Scadenze PCN: il regime transitorio e gli obblighi attuali

UFI e notifica PCN

Codice UFI ed etichette: notifica ai centri antiveleni per le miscele pericolose.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026UFI e notifica PCN

In sintesi

  • L’Allegato VIII del Regolamento CLP ha introdotto un regime transitorio con scadenze differenziate per categoria d’uso: prodotti per consumatori entro il 1° gennaio 2021, prodotti…
  • Le notifiche presentate nel vecchio formato nazionale (pre-Allegato VIII) devono essere convertite o sostituite con notifiche nel formato armonizzato PCN che include il codice UFI.
  • Dipende dal formato della notifica originale.
  • La ‘prima immissione sul mercato’ è il momento in cui il prodotto viene reso disponibile a terzi per la prima volta in uno Stato Membro UE.

Il sistema di notifica PCN introdotto dall’Allegato VIII del Regolamento CLP non è scattato in un’unica data: è entrato in vigore in modo progressivo attraverso un regime transitorio che ha posto scadenze diverse per categoria d’uso e ha permesso alle aziende di adeguarsi nel tempo. Comprendere queste scadenze — e sapere quale situazione si applica al proprio portafoglio prodotti — è il primo passo per una verifica di conformità corretta.

Questa guida analizza le scadenze del regime transitorio PCN, chiarisce cosa significa “fine del transitorio” per i prodotti già in commercio, e descrive gli obblighi attualmente in vigore per chi immette oggi miscele pericolose sul mercato UE.

Il quadro normativo: Allegato VIII del CLP

L’obbligo di notifica PCN nel formato armonizzato è stato introdotto dal Regolamento delegato 2017/542/UE, che ha aggiunto l’Allegato VIII al Regolamento CLP (1272/2008). L’Allegato VIII stabilisce non solo i contenuti della notifica, ma anche le scadenze di applicazione differenziate per tre categorie di uso delle miscele:

  • Uso da parte dei consumatori
  • Uso professionale
  • Uso industriale

Le scadenze erano staggered nel tempo proprio per dare alle imprese un periodo di adeguamento proporzionato al rischio: i prodotti di consumo, con maggiore probabilità di esposizione accidentale, erano prioritari.

Scadenze del regime transitorio: riepilogo

Categoria d’uso Scadenza notifica obbligatoria Fine periodo transitorio etichette
Uso da parte dei consumatori 1 gennaio 2021 1 gennaio 2025
Uso professionale 1 gennaio 2021 1 gennaio 2025
Uso industriale 1 gennaio 2024 1 gennaio 2025

La data del 1° gennaio 2025 ha segnato la fine del periodo transitorio generale: da quella data in poi, tutte le miscele pericolose in circolazione nell’UE devono avere una notifica PCN conforme all’Allegato VIII e il codice UFI sull’etichetta. Non sono più ammesse deroghe per prodotti già in commercio con etichette pre-Allegato VIII.

Cosa cambia con la fine del regime transitorio

Prima del 1° gennaio 2025, le aziende potevano ancora vendere giacenze di prodotti etichettati nel vecchio formato (senza UFI) se il prodotto era stato immesso sul mercato prima della scadenza applicabile. Dopo quella data, questa finestra di tolleranza è chiusa.

In pratica:

  • Prodotti con etichette senza UFI non possono più essere immessi sul mercato UE
  • Le notifiche presentate in formato nazionale pre-Allegato VIII devono essere sostituite con notifiche nel formato armonizzato
  • Chi produce o importa nuove miscele pericolose è soggetto immediatamente all’obbligo di notifica completa con UFI

Situazione per i prodotti già in commercio prima delle scadenze

Una domanda frequente riguarda i prodotti notificati nel vecchio formato prima delle scadenze: cosa succede a quelle notifiche? La risposta dipende dal formato utilizzato:

  • Notifica presentata nel formato Allegato VIII con UFI prima della scadenza: la notifica è valida e non richiede ripresentazione, salvo modifiche di composizione.
  • Notifica nel vecchio formato nazionale (pre-2017/542): va convertita o sostituita con una notifica conforme all’Allegato VIII. Il codice UFI deve essere aggiunto all’etichetta.
  • Prodotto già in commercio ma mai notificato: la notifica va presentata ora, con retroattività al momento della prima immissione in commercio.

