Sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie nel CLP

Classificazione ed etichettatura CLP

Classificare ed etichettare i prodotti chimici secondo il Regolamento CLP.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Classificazione ed etichettatura CLP

In sintesi

  • La categoria 1 raggruppa tutte le sostanze sensibilizzanti con evidenza sufficiente.
  • Sì, h317 (sensibilizzante cutaneo) richiede il pittogramma GHS07 (punto esclamativo) e la parola segnale ‘Attenzione’.
  • Per i sensibilizzanti cutanei, la soglia generica di classificazione della miscela è ≥1% (p/p) per i solidi e i liquidi.
  • Per i sensibilizzanti cutanei (categoria 1, H317), non è previsto l’obbligo di chiusura CRC secondo l’articolo 35 CLP.

I sensibilizzanti della pelle e delle vie respiratorie sono tra le sostanze chimiche più problematiche dal punto di vista della conformità CLP, non solo per l’obbligo di classificazione, ma per le conseguenze a catena che derivano dalla presenza di questi pericoli: vincoli sull’imballaggio, restrizioni REACH per alcune categorie di sostanze, obblighi formativi per i lavoratori e comunicazioni specifiche nella scheda di sicurezza.

Questo articolo analizza in dettaglio come classificare correttamente i sensibilizzanti secondo il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP), quali indicazioni di pericolo si applicano, come gestire le soglie nelle miscele e quali obblighi concreti derivano dalla classificazione per PMI e importatori che trattano queste sostanze.

Definizione di sensibilizzante secondo il CLP

Il Regolamento CLP distingue due classi di pericolo distinte per i sensibilizzanti:

  • Sensibilizzazione cutanea: una sostanza provoca allergia da contatto della pelle (dermatite allergica da contatto) dopo ripetuta esposizione. Il meccanismo è immunologico: la prima esposizione sensibilizza il sistema immunitario, le esposizioni successive scatenano la reazione anche a dosi bassissime.
  • Sensibilizzazione delle vie respiratorie: una sostanza, inalata, provoca ipersensibilità delle vie respiratorie (asma professionale). È considerata un pericolo più grave perché l’asma professionale da sensibilizzazione è spesso irreversibile anche dopo la cessazione dell’esposizione.

Le due classi non sono intercambiabili: una sostanza può essere sensibilizzante cutanea ma non respiratoria, e viceversa, o presentare entrambe le classificazioni. Le indicazioni di pericolo associate sono rispettivamente H317 (sensibilizzazione cutanea) e H334 (sensibilizzazione respiratoria).

Categorie: 1, 1A e 1B

Per entrambe le classi, il CLP prevede la categoria 1 come unica categoria obbligatoria, con le sottocategorie 1A e 1B disponibili per una comunicazione più granulare del livello di rischio:

Sottocategoria Criteri di classificazione Indicazione di pericolo
1A (cutanea) Forte evidenza umana di sensibilizzazione, o evidenza animale ad alta potenza (EC3 ≤2% nel LLNA) H317 — “Può provocare una reazione allergica della pelle”
1B (cutanea) Evidenza umana moderata, o dati animali a bassa potenza (EC3 >2% nel LLNA), o dati esclusivamente animali non completamente caratterizzati H317 — stessa indicazione di pericolo
1A (respiratoria) Forte evidenza umana di asma professionale, oppure high potency stimata da modelli in vitro riconosciuti H334 — “Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato”
1B (respiratoria) Evidenza umana di sensibilizzazione respiratoria ma non di asma professionale confermato, o dati animali H334 — stessa indicazione di pericolo

Le sottocategorie hanno lo stesso testo di indicazione di pericolo, ma possono influenzare la comunicazione nei consigli di prudenza e in alcuni contesti normativi specifici (ad esempio, l’allegato XVII REACH per gli isocianati differenzia esplicitamente per potenza).

Pittogrammi, parole segnale e consigli di prudenza

La corretta etichettatura richiede una gestione attenta degli elementi di comunicazione del pericolo:

  • Sensibilizzazione cutanea (H317): pittogramma GHS07 (punto esclamativo su fondo arancio), parola segnale “Attenzione”, consigli di prudenza P261, P272, P280, P302+P352, P333+P313, P501.
  • Sensibilizzazione respiratoria (H334): pittogramma GHS08 (pericolo per la salute), parola segnale “Pericolo”, consigli di prudenza P260, P271, P284, P304+P340, P342+P311, P501.

Quando un prodotto presenta entrambe le classificazioni, si applica il pittogramma GHS08 (che ha priorità su GHS07) e la parola segnale “Pericolo”. Non si duplicano i pittogrammi.

Un punto critico nell’etichettatura è la selezione dei consigli di prudenza: il CLP consente di selezionare quelli più pertinenti quando sono disponibili molte opzioni, ma per i sensibilizzanti respiratori i consigli relativi alla protezione delle vie respiratorie (P284 — uso di protezione delle vie respiratorie) sono raramente omissibili.

Soglie di classificazione nelle miscele

La classificazione come sensibilizzante di una miscela dipende dalla concentrazione dei componenti sensibilizzanti. Le soglie generiche previste dal CLP (Allegato I, Parte 3) sono:

Classe di pericolo Stato fisico del componente Soglia di classificazione della miscela
Sensibilizzazione cutanea — Cat. 1 Solidi e liquidi ≥1,0% (p/p)
Sensibilizzazione cutanea — Cat. 1A Solidi e liquidi ≥0,1% (p/p) se il componente è 1A
Sensibilizzazione respiratoria — Cat. 1 Solidi e liquidi ≥0,1% (p/p)
Sensibilizzazione respiratoria — Cat. 1 Gas ≥0,2% (v/v)

Queste soglie sono generiche. Per alcune sostanze specificamente regolamentate nell’Allegato VI del CLP, possono essere previsti valori limite di concentrazione specifici (SCL) più restrittivi. Ad esempio, per il cloroplatinato di sodio (usato in alcune lavorazioni galvaniche) la soglia di classificazione come sensibilizzante respiratorio è molto più bassa di quella generica.

