REACH per gli articoli: oggetti che contengono sostanze pericolose

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • Ai sensi dell’art. 3(3) del Reg. (CE) 1907/2006, un articolo è un oggetto a cui durante la produzione viene conferita una forma, una superficie o un disegno particolari che ne…
  • La notifica all’ECHA è obbligatoria se l’articolo contiene una sostanza della Candidate List (SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso e la quantità totale della…
  • Ai sensi dell’art. 33 REACH, produttori e importatori di articoli devono comunicare gratuitamente ai destinatari della catena di fornitura le informazioni sulle SVHC presenti in…
  • Sì, l’importatore UE di articoli prodotti fuori dall’Unione assume tutti gli obblighi previsti dagli artt. 7 e 33 REACH, inclusa la notifica SCIP e la comunicazione di SVHC lungo…

Molte PMI italiane vendono o importano prodotti finiti senza sapere che il regolamento REACH si applica anche agli oggetti fisici — cavi, guarnizioni, mobili, tessuti, componenti elettronici — non solo alle sostanze chimiche in quanto tali. Il risultato pratico è che imprese formalmente non chimiche si trovano a dover rispettare obblighi di comunicazione e, in alcuni casi, di registrazione, con sanzioni che partono da segnalazioni alle autorità competenti fino a sequestri della merce.

Questa guida illustra il quadro normativo degli articoli sotto il Reg. (CE) 1907/2006 REACH: definizione giuridica, obblighi di comunicazione per SVHC, notifica SCIP, soglie di calcolo e gli errori più diffusi tra importatori e distributori.

Definizione di articolo nel REACH: cosa dice il regolamento

L’art. 3(3) del Reg. (CE) 1907/2006 definisce articolo un oggetto a cui durante la produzione viene conferita una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. La distinzione rispetto alla sostanza o alla miscela è sostanziale: per un articolo ciò che conta è la funzione fisica, non la composizione.

Rientrano tipicamente nella categoria: prodotti tessili e calzature, cavi elettrici, mobili, imballaggi riutilizzabili, componenti di veicoli, articoli in plastica, ceramica e vetro. Non rientrano i preparati chimici (es. vernici, adesivi allo stato liquido), che seguono invece la disciplina delle miscele.

Quando un articolo rilascia sostanze: l’obbligo di registrazione

L’art. 7(1) REACH stabilisce che produttori e importatori di articoli hanno l’obbligo di registrare la sostanza contenuta nell’articolo se:

  • la sostanza è destinata a essere rilasciata in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili,
  • la quantità totale della sostanza supera 1 tonnellata all’anno,
  • la sostanza non è già stata registrata per quell’uso da un altro attore della catena.

Esempi concreti: un profumatore per ambienti che rilascia fragranze, una matita che cede grafite per funzione, un diffusore per auto. In questi casi l’articolo cessa di essere “inerte” e la sostanza rilasciata richiede registrazione come se fosse un’sostanza in sé.

SVHC nella Candidate List: obblighi per produttori e importatori

Le sostanze estremamente preoccupanti (SVHC — Substances of Very High Concern) sono inserite dall’ECHA nella Candidate List in base ai criteri dell’art. 57 REACH: CMR categoria 1A o 1B, PBT, vPvB, sostanze con proprietà di interferenza endocrina o con effetti gravi sulla salute umana e l’ambiente.

L’art. 7(2) REACH impone una notifica all’ECHA quando:

  • la SVHC è presente nell’articolo in concentrazione >0,1% p/p,
  • la quantità totale importata o prodotta supera 1 tonnellata/anno per attore.

La notifica va effettuata entro 6 mesi dall’inserimento della sostanza nella Candidate List e si trasmette tramite il portale ECHA. Sono esenti solo le imprese che dimostrino l’impossibilità di esposizione umana o ambientale durante l’intero ciclo di vita dell’articolo.

