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Codice UFI ed etichette: notifica ai centri antiveleni per le miscele pericolose.

12 min di letturaAggiornato il 30/05/2026ufi pcn

In sintesi

  • Sì.
  • No.
  • L’obbligo di notifica ricade su chi immette la miscela sul mercato, non necessariamente su chi la produce fisicamente.
  • No.

L’Allegato VIII del Regolamento CLP (Regolamento CE n. 1272/2008), introdotto dal Regolamento delegato UE 2017/542, ha ridisegnato in modo sostanziale il rapporto tra chi immette sul mercato miscele pericolose e i centri antiveleni europei. Il sistema si regge su due pilastri interconnessi: l’UFI (Unique Formula Identifier), un codice alfanumerico univoco che identifica la formulazione specifica di un prodotto, e la notifica PCN (Poison Centre Notification), cioè l’insieme delle informazioni sulla composizione e sulle proprietà tossicologiche della miscela che il notificante invia al portale armonizzato ECHA prima di immettere il prodotto sul mercato dell’Unione europea.

Questa guida illustra in modo sistematico come funzionano i due strumenti, chi è tenuto ad applicarli, quali miscele rientrano nel campo di applicazione, come gestire le variazioni di formula e quali errori occorre evitare in fase di notifica. I contenuti di approfondimento collegati a questa pagina trattano i casi più specifici: dalla gestione multi-paese alla dichiarazione delle fragranze, dal cambio di composizione alla gestione per gruppi di prodotti con formula simile.

Perché esistono UFI e notifica PCN

Quando una persona ingerisce, inalala o viene esposta accidentalmente a una miscela chimica pericolosa, il personale medico del centro antiveleni deve conoscere con precisione la composizione del prodotto per selezionare il trattamento corretto. Prima dell’introduzione del sistema armonizzato, ogni Stato membro raccoglieva le informazioni con formati e livelli di dettaglio diversi: in alcuni casi il centro antiveleni riceveva solo la denominazione commerciale del prodotto, in altri una composizione approssimata, in altri ancora nulla.

L’UFI risolve il problema dell’identificazione: un unico codice stampato sull’etichetta consente al medico di chiamare il centro antiveleni e ottenere in tempo reale le informazioni tossicologiche pertinenti a quella specifica formulazione. La notifica PCN garantisce che quelle informazioni siano effettivamente disponibili nel sistema, nella lingua dei paesi in cui il prodotto viene commercializzato, prima che il prodotto raggiunga il consumatore o l’operatore professionale.

Chi è obbligato a notificare

L’obbligo ricade su importatori e formulatori che immettono sul mercato dell’Unione europea miscele pericolose destinate ai consumatori, agli utilizzatori professionali o agli utilizzatori industriali. Il distributore che si limita a rivendere il prodotto senza modificarlo non è il soggetto notificante, ma deve assicurarsi che la notifica esista e che l’UFI sia presente sull’etichetta prima di porre il prodotto in commercio.

Il caso del private label richiede attenzione: se un’azienda acquista una miscela già formulata da un terzo e la vende sotto il proprio marchio, assume il ruolo di importatore o distributore-che-rietichetta e, a seconda della configurazione contrattuale, può diventare il notificante responsabile. L’approfondimento Notifica PCN in più paesi UE: private label e distribuzione estera analizza questo scenario in dettaglio.

Ruolo nella filiera Obbligo di notifica PCN Obbligo UFI in etichetta
Formulatore UE Sì, prima dell’immissione in commercio
Importatore extra-UE Sì, prima dell’immissione in commercio
Distributore che non modifica la miscela No (notifica già esistente del formulatore) No (UFI già presente)
Distributore che rietichetta con proprio marchio Sì, se assume il ruolo di responsabile dell’immissione Sì, con nuovo UFI se la formulazione è invariata ma il notificante cambia
Utilizzatore a valle che formula miscele interne Sì, se quelle miscele vengono commercializzate

Quali miscele rientrano nel campo di applicazione

Sono soggette all’obbligo di notifica PCN le miscele classificate come pericolose ai sensi del Regolamento CLP che vengono messe a disposizione del pubblico o degli utilizzatori professionali o industriali nell’Unione europea. Restano escluse le sostanze pura (non miscele), i medicinali per uso umano e veterinario, gli alimenti e mangimi, i dispositivi medici e le miscele destinate alla ricerca scientifica non commercializzate.

