REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- Il Reg. (UE) 2023/2055 della Commissione, in vigore dal 17 ottobre 2023, modifica l’Allegato XVII del Reg. (CE) 1907/2006 REACH introducendo la voce 78 che restringe la…
- Secondo la definizione del Reg. 2023/2055 (voce 78 Allegato XVII REACH), per microplastica si intende qualsiasi particella di materiale polimerico sintetico solido con almeno una…
- I prodotti più colpiti includono: cosmetici con microperle (microbeads) esfolianti, detergenti con particelle abrasive, prodotti per la cura del corpo, granuli di campo sintetico…
- Il divieto di base è applicabile dal 17 ottobre 2023 per la maggior parte degli usi.
Nel settembre 2023 la Commissione europea ha pubblicato il Reg. (UE) 2023/2055, che introduce nell’Allegato XVII del REACH la restrizione sulle microplastiche aggiunte intenzionalmente. È una delle misure più ampie mai adottate in ambito chimico europeo: coinvolge cosmetici, detergenti, fertilizzanti, campi sportivi sintetici, sistemi industriali a fluido e molti altri prodotti. I periodi transitori sono differenziati, ma il quadro normativo è già definitivo.
Questa guida descrive la definizione normativa di microplastica rilevante per il REACH, i prodotti e settori coinvolti, le scadenze per fase applicativa e le azioni da intraprendere per un’azienda che usa particelle polimeriche nei propri prodotti.
Inquadramento normativo: da SVHC a restrizione Allegato XVII
Le microplastiche non sono una singola sostanza chimica: sono una classe morfologica di materiali. Per questo non rientrano nella Candidate List (che riguarda sostanze specifiche) ma vengono regolamentate tramite l’Allegato XVII REACH, che disciplina restrizioni d’uso applicabili a gruppi di sostanze, miscele o articoli.
La base giuridica è l’art. 68 REACH: la Commissione può adottare restrizioni quando una sostanza, miscela o articolo comporta un rischio inaccettabile per la salute umana o l’ambiente. Il dossier ECHA che ha supportato la proposta di restrizione è stato elaborato a partire dal 2019 e pubblicato nel 2020.
Il Reg. (UE) 2023/2055 è entrato in vigore il 17 ottobre 2023 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Definizione di microplastica ai fini del REACH
La voce 78 dell’Allegato XVII REACH definisce la microplastica come:
qualsiasi particella di materiale polimerico sintetico solido con almeno una dimensione compresa tra 1 nm e 5 mm, o fibra con diametro inferiore a 15 μm e lunghezza superiore a tre volte il diametro, resistente alla degradazione.
Sono escluse dalla definizione:
- Polimeri che si dissolvono o idrolizzano entro un determinato arco temporale in condizioni ambientali standard;
- Polimeri biodegradabili conformi agli standard armonizzati (sotto studi tecnici ancora in corso al 2023);
- Polimeri naturali che non sono stati chimicamente modificati;
- Polimeri usati in applicazioni chiuse dove non c’è rilascio intenzionale nell’ambiente (es. sistemi idraulici chiusi, membrane di filtrazione).
La distinzione chiave è tra microplastiche aggiunte intenzionalmente in quanto componenti funzionali del prodotto e microplastiche generate come effetto collaterale di processi (es. abrasione, lavaggio). Solo le prime rientrano nella restrizione.
Prodotti e settori coinvolti
I prodotti più colpiti dalla restrizione sono elencati nella stessa voce 78 e nelle guidance ECHA. I settori principali:
Cosmetici e prodotti per la cura della persona
Le microperle esfolianti (microbeads) nei detergenti per la pelle, scrub, dentifrici e prodotti risciacquabili in genere sono colpite fin dall’entrata in vigore (ottobre 2023) con periodo di transizione di 4 anni. I cosmetici non risciacquabili (creme, fondotinta, rossetti con particelle glitter o mattifying) hanno un periodo di transizione di 6 anni. Le polveri e le particelle riflettenti sono incluse se soddisfano la definizione morfologica.
Detergenti e prodotti per la pulizia
Prodotti con particelle abrasive sintetiche, perle in sospensione per effetti visivi o funzionali rientrano nella restrizione. Le particelle minerali (carbonato di calcio, silice) non sono polimeri sintetici e non rientrano nella definizione.
Campi sportivi sintetici: granuli di infill
I granuli di gomma riciclata e i granuli vergini usati come infill nei campi di calcio a 3 e 4 pori sono tra i settori più dibattuti. Il Reg. 2023/2055 prevede per questi un periodo di transizione di 8 anni (salvo revisione). Nel frattempo, le nuove installazioni sono soggette a misure di contenimento obbligatorie per ridurre la dispersione nell’ambiente.
Fertilizzanti a rilascio controllato con rivestimento polimerico
I fertilizzanti encapsulati con polimeri sintetici per il rilascio graduale di nutrienti rientrano nella restrizione con periodo di transizione di 8 anni. Il settore sta lavorando su alternative biodegradabili, ma la validazione tecnica agronomica richiede tempo.
