Schede dati di sicurezza
Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.
In sintesi
- In linea generale, sono necessarie due SDS separate: una per la resina base (componente A) e una per l’indurente (componente B).
- Le sezioni più critiche sono la 2 (classificazione CLP, in particolare sensibilizzazione cutanea Cat. 1 e irritazione/corrosività), la 8 (DPI obbligatori: guanti in nitrile…
- Il produttore o l’importatore della miscela è responsabile della SDS ai sensi del Reg. 1907/2006, art. 31.
- Alcune resine epossidiche a basso peso molecolare basate sul bisfenolo A (es. BADGE, CAS 1675-54-3) sono sotto sorveglianza ECHA come sostanze SVHC candidate.
Le resine bicomponenti — epossidiche, poliuretaniche, acriliche reattive — sono tra i prodotti chimici che generano più dubbi in sede di conformità documentale. A differenza delle miscele semplici, la loro natura reattiva implica che componente A (resina base) e componente B (indurente o catalizzatore) abbiano profili di pericolo distinti, spesso non intuibili da chi gestisce acquisti o logistica.
Questo articolo analizza come strutturare correttamente le Schede di Dati di Sicurezza per resine bicomponenti, quali sezioni richiedono attenzione speciale e cosa è cambiato con il Reg. (UE) 2020/878 in vigore dal 1° gennaio 2023.
Struttura documentale: quante SDS servono
Il primo punto da chiarire è quante SDS siano necessarie. La risposta dipende dalla posizione nella catena di fornitura:
- Fornitore dei componenti separati: serve una SDS per ciascun componente (resina base + indurente). Se entrambi sono miscele pericolose ai sensi del CLP, entrambe le SDS devono rispettare integralmente il Reg. 2020/878.
- Produttore del kit bicomponente (A+B confezionati insieme): oltre alle due SDS per i singoli componenti, è buona pratica — e in alcuni casi obbligatoria per normative di settore — rilasciare una SDS per la miscela reattiva risultante dalla miscelazione alle proporzioni indicate.
- Utilizzatore a valle che miscela i componenti prima della vendita: diventa formulatore e deve garantire SDS conformi per i prodotti che immette sul mercato.
Classificazione CLP per i componenti tipici
La sezione 2 della SDS deve riportare la classificazione CLP corretta per ciascun componente. Per le categorie più diffuse:
| Componente | Classificazioni CLP ricorrenti | Pittogramma |
|---|---|---|
| Resina epossidica base (BADGE, diglicidil etere bisfenolo A) | Skin Sens. 1 (H317), Eye Irrit. 2 (H319), Aquatic Chronic 2 (H411) | GHS07, GHS09 |
| Indurente amminico (es. trietilentretrammina TETA) | Acute Tox. 4 (H302/H312), Skin Corr. 1B (H314), Resp. Sens. 1 (H334), Skin Sens. 1 (H317) | GHS05, GHS07, GHS08 |
| Indurente anidridico (es. anidride metiltetraidroftalica MTHPA) | Resp. Sens. 1 (H334), Skin Sens. 1 (H317), Eye Dam. 1 (H318) | GHS05, GHS07, GHS08 |
| Resina poliuretanica base (prepolimero MDI) | Resp. Sens. 1 (H334), Skin Sens. 1 (H317), STOT RE 1 (H372) | GHS07, GHS08 |
| Catalizzatore poliuretanico (dibutiltindilaurato DBTDL) | Repr. 2 (H361), Acute Tox. 4 (H332), Aquatic Chronic 1 (H410) | GHS08, GHS09 |
La sezione 2 deve essere coerente con l’etichetta CLP applicata al contenitore. Qualsiasi discrepanza — pericoli presenti in SDS ma assenti in etichetta, o viceversa — è una non conformità rilevabile in sede di ispezione.
Sezione 3: identificazione delle sostanze nella miscela
Per le miscele pericolose, la sezione 3 deve riportare le sostanze che contribuiscono alla classificazione, con numero CAS, numero CE, numero di registrazione REACH (se applicabile) e concentrazione o range di concentrazione. Per le resine bicomponenti, le criticità tipiche sono:
- Omissione di sostanze presenti in concentrazioni inferiori alle soglie di comunicazione standard ma superiori alle soglie specifiche per sostanze CMR o sensibilizzanti (spesso 0,1%).
- Mancata indicazione dei monomeri residui nelle resine epossidiche (es. BADGE monomerico residuo nelle resine oligomeriche).
- Assenza del numero di registrazione REACH per sostanze preregistrate o registrate, che deve essere incluso quando disponibile.
Sezione 8: DPI e controlli dell’esposizione per miscele reattive
Le resine bicomponenti durante la miscelazione e l’applicazione rilasciano componenti volatili — amine alifatiche, isocianati, monomeri acrilici — che richiedono misure di protezione specifiche. La sezione 8 della SDS deve indicare:
- Valori limite di esposizione professionale (OEL/DNEL): per MDI il valore limite di riferimento italiano è 0,02 mg/m³ come NCO totale. Per ammine come TETA, il limite SCOEL è 0,5 ppm.
- DPI: guanti in nitrile con spessore minimo 0,4 mm (non lattice, inadeguato per ammine), protezione occhi con visiera se applicazione a spruzzo, semimaschera con filtro A2P3 per isocianati o amine in aerosol.
