REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- Secondo l’art. 3, n. 11 del Reg. (CE) 1907/2006, l’importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità che sia responsabile dell’importazione.
- Sì, in determinati casi.
- L’importatore deve richiedere al fornitore extra-UE le informazioni sulla composizione chimica dell’articolo e sulle eventuali SVHC presenti.
- Ai fini del REACH, la responsabilità dell’importatore è oggettiva: anche se il fornitore extra-UE ha fornito dati inesatti, l’importatore risponde delle non conformità rilevate…
Nel REACH, il confine doganale UE è anche il confine della responsabilità normativa. Chi importa articoli da Cina, Turchia, India o da qualsiasi paese extra-UE non sta semplicemente comprendo merce: sta assumendo gli obblighi di conformità che nel mercato interno spetterebbero al produttore. Molte PMI che si approvvigionano dall’Asia lo ignorano fino al momento di un’ispezione o di un blocco doganale.
Questa guida analizza il regime REACH per gli importatori di articoli: quando sorge la responsabilità, quali verifiche sono obbligatorie, come gestire la supply chain extra-UE e come organizzare la documentazione difensiva.
Il principio fondamentale: l’importatore è il responsabile UE
Il Reg. (CE) 1907/2006 REACH segue il principio territoriale: le obbligazioni normative si applicano agli operatori stabiliti nell’UE. Per le sostanze e le miscele, il fabbricante o l’importatore UE è il primo anello della catena. Per gli articoli, chiunque faccia entrare un oggetto nel mercato UE da un paese terzo assume la responsabilità di “produttore” ai fini REACH (art. 3, n. 11).
Questo principio ha implicazioni concrete:
- Il fornitore cinese che ti ha venduto il prodotto non ha obblighi REACH verso le autorità UE;
- Il rappresentante doganale che ha sdoganato la merce non è il responsabile REACH;
- L’importatore stabilito nell’UE (anche se non ha progettato né prodotto l’articolo) risponde di tutte le non conformità REACH rilevate nelle autorità nazionali.
Gli obblighi specifici per l’importatore di articoli
Gli artt. 7 e 33 del REACH definiscono gli obblighi principali:
Registrazione delle sostanze rilasciate dagli articoli (art. 7, par. 1)
Se l’articolo importato contiene una sostanza che viene rilasciata in condizioni d’uso normali e prevedibili (ad es. fragranze volatili da giocattoli, biocidi da tessuti trattati, ammorbidenti da plastiche flessibili) e il quantitativo rilasciato supera 1 tonnellata/anno per l’importatore, la sostanza deve essere registrata nel portale REACH-IT dell’ECHA — a meno che un’altra registrazione non copra già quell’uso.
In pratica questo obbligo colpisce soprattutto articoli trattati con biocidi, prodotti che rilasciano VOC in uso, e articoli profumati. La soglia di 1 t/anno è riferita alla sostanza, non all’articolo.
Obbligo SVHC: comunicazione e notifica (artt. 7 e 33)
Come per i produttori UE, l’importatore deve:
- Comunicare le SVHC presenti sopra lo 0,1% w/w (per singolo articolo componente) ai propri clienti B2B e, su richiesta, ai consumatori;
- Notificare all’ECHA se la soglia dello 0,1% è superata e il totale della sostanza nell’import supera 1 t/anno;
- Inviare le informazioni al database SCIP dell’ECHA per gli articoli contenenti SVHC sopra lo 0,1% (Dal 5 gennaio 2021).
Come gestire i fornitori extra-UE: strumenti pratici
La difficoltà principale per l’importatore è che i fornitori extra-UE spesso non conoscono o non applicano il REACH. Le strategie operative più efficaci sono:
- Clausola REACH nei contratti di fornitura: inserire un obbligo esplicito del fornitore di dichiarare la presenza di SVHC nella Candidate List aggiornata, fornire test analitici su richiesta e notificare eventuali variazioni di composizione;
- Questionario di composizione: usare il format dell’IPC-1752A (standard internazionale per la dichiarazione di sostanze) o equivalente, che permette di raccogliere dati per singolo componente in forma strutturata;
- Test analitici selettivi: per articoli ad alto rischio (plastiche colorate, tessili trattati, legni verniciati, metalli superficiali) commissionare test XRF, GC-MS o LC-MS su lotti campione prima dell’immissione in commercio;
- Audit fornitore: per relazioni commerciali stabili e ad alto volume, effettuare audit periodici o richiedere certificazioni di terze parti (es. OEKO-TEX, REACH-compliant certificates).