Comunicazione lungo la catena di fornitura (art. 33)

Indipendentemente dalla soglia di 1 t/anno, l’art. 33 REACH stabilisce un obbligo di comunicazione autonomo: se l’articolo contiene una SVHC in concentrazione >0,1% p/p, il fornitore deve trasmettere gratuitamente informazioni sufficienti per un uso sicuro a tutti i destinatari della catena.

Il consumatore finale ha diritto a ricevere queste informazioni su richiesta entro 45 giorni. Le informazioni devono almeno includere il nome della sostanza SVHC e le istruzioni operative per un uso sicuro.

Questa norma ha rilevanza pratica per chiunque venda articoli al dettaglio (e-commerce incluso): la mancata risposta a una richiesta del consumatore configura una violazione diretta del REACH.

Il database SCIP: notifica obbligatoria dal 5 gennaio 2021

La Direttiva 2008/98/CE sui rifiuti, modificata dalla Direttiva 2018/851/UE, ha introdotto l’obbligo SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex Products). Dal 5 gennaio 2021 tutti i produttori, importatori e distributori di articoli che immettono sul mercato UE articoli contenenti SVHC >0,1% p/p devono notificare tali informazioni all’ECHA tramite il database SCIP.

L’obiettivo è garantire che le informazioni sulle sostanze pericolose siano disponibili per gli operatori del trattamento dei rifiuti lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. La notifica SCIP non sostituisce la notifica ai sensi dell’art. 7(2) REACH, ma si aggiunge ad essa.

Come si calcola la soglia 0,1%: regola dell’articolo complesso

La questione del calcolo della soglia 0,1% è stata chiarita dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza C-106/14 del 10 settembre 2015 (Causa FCD e FMB c. Ministre de l’Écologie). La Corte ha stabilito che quando un articolo è composto da più componenti che possono essere separati e usati autonomamente, la concentrazione di SVHC va valutata per ciascun componente.

Questa interpretazione ha conseguenze rilevanti: un prodotto assemblato (es. una sedia con seduta, struttura metallica e ruote) deve essere analizzato componente per componente. Non è sufficiente che la concentrazione media sull’intero prodotto sia sotto soglia se un singolo componente la supera.

Tabella riepilogativa degli obblighi REACH per gli articoli

Obbligo Base normativa Condizione scattante Soggetto obbligato Scadenza
Registrazione sostanza rilasciata Art. 7(1) REACH Rilascio intenzionale >1 t/anno Produttore / importatore articolo Prima dell’immissione sul mercato
Notifica SVHC all’ECHA Art. 7(2) REACH SVHC >0,1% p/p e >1 t/anno Produttore / importatore articolo Entro 6 mesi da inserimento in Candidate List
Comunicazione B2B catena di fornitura Art. 33(1) REACH SVHC >0,1% p/p (senza soglia tonnellaggio) Fornitori a valle Alla fornitura del prodotto
Risposta richiesta consumatore Art. 33(2) REACH SVHC >0,1% p/p Fornitori al dettaglio Entro 45 giorni dalla richiesta
Notifica SCIP database Dir. 2008/98/CE art. 9 SVHC >0,1% p/p (articolo sul mercato UE) Produttori, importatori, distributori Dal 5 gennaio 2021 in poi

Esenzioni e casi particolari

Non tutti gli articoli sono soggetti agli stessi obblighi. Il REACH prevede alcune esenzioni specifiche:

  • Articoli con esposizione nulla: la notifica ex art. 7(2) può essere omessa se il produttore/importatore può escludere qualsiasi esposizione umana o ambientale durante l’intero ciclo di vita, incluso il fine vita come rifiuto. Tale esclusione deve essere documentata e difendibile.
  • Sostanze già registrate per quell’uso: se la sostanza rilasciata è già stata registrata da un produttore a monte per lo stesso uso, l’obbligo di registrazione non si duplica. Occorre però verificare che lo scenario d’esposizione copra l’uso specifico dell’articolo.
  • Polimeri: i polimeri (art. 2(9) REACH) sono esenti dalla registrazione, ma non dall’obbligo di comunicazione SVHC se contengono monomeri o additivi classificati. L’esenzione dei polimeri è oggetto di revisione periodica da parte della Commissione.

