla Commissione tramite atti delegati, ma l’obbligo di principio è già attivo.

Cosa deve fare un’azienda coinvolta

  • Identificare tutti i polimeri sintetici particellari usati nei propri prodotti e verificare se soddisfano la definizione del Reg. 2023/2055 per dimensione e persistenza;
  • Determinare il periodo transitorio applicabile per ciascun uso specifico;
  • Avviare la ricerca di sostanze alternative con anticipo rispetto alla scadenza, poiché le alternative biodegradabili hanno spesso tempi di sviluppo e validazione più lunghi;
  • Verificare gli obblighi di etichettatura nel transitorio per i prodotti in commercio;
  • Aggiornare la propria SDS e la documentazione tecnica per riflettere la presenza di microplastiche e lo status normativo.

Domande frequenti

Quale regolamento europeo restringe le microplastiche aggiunte intenzionalmente?

Il Reg. (UE) 2023/2055, in vigore dal 17 ottobre 2023, modifica l’Allegato XVII REACH introducendo la voce 78 sulla restrizione delle microplastiche aggiunte intenzionalmente a miscele o articoli. Non riguarda le microplastiche generate accidentalmente.

Cosa si intende per microplastica secondo il Reg. 2023/2055?

Qualsiasi particella di materiale polimerico sintetico solido con almeno una dimensione compresa tra 1 nm e 5 mm (o fibra con diametro inferiore a 15 μm e lunghezza superiore a tre volte il diametro), resistente alla degradazione. Sono esclusi i polimeri solubili, biodegradabili e naturali non modificati.

Quali prodotti sono colpiti dalla restrizione microplastiche REACH?

I prodotti più colpiti includono: cosmetici con microperle esfolianti, detergenti con particelle abrasive sintetiche, granuli di infill per campi sportivi, fertilizzanti a rilascio controllato rivestiti di polimeri, capsule per fragranze nei tessili e applicazioni industriali con particelle polimeriche.

Da quando si applica il divieto e ci sono deroghe?

Il divieto di base è applicabile dal 17 ottobre 2023, ma con periodi transitori differenziati: 4 anni per cosmetici risciacquabili, 6 anni per cosmetici non risciacquabili e altri prodotti, 8 anni per fertilizzanti e infill campi sportivi.

Un’azienda che usa polimeri sintetici in forma di particelle deve sempre verificare la conformità?

Sì. Qualsiasi uso di particelle polimeriche sintetiche solide con almeno una dimensione ≤5 mm in prodotti immessi sul mercato UE deve essere verificato rispetto alla definizione del Reg. 2023/2055. In caso di dubbio sulla classificazione, è necessaria un’analisi tecnica.

Verifica la conformità REACH sui polimeri nei tuoi prodotti

Se usi particelle polimeriche sintetiche in cosmetici, detergenti, fertilizzanti o applicazioni industriali, è necessario verificare la conformità al Reg. (UE) 2023/2055 e pianificare la transizione entro le scadenze. Richiedi una consulenza tecnica.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).