La classificazione di pericolo è il primo filtro: se la miscela non è classificata come pericolosa secondo il CLP, la notifica PCN non è richiesta. In presenza di classificazione, l’obbligo scatta indipendentemente dalle quantità prodotte o vendute.

Le categorie d’uso e le scadenze di applicazione

L’Allegato VIII ha introdotto l’obbligo in modo graduale, differenziando per categoria d’uso. Le miscele destinate ai consumatori e quelle destinate agli utilizzatori professionali sono state assoggettate all’obbligo prima rispetto alle miscele a uso esclusivamente industriale. Il regime transitorio ha permesso di continuare a commercializzare prodotti con notifiche pre-esistenti (effettuate con i sistemi nazionali) per un periodo definito, ma le finestre transitorie si sono progressivamente chiuse.

Categoria d’uso Definizione sintetica Portale di notifica
Consumatore (consumer use) Prodotti accessibili al grande pubblico, inclusi i prodotti venduti online Portale armonizzato ECHA (PCN Portal)
Professionale (professional use) Prodotti destinati a operatori con formazione specifica, non accessibili al pubblico in libera vendita Portale armonizzato ECHA (PCN Portal)
Industriale (industrial use) Prodotti utilizzati esclusivamente in contesti industriali controllati, non accessibili a consumatori né professionisti generici Portale armonizzato ECHA (PCN Portal)

Per verificare le scadenze esatte applicabili alla propria situazione è necessario consultare direttamente il testo aggiornato dell’Allegato VIII e le linee guida ECHA, che forniscono anche chiarimenti sui regimi transitori ancora applicabili.

Cos’è l’UFI e come si genera

L’UFI è un codice alfanumerico di sedici caratteri, strutturato nel formato UFI: XXXX-XXXX-XXXX-XXXX, che collega in modo univoco un’etichetta alla notifica corrispondente nel sistema PCN. Il codice viene generato gratuitamente tramite il generatore UFI disponibile sul portale ECHA, a partire da due elementi forniti dal notificante: il numero VAT dell’azienda (o un identificatore equivalente) e un numero di formulazione interno scelto liberamente dall’operatore.

Poiché l’algoritmo di generazione è deterministico, lo stesso abbinamento VAT + numero di formulazione produce sempre lo stesso UFI: questo significa che l’UFI non va “registrato” su una banca dati separata, ma è una chiave matematica che acquisisce significato solo nel momento in cui viene inclusa nella notifica PCN e riportato sull’etichetta. Il processo di generazione è illustrato passo per passo nell’articolo Come generare un codice UFI passo passo.

Un’azienda può generare quanti UFI desidera, ciascuno associato a un numero di formulazione diverso. La scelta del numero di formulazione è una decisione organizzativa interna: molte aziende adottano la numerazione del proprio sistema gestionale per mantenere la tracciabilità tra UFI, notifica e batch di produzione.

Dove va inserito l’UFI in etichetta

L’UFI deve essere presente sull’etichetta del prodotto in modo chiaramente leggibile e indelebile. Il codice va preceduto dalla sigla “UFI:” (maiuscolo, con i due punti) e non deve essere abbreviato o modificato. Non è ammessa la sola indicazione sul foglietto illustrativo o sulla scheda di sicurezza in sostituzione dell’etichetta, tranne nelle situazioni espressamente previste dall’Allegato VIII per le miscele a uso esclusivamente industriale.

La posizione fisica sull’etichetta non è rigidamente prescritta, ma deve rispettare i criteri generali di leggibilità del CLP: carattere di dimensione adeguata, contrasto sufficiente, collocazione non sovrapposta ad altre informazioni obbligatorie. Per i formati di etichetta piccoli o i prodotti multistrato l’articolo Dove inserire l’UFI in etichetta e sull’imballaggio approfondisce le soluzioni pratiche ammesse. Una trattazione più ampia delle regole di posizionamento nell’etichetta CLP è disponibile nell’articolo UFI in etichetta CLP: dove va e come si presenta.

Cosa contiene la notifica PCN

La notifica PCN è una scheda informativa strutturata che il notificante invia al portale armonizzato ECHA. Le informazioni richieste comprendono:

  • Identità del notificante e del prodotto (nome commerciale, codice UFI, categoria d’uso, paesi di commercializzazione)
  • Classificazione di pericolo della miscela secondo il CLP
  • Composizione qualitativa e quantitativa, con indicazione delle sostanze pericolose e delle loro concentrazioni (o intervalli di concentrazione)
  • Informazioni tossicologiche sugli ingredienti rilevanti ai fini del trattamento in caso di avvelenamento
  • pH della miscela e della soluzione acquosa al 10%, ove applicabile
  • Colore e forma fisica del prodotto
  • Imballaggio (materiale, tipo, volume)
  • Lingua della notifica (deve corrispondere alla lingua ufficiale del paese in cui il prodotto è commercializzato)

Per le miscele contenenti fragranze o profumi, la dichiarazione degli ingredienti odorosi segue regole specifiche descritte nell’articolo PCN e profumi/fragranze: come dichiarare i componenti.