Obblighi attualmente in vigore (dal 1° gennaio 2025)

Dal 2025 la situazione è netta: non esiste più un regime transitorio. Gli obblighi in vigore sono:

  1. Presentare la notifica PCN nel formato Allegato VIII prima di immettere sul mercato qualsiasi miscela pericolosa classificata secondo il CLP
  2. Generare un codice UFI univoco per ogni formula e riportarlo sull’etichetta
  3. Aggiornare la notifica ogni volta che la composizione cambia oltre le soglie di tolleranza
  4. Notificare separatamente in ciascun paese UE in cui il prodotto viene commercializzato (o tramite il portale centralizzato ECHA per gli Stati aderenti)

Categorie d’uso: come classificare correttamente il proprio prodotto

La classificazione della categoria d’uso è rilevante perché determina il contenuto obbligatorio della notifica. Le definizioni operative sono:

  • Consumatori: qualsiasi uso da parte di persone non professionali, inclusa la vendita online a privati
  • Uso professionale: uso da parte di lavoratori nel contesto di attività professionali, in ambienti non industriali (es. artigiani, addetti alle pulizie professionali, parrucchieri)
  • Uso industriale: uso in installazioni industriali in condizioni controllate, con accesso limitato ai soli addetti

Un prodotto può essere classificato in più categorie d’uso se commercializzato verso canali diversi: in tal caso, la notifica deve coprire tutte le categorie applicabili.

Prodotti formulati per conto terzi: chi notifica?

Quando un’azienda formula una miscela su commessa per un distributore o un marchio (contratto di toll manufacturing o private label), l’obbligo di notifica ricade sul soggetto che immette il prodotto sul mercato UE con il proprio nome o marchio commerciale. Il formulatore tecnico non è automaticamente il notificante: lo è chi appone il nome sull’etichetta e assume la responsabilità di mettere il prodotto a disposizione del mercato.

Domande frequenti

Cosa prevede il regime transitorio PCN per le miscele già in commercio?

L’Allegato VIII del CLP ha previsto scadenze differenziate: 1° gennaio 2021 per uso consumatori e professionale, 1° gennaio 2024 per usi industriali. Il periodo transitorio per le etichette pre-Allegato VIII si è concluso il 1° gennaio 2025.

Dopo la fine del regime transitorio, cosa succede ai prodotti già notificati nel vecchio formato?

Le notifiche nel vecchio formato nazionale vanno convertite in notifiche conformi all’Allegato VIII con codice UFI. Dal 1° gennaio 2025 tutte le miscele pericolose in commercio UE devono avere notifica conforme e UFI sull’etichetta.

Un’azienda che ha notificato nel 2020 deve rifare la notifica?

Dipende dal formato. Se la notifica del 2020 era già conforme all’Allegato VIII con UFI, è valida. Se era in formato nazionale pre-2017/542, va aggiornata. In ogni caso, le modifiche di composizione oltre le soglie di tolleranza richiedono sempre nuova notifica.

Cosa si intende per “prima immissione sul mercato” ai fini delle scadenze PCN?

È il momento in cui il prodotto viene reso disponibile a terzi per la prima volta in uno Stato Membro UE. Include anche la vendita online a clienti finali in un paese UE.

Esiste una deroga per le piccole imprese sulle scadenze PCN?

No. Il Regolamento CLP e l’Allegato VIII non prevedono deroghe dimensionali. Le scadenze si applicano a tutti gli operatori che immettono miscele pericolose sul mercato UE.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).