Errori tipici nelle verifiche di conformità degli articoli

I controlli REACH sugli articoli rivelano con frequenza alcune tipologie di non conformità ricorrenti:

  • Assenza di documentazione sulla composizione degli articoli importati da fornitori extra-UE (nessuna dichiarazione SVHC dal fornitore).
  • Calcolo della soglia sull’articolo assemblato anziché sui componenti separabili, con conseguente sottostima della concentrazione di SVHC.
  • Mancata notifica SCIP per articoli con SVHC noti (es. ftalati, piombo, PFAS a catena lunga in materiali tessili).
  • Assenza di procedura per rispondere alle richieste del consumatore finale nei tempi previsti dall’art. 33(2).
  • Confusione tra sostanze nella Candidate List e sostanze nell’Allegato XIV (soggette ad autorizzazione): sono due liste distinte con obblighi diversi.

Come documentarsi e verificare i propri articoli

Il punto di partenza pratico è la Candidate List pubblicata e aggiornata dall’ECHA, che attualmente comprende oltre 240 sostanze. Per ogni articolo importato o prodotto, è necessario richiedere ai fornitori una dichiarazione esplicita sull’assenza di SVHC o sulla loro presenza con la relativa concentrazione per componente.

Lo strumento ECHA SCIP Database Guidance fornisce le istruzioni tecniche per la notifica. Per imprese con portafoglio articoli ampio, è consigliabile adottare un sistema di gestione delle sostanze (ad esempio in formato IMDS o IPC-1752A) che permetta di raccogliere e aggiornare automaticamente le dichiarazioni dei fornitori.

Domande frequenti

Cosa si intende per articolo ai sensi del REACH?

Ai sensi dell’art. 3(3) del Reg. (CE) 1907/2006, un articolo è un oggetto a cui durante la produzione viene conferita una forma, una superficie o un disegno particolari che ne determinano la funzione in misura maggiore della sua composizione chimica. Esempi tipici: cavi, tessuti, componenti plastici, mobili, calzature.

Quando devo notificare l’ECHA per un articolo con SVHC?

La notifica all’ECHA è obbligatoria se l’articolo contiene una sostanza della Candidate List (SVHC) in concentrazione superiore allo 0,1% in peso e la quantità totale della sostanza supera 1 tonnellata all’anno per produttore/importatore. La notifica va effettuata tramite SCIP database entro 6 mesi dall’inserimento della sostanza nella Candidate List.

Chi deve comunicare la presenza di SVHC negli articoli ai clienti?

Ai sensi dell’art. 33 REACH, produttori e importatori di articoli devono comunicare gratuitamente ai destinatari della catena di fornitura le informazioni sulle SVHC presenti in concentrazione >0,1% p/p, sufficienti ad un uso sicuro. Il consumatore finale può richiedere la medesima informazione e deve ricevere risposta entro 45 giorni.

Gli articoli importati da paesi extra-UE sono soggetti agli stessi obblighi?

Sì. L’importatore UE di articoli prodotti fuori dall’Unione assume tutti gli obblighi previsti dagli artt. 7 e 33 REACH, inclusa la notifica SCIP e la comunicazione di SVHC lungo la catena. Non esiste esenzione per l’origine geografica del prodotto.

La soglia 0,1% si calcola sull’articolo intero o sui singoli componenti?

La soglia 0,1% p/p si calcola sull’articolo nella sua forma messa in commercio. Tuttavia la Corte di Giustizia UE (causa C-106/14, 2015) ha chiarito che, quando l’articolo è composto da componenti che possono essere separati e usati autonomamente, la soglia si valuta su ciascun componente. Questo implica un’analisi caso per caso della struttura del prodotto.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).