Gestione per gruppi di prodotti (grouping)

L’Allegato VIII consente di effettuare un’unica notifica per un gruppo di miscele con composizione simile, purché le variazioni tra un prodotto e l’altro rientrino nei limiti definiti dalla normativa (cosiddetto “grouping”). Questa opzione è particolarmente utile per chi produce linee di prodotti con formule che differiscono solo per la concentrazione di un profumo o di un colorante non pericoloso.

Il grouping non elimina la necessità di UFI distinti per ciascuna formulazione: ogni miscela del gruppo mantiene il proprio UFI, ma la notifica condivide la scheda tossicologica di base. Le condizioni di ammissibilità e i limiti di variazione sono analizzati nell’articolo UFI e gruppi di prodotti con composizione simile.

Quando la notifica va aggiornata

La notifica PCN non è un adempimento una tantum: va aggiornata ogni volta che interviene una modifica sostanziale al prodotto. I principali trigger di revisione sono:

  1. Variazione della composizione chimica che altera la classificazione di pericolo o le proprietà tossicologiche
  2. Modifica della concentrazione di un ingrediente pericoloso oltre le soglie previste dall’Allegato VIII
  3. Cambio del nome commerciale del prodotto
  4. Estensione della commercializzazione a nuovi paesi UE non inclusi nella notifica originale
  5. Modifica del formato di imballaggio o del pH in misura rilevante

Quando la variazione di composizione è tale da richiedere un nuovo UFI, l’intero ciclo ricomincia: generazione del nuovo codice, aggiornamento della notifica, stampa della nuova etichetta. Se invece la variazione rientra nei margini che non obbligano a cambiare l’UFI, si aggiorna la notifica esistente mantenendo il codice in etichetta. L’articolo Cambio formula o concentrazione: quando rifare UFI e PCN fornisce un percorso decisionale pratico, mentre Aggiornare una notifica PCN: i trigger di revisione approfondisce i casi limite.

Errori comuni e criticità operative

Nella pratica quotidiana emergono alcuni errori ricorrenti che è utile conoscere prima di avviare il processo di notifica:

  • UFI generato ma non incluso nella notifica PCN. Il codice stampato in etichetta deve corrispondere esattamente all’UFI presente nella notifica inviata al portale ECHA. Un UFI “orfano” — cioè presente in etichetta ma non associato a nessuna notifica attiva — rende il prodotto non conforme.
  • Notifica effettuata solo per il paese di produzione. La notifica deve essere effettuata per ogni paese UE in cui il prodotto viene commercializzato, nella lingua ufficiale di ciascuno. Chi distribuisce in cinque paesi deve avere cinque notifiche (o gestire le lingue aggiuntive tramite la piattaforma PCN). L’articolo Notifica PCN in più paesi UE: come gestire i mercati esteri illustra le opzioni disponibili.
  • Concentrazioni dichiarate come valori esatti invece di intervalli. L’Allegato VIII consente l’uso di intervalli standardizzati per tutelare la riservatezza delle formule. Molti operatori dichiarano concentrazioni puntuali non necessarie, esponendo informazioni riservate senza alcun beneficio normativo.
  • Mancato aggiornamento della notifica dopo riformulazione. Se la formula cambia e la notifica non viene aggiornata, il centro antiveleni riceve informazioni non corrispondenti al prodotto effettivamente in commercio, con potenziali conseguenze sulla sicurezza del trattamento medico.
  • Confusione tra notifica PCN e scheda di sicurezza SDS. La notifica PCN e la SDS sono documenti distinti con destinatari diversi: la PCN è destinata ai centri antiveleni e non sostituisce la SDS, né la SDS può sostituire la PCN.