- Controlli tecnici: ventilazione locale aspirante in postazioni chiuse; in ambienti confinati, rilevatori di ossigeno e gas.
Sezione 9 e 10: proprietà fisico-chimiche e reattività
Il Reg. 2020/878 ha ampliato i parametri richiesti in sezione 9. Per le resine bicomponenti, i valori da non omettere sono:
- Viscosità a 25°C (cP o mPa·s) — rilevante per la classificazione ADR come liquido viscoso.
- Punto di infiammabilità (se applicabile) — determina l’inclusione in classe ADR 3.
- Solubilità in acqua e log Pow — rilevanti per la classificazione ambientale in sezione 2.
La sezione 10 (stabilità e reattività) deve segnalare l’esotermia della reazione di polimerizzazione: temperature elevate, eccesso di indurente o miscelazione con incompatibili (es. acidi forti con resine epossidiche) possono innescare reazioni fuori controllo. Questo non è un dettaglio tecnico secondario: è un’informazione di sicurezza critica che deve essere esplicitata.
Codice UFI e notifica PCN per le resine bicomponenti
Dal 1° gennaio 2023, il Reg. 2020/878 e il Reg. 2017/542 (PCN) impongono il codice UFI (Unique Formula Identifier) su tutte le miscele pericolose destinate al mercato europeo, con notifica al portale PCN di ECHA. Per le resine bicomponenti:
- Ogni componente commercializzato separatamente come miscela pericolosa richiede il proprio UFI e la propria notifica PCN.
- Se il kit A+B viene venduto come sistema miscelato con indicazioni di proporzione, anche la miscela finale può richiedere notifica separata.
- L’UFI deve comparire in sezione 1.1 della SDS e sull’etichetta del contenitore.
- Le notifiche PCN devono essere aggiornate entro 3 mesi da qualsiasi modifica alla formulazione che impatti sulla sicurezza.
Sostanze SVHC nelle resine: obblighi di comunicazione
Alcune sostanze di base comunemente usate nelle resine bicomponenti figurano nella lista SVHC di ECHA o sono sotto valutazione. I criteri di comunicazione obbligatoria sono:
- Se la miscela contiene una sostanza SVHC in concentrazione superiore allo 0,1% p/p, il fornitore deve comunicarlo in sezione 15 della SDS e sull’etichetta (se obbligatoria).
- Gli utilizzatori a valle (es. acquirenti di resine) possono richiedere al fornitore informazioni sulle SVHC ai sensi dell’articolo 33 REACH, anche al di sotto della soglia dello 0,1%, e il fornitore deve rispondere entro 45 giorni.
- Tieniti aggiornato sull’elenco SVHC: ECHA lo aggiorna due volte l’anno.
Domande frequenti
Le resine bicomponenti richiedono due SDS separate o una sola?
In linea generale, sono necessarie due SDS separate: una per la resina base (componente A) e una per l’indurente (componente B). Ciascun componente è una sostanza o miscela distinta con proprie proprietà di pericolo. Alcuni fornitori rilasciano anche una SDS supplementare per il prodotto miscelato, ma questa non sostituisce le due SDS individuali richieste dal Reg. 1907/2006.
Quali sezioni della SDS sono più critiche per le resine epossidiche?
Le sezioni più critiche sono la 2 (classificazione CLP: sensibilizzazione cutanea, corrosività), la 8 (DPI obbligatori: guanti nitrile spessi, protezione occhi, ventilazione), la 11 (tossicologia: reazioni allergiche alle ammine) e la 10 (reattività: esotermia). La sezione 9 (viscosità, punto d’infiammabilità) è rilevante per la classificazione ADR.
Chi deve redigere la SDS per una resina bicomponente prodotta in Italia?
Il produttore o l’importatore della miscela è responsabile della SDS ai sensi del Reg. 1907/2006, art. 31. Se l’azienda acquista i due componenti separatamente e li miscela prima della vendita, diventa essa stessa formulatore e deve redigere le proprie SDS.
Le resine epossidiche sono soggette a restrizioni SVHC?
Alcune resine epossidiche a basso peso molecolare basate sul bisfenolo A (es. BADGE) sono sotto sorveglianza ECHA come candidate SVHC. Il fornitore è obbligato a comunicare la presenza di sostanze SVHC oltre lo 0,1% p/p nella SDS. Controlla sempre l’elenco SVHC aggiornato sul sito ECHA.
Cosa cambia nella SDS con il Reg. 2020/878 per le resine bicomponenti?
Il Reg. 2020/878 ha reso obbligatorio il codice UFI in sezione 1 (dal 1° gennaio 2023), ha ampliato i parametri fisico-chimici richiesti in sezione 9, e ha rafforzato i requisiti per la notifica PCN su ECHA. Per le resine bicomponenti, entrambi i componenti necessitano di UFI se immessi sul mercato come miscele pericolose.
Verifica la conformità delle tue SDS per resine bicomponenti
Le SDS per i tuoi componenti A e B sono aggiornate al Reg. 2020/878? Contengono UFI, classificazioni CLP corrette e sezione 8 completa? Richiedi una verifica tecnica approfondita.
Fonti ufficiali
- Regolamento (UE) 2020/878 — SDS formato aggiornato — EUR-Lex
- Lista SVHC candidati — ECHA
- Regolamento (CE) 1907/2006 REACH — EUR-Lex
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