Tabella: obblighi dell’importatore di articoli per soglia di sostanza
| Tipo di obbligo | Base normativa | Soglia trigger | Destinatario/azione |
|---|---|---|---|
| Registrazione sostanza rilasciata | Art. 7, par. 1 REACH | > 1 t/anno di sostanza rilasciata | ECHA, portale REACH-IT |
| Notifica SVHC all’ECHA | Art. 7, par. 2 REACH | SVHC > 0,1% w/w e > 1 t/anno totale | ECHA, portale REACH-IT |
| Comunicazione SVHC ai clienti B2B | Art. 33, par. 1 REACH | SVHC > 0,1% w/w per articolo componente | Destinatari commerciali, su fornitura |
| Comunicazione SVHC ai consumatori | Art. 33, par. 2 REACH | SVHC > 0,1% w/w per articolo componente | Consumatori, entro 45 giorni da richiesta |
| Notifica database SCIP | Dir. 2008/98/CE, art. 9 | SVHC > 0,1% w/w per articolo componente | ECHA, portale SCIP |
Il Rappresentante Esclusivo (OR): quando conviene
Un produttore extra-UE può nominare un Rappresentante Esclusivo (Only Representative, OR) stabilito nell’UE per adempiere, per suo conto, agli obblighi di registrazione delle sostanze contenute negli articoli importati (art. 8 REACH). L’OR assume gli obblighi dell’importatore: gli importatori UE che acquistano da quel produttore tramite OR sono trattati come utilizzatori a valle ai fini della registrazione.
Questo schema è comune tra i grandi produttori asiatici che gestiscono rapporti con molti importatori UE. Per l’importatore che acquista da un fornitore con OR attivo, è fondamentale ricevere il numero di registrazione REACH e verificarne la validità sul portale ECHA.
Responsabilità in caso di composizione errata dichiarata dal fornitore
La questione più delicata riguarda il caso in cui il fornitore extra-UE dichiari composizioni non veritiere. Il REACH non prevede una difesa di buona fede strutturata per l’importatore: le autorità nazionali competenti (in Italia il Ministero della Salute e le ASL per i controlli sul mercato) contestano le non conformità oggettivamente. L’importatore può rivalersi sul fornitore per via contrattuale, ma non può usare la frode del fornitore come scudo verso le autorità UE.
Per questo motivo, test analitici indipendenti su sostanze critiche sono la principale difesa dell’importatore consapevole.
E-commerce e marketplace: chi è l’importatore?
Un tema emergente riguarda le vendite tramite marketplace (Amazon, Alibaba, Zalando) dove il venditore è un soggetto extra-UE. La giurisprudenza e le linee guida ECHA sono chiare: se il marketplace facilita la vendita diretta di un prodotto da un venditore extra-UE a un consumatore finale o acquirente UE, il marketplace può essere considerato importatore. Ma nella pratica, le autorità di enforcement si concentrano sui soggetti commerciali stabiliti nell’UE che gestiscono stock fisici. Le PMI che acquistano all’ingrosso da fornitori asiatici e rivendono in UE sono i soggetti con la maggiore esposizione.
Domande frequenti
Chi è l’importatore di articoli secondo il REACH?
Secondo l’art. 3, n. 11 REACH, l’importatore è qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’UE responsabile dell’importazione. Per gli articoli extra-UE, chi li fa entrare nel mercato UE assume tutti gli obblighi REACH che spetterebbero al produttore domestico.
L’importatore di articoli deve registrare le sostanze contenute nel prodotto?
Sì, in determinati casi. Se l’articolo contiene una sostanza destinata ad essere rilasciata in condizioni d’uso normali in quantitativi superiori a 1 t/anno, l’importatore deve registrarla (art. 7, par. 1 REACH), salvo che non esista già una registrazione valida per quell’uso.
Come verifico se un articolo importato contiene SVHC?
L’importatore deve richiedere al fornitore extra-UE informazioni sulla composizione dell’articolo per singolo componente, con riferimento alla Candidate List aggiornata. Una generica dichiarazione di conformità non è sufficiente in caso di ispezione.
L’importatore UE è responsabile anche se il fornitore ha dichiarato una composizione errata?
Ai fini del REACH, la responsabilità dell’importatore è oggettiva. La frode del fornitore extra-UE non costituisce difesa verso le autorità nazionali. Per questo i test analitici indipendenti sono la principale tutela dell’importatore.
Quali documenti deve conservare un importatore per dimostrare la conformità REACH?
I documenti chiave sono: dichiarazioni del fornitore aggiornate, rapporti di test analitici, documentazione delle comunicazioni ai clienti B2B, registrazione delle notifiche ECHA. La documentazione va conservata per 10 anni dall’ultima fornitura.
Verifica la conformità REACH dei tuoi articoli importati
Se importi articoli da paesi extra-UE, sei il responsabile REACH. Un’analisi preventiva della tua supply chain può evitare blocchi doganali, richiami di prodotto e contestazioni. Richiedi una valutazione tecnica.
Fonti ufficiali
- ECHA — Importatori e REACH: obblighi per chi importa sostanze, miscele e articoli
- EUR-Lex — Reg. (CE) 1907/2006 REACH, artt. 7, 8 e 33
- ECHA — Guidance on requirements for substances in articles (ver. 4.0)
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