Notifica PCN e gestione multi-paese

La commercializzazione in più paesi europei richiede una pianificazione attenta: il portale PCN di ECHA permette di aggiungere paesi e lingue alla stessa notifica, ma le autorità competenti di alcuni Stati membri possono richiedere integrazioni specifiche. Il caso del distributore che riceve richieste di UFI e PCN dal proprio cliente è frequente e spesso genera confusione sui ruoli: l’articolo Caso pratico: il distributore mi chiede UFI e PCN chiarisce chi deve fare cosa e in che tempi.

Controlli e regime sanzionatorio

La vigilanza sull’applicazione dell’Allegato VIII spetta alle autorità competenti di ciascuno Stato membro. In Italia il quadro sanzionatorio per le violazioni del Regolamento CLP — e quindi anche per la mancata notifica PCN o per l’assenza dell’UFI in etichetta — è definito dal D.Lgs. 65/2003 come modificato, che prevede sanzioni amministrative pecuniarie commisurate alla gravità della violazione e alla dimensione dell’operatore.

Le ispezioni possono riguardare sia la presenza dell’UFI sull’etichetta sia la coerenza tra il codice impresso e la notifica attiva nel sistema ECHA. Un prodotto privo di UFI, con UFI errato o con notifica PCN incompleta può essere sospeso dalla vendita fino alla regolarizzazione. La tendenza degli organismi di controllo europei è di intensificare i controlli man mano che il sistema si consolida.

Checklist operativa prima dell’immissione in commercio

  • La miscela è classificata come pericolosa secondo il CLP? Se sì, la notifica PCN è richiesta.
  • Il numero VAT aziendale è disponibile e corretto per la generazione dell’UFI?
  • L’UFI è stato generato tramite il generatore ufficiale ECHA e abbinato a un numero di formulazione interno tracciabile?
  • La notifica PCN è stata completata sul portale ECHA per tutti i paesi di commercializzazione previsti?
  • L’UFI in etichetta corrisponde esattamente all’UFI presente nella notifica attiva?
  • La notifica include le informazioni tossicologiche aggiornate e il pH della miscela (ove richiesto)?
  • La composizione dichiarata in notifica riflette la formula attualmente in produzione?
  • Esiste una procedura interna per aggiornare la notifica in caso di riformulazione?

Domande frequenti

Un prodotto già sul mercato prima dell’entrata in vigore dell’obbligo deve essere notificato?

Sì. L’Allegato VIII non si applica solo ai nuovi prodotti: le miscele pericolose già in commercio dovevano essere adeguate entro i termini transitori previsti per ciascuna categoria d’uso. Chi commercializza ancora prodotti con notifiche effettuate con i sistemi nazionali precedenti deve verificare se il regime transitorio è ancora applicabile o se la migrazione al portale armonizzato ECHA è già obbligatoria per la propria categoria.

È possibile usare lo stesso UFI per versioni diverse dello stesso prodotto?

No. Ogni formulazione distinta deve avere il proprio UFI. Se la composizione cambia in misura tale da richiedere un nuovo UFI (secondo i criteri dell’Allegato VIII), stampare il vecchio codice sulla nuova formulazione è una non conformità. Se invece la variazione è minore e rientra nei margini di tolleranza previsti, l’UFI può rimanere invariato ma la notifica va aggiornata.

Chi produce per conto terzi (contract manufacturer) deve notificare?

L’obbligo di notifica ricade su chi immette la miscela sul mercato, non necessariamente su chi la produce fisicamente. Il contract manufacturer che produce per conto di un cliente che poi commercializza il prodotto con il proprio marchio non è il notificante: lo è il cliente che assume il ruolo di responsabile dell’immissione in commercio. È fondamentale che questa responsabilità sia chiarita contrattualmente.

La notifica PCN è pubblica? I concorrenti possono vedere la composizione della mia formula?

No. Le informazioni trasmesse tramite il portale PCN sono riservate e accessibili esclusivamente ai centri antiveleni e alle autorità sanitarie per finalità di emergenza. L’Allegato VIII consente inoltre di dichiarare le concentrazioni degli ingredienti per intervalli standardizzati anziché come valori esatti, tutelando ulteriormente la riservatezza commerciale delle formule.

Cosa succede se vendo solo online e il cliente è sempre un consumatore finale?

La modalità di vendita non incide sull’obbligo: un prodotto pericoloso venduto online a consumatori è classificato come “destinato al consumo” e rientra pienamente nell’ambito di applicazione dell’Allegato VIII. L’UFI deve essere presente in etichetta (sulla confezione fisica consegnata all’acquirente) e la notifica PCN deve essere attiva per il paese di destinazione dell’ordine.

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Avvertenza. Questa guida ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).