Applicazioni industriali e nei fluidi di perforazione
L’uso di microplastiche in fluidi di perforazione, trattamenti superficiali, sistemi di sigillatura e prodotti antighiaccio rivestiti è soggetto a restrizione con periodi transitori da 4 a 6 anni. Le applicazioni in sistemi chiusi dove non c’è rilascio ambientale beneficiano di deroghe più ampie.
Tabella riepilogativa delle scadenze per categoria
| Categoria di prodotto | Data applicazione divieto | Note |
|---|---|---|
| Cosmetici risciacquabili con microbeads | Ottobre 2027 | 4 anni di transizione dal 17/10/2023 |
| Cosmetici non risciacquabili (glitter, effetto mat) | Ottobre 2029 | 6 anni di transizione |
| Detergenti con particelle abrasive sintetiche | Ottobre 2029 | 6 anni di transizione |
| Fertilizzanti a rilascio controllato | Ottobre 2031 | 8 anni di transizione |
| Infill campi sportivi sintetici | Ottobre 2031 | 8 anni + misure contenimento immediate |
| Applicazioni industriali (fluidi, trattamenti) | Ottobre 2027–2029 | Da 4 a 6 anni secondo uso specifico |
Gli obblighi di etichettatura e comunicazione
Anche prima della scadenza del periodo transitorio, il Reg. 2023/2055 introduce un obbligo immediato di etichettatura per i prodotti che contengono microplastiche soggette a restrizione ma ancora ammessi nel transitorio. I prodotti devono riportare l’indicazione che contengono microplastiche e le istruzioni per l’uso sicuro al fine di limitare il rilascio nell’ambiente.
Le modalità specifiche dell’etichettatura saranno definite dalla Commissione tramite atti delegati, ma l’obbligo di principio è già attivo.
Cosa deve fare un’azienda coinvolta
- Identificare tutti i polimeri sintetici particellari usati nei propri prodotti e verificare se soddisfano la definizione del Reg. 2023/2055 per dimensione e persistenza;
- Determinare il periodo transitorio applicabile per ciascun uso specifico;
- Avviare la ricerca di sostanze alternative con anticipo rispetto alla scadenza, poiché le alternative biodegradabili hanno spesso tempi di sviluppo e validazione più lunghi;
- Verificare gli obblighi di etichettatura nel transitorio per i prodotti in commercio;
- Aggiornare la propria SDS e la documentazione tecnica per riflettere la presenza di microplastiche e lo status normativo.
Domande frequenti
Quale regolamento europeo restringe le microplastiche aggiunte intenzionalmente?
Il Reg. (UE) 2023/2055, in vigore dal 17 ottobre 2023, modifica l’Allegato XVII REACH introducendo la voce 78 sulla restrizione delle microplastiche aggiunte intenzionalmente a miscele o articoli. Non riguarda le microplastiche generate accidentalmente.
Cosa si intende per microplastica secondo il Reg. 2023/2055?
Qualsiasi particella di materiale polimerico sintetico solido con almeno una dimensione compresa tra 1 nm e 5 mm (o fibra con diametro inferiore a 15 μm e lunghezza superiore a tre volte il diametro), resistente alla degradazione. Sono esclusi i polimeri solubili, biodegradabili e naturali non modificati.
Quali prodotti sono colpiti dalla restrizione microplastiche REACH?
I prodotti più colpiti includono: cosmetici con microperle esfolianti, detergenti con particelle abrasive sintetiche, granuli di infill per campi sportivi, fertilizzanti a rilascio controllato rivestiti di polimeri, capsule per fragranze nei tessili e applicazioni industriali con particelle polimeriche.
Da quando si applica il divieto e ci sono deroghe?
Il divieto di base è applicabile dal 17 ottobre 2023, ma con periodi transitori differenziati: 4 anni per cosmetici risciacquabili, 6 anni per cosmetici non risciacquabili e altri prodotti, 8 anni per fertilizzanti e infill campi sportivi.
Un’azienda che usa polimeri sintetici in forma di particelle deve sempre verificare la conformità?
Sì. Qualsiasi uso di particelle polimeriche sintetiche solide con almeno una dimensione ≤5 mm in prodotti immessi sul mercato UE deve essere verificato rispetto alla definizione del Reg. 2023/2055. In caso di dubbio sulla classificazione, è necessaria un’analisi tecnica.
Verifica la conformità REACH sui polimeri nei tuoi prodotti
Se usi particelle polimeriche sintetiche in cosmetici, detergenti, fertilizzanti o applicazioni industriali, è necessario verificare la conformità al Reg. (UE) 2023/2055 e pianificare la transizione entro le scadenze. Richiedi una consulenza tecnica.
Fonti ufficiali
- EUR-Lex — Reg. (UE) 2023/2055: restrizione microplastiche nell’Allegato XVII REACH
- ECHA — Microplastics: restrizione e guidance aggiornata
- ECHA — Allegato XVII REACH, voce 78 (microplastiche)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