Sostanze sensibilizzanti di maggiore rilevanza pratica

Alcune categorie di sostanze sensibilizzanti sono particolarmente frequenti nella pratica industriale e commerciale:

  • Isocianati (MDI, TDI, HDI e relativi prepolimeri): sensibilizzanti respiratori classificati con H334, ampiamente usati in vernici, adesivi, schiume poliuretaniche. Soggetti a restrizioni REACH specifiche (Reg. (UE) 2020/1149) con obbligo di formazione certificata per gli utilizzatori professionali dal 24 agosto 2023.
  • Formaldeide e donatori di formaldeide (come DMDM idantoina, quaternium-15, imidazolidinil urea): sensibilizzanti cutanei classificati H317, presenti in molti cosmetici e detergenti. Soggetti a limiti specifici nel Reg. 1223/2009 cosmetici e nel Reg. CLP Allegato VI.
  • Resine epossidiche (peso molecolare medio inferiore a 700 Da): classificate H317, presenti in primer, vernici, adesivi a due componenti.
  • Nichel e suoi composti: sensibilizzanti cutanei con classificazione armonizzata. Soggetti a restrizioni nell’allegato XVII REACH per gli articoli a contatto prolungato con la pelle.
  • Sali di cromo esavalente: sensibilizzanti sia cutanei che respiratori, con classificazione armonizzata come cancerogeni di categoria 1A/1B e sensibilizzanti.

Implicazioni sulla scheda di sicurezza (SDS)

La presenza di sensibilizzanti ha impatti diretti sulla redazione della SDS secondo il Regolamento (UE) 2020/878:

  • Sezione 2: obbligo di riportare H317 o H334 nella classificazione della miscela se le soglie sono superate.
  • Sezione 8: per i sensibilizzanti respiratori, i DPI devono essere specificati in modo più dettagliato, con indicazione del tipo di protezione respiratoria (filtrante, con adeguato fattore di protezione) e non una generica raccomandazione di “usare protezione”).
  • Sezione 11: indicare l’effetto sensibilizzante documentato, distinguendo tra sensibilizzazione cutanea e respiratoria, e riportare i dati disponibili per la valutazione della potenza (EC3 LLNA per i cutanei, dati occupazionali per i respiratori).
  • Sezione 15: per le sostanze soggette a SCL o a restrizioni REACH specifiche (isocianati, nichel), indicare esplicitamente il riferimento normativo.

Restrizioni REACH per gli isocianati: il Regolamento 2020/1149

Il Regolamento (UE) 2020/1149 ha inserito una nuova voce nell’allegato XVII REACH applicabile agli isocianati in concentrazione ≥0,1% nelle miscele destinate a uso industriale o professionale. Dal 24 agosto 2023:

  • Le miscele non possono essere vendute a utilizzatori industriali o professionali che non abbiano completato una formazione sulla sicurezza degli isocianati.
  • La formazione deve coprire rischi per la salute, misure di prevenzione, DPI e procedure di emergenza.
  • I fornitori devono verificare che gli acquirenti abbiano la formazione oppure che siano in grado di ottenerla attraverso canali certificati.
  • L’obbligo si applica anche agli importatori di articoli contenenti isocianati (es. kit di verniciatura, adesivi bicomponente) che vengono usati come tali nel processo produttivo del cliente.

Per le PMI che distribuiscono prodotti contenenti isocianati, questo requisito ha implicazioni commerciali dirette: occorre predisporre una procedura per verificare la formazione del cliente e documentarla prima della vendita.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra sensibilizzante categoria 1, 1A e 1B nel CLP?

La categoria 1 raggruppa tutte le sostanze sensibilizzanti con evidenza sufficiente. Le sottocategorie 1A e 1B distinguono in base alla potenza e alla fonte dei dati: la 1A include sostanze con alta frequenza di casi umani o evidenze animali di forte potenza, la 1B si basa su evidenze meno consolidate o dati esclusivamente animali a bassa potenza. Le sottocategorie sono opzionali nella classificazione armonizzata ma rilevanti per la comunicazione di rischio.

Un prodotto classificato H317 deve essere etichettato diversamente da uno con H334?

Sì. H317 (sensibilizzante cutaneo) richiede il pittogramma GHS07 (punto esclamativo) e la parola segnale “Attenzione”. H334 (sensibilizzante respiratorio) richiede il pittogramma GHS08 (pericolo per la salute) e la parola segnale “Pericolo”. I sensibilizzanti respiratori sono considerati più gravi e ricevono trattamento analogo ai mutageni e cancerogeni per ciò che riguarda alcuni requisiti di comunicazione.

Quali sono le soglie di concentrazione che attivano la classificazione come sensibilizzante in una miscela?

Per i sensibilizzanti cutanei, la soglia generica di classificazione della miscela è ≥1% (p/p) per i solidi e i liquidi. Per i sensibilizzanti respiratori la soglia è ≥0,1% per i solidi e i liquidi, ≥0,2% per le sostanze in forma gassosa o aerosol. Alcune sostanze con classificazione armonizzata specifica (come isocianati, formaldeide) hanno valori limite di concentrazione specifici nell’allegato VI del CLP che possono essere più restrittivi.

Se una sostanza è sensibilizzante, deve anche avere la chiusura di sicurezza per bambini?

Per i sensibilizzanti cutanei (categoria 1, H317), non è previsto l’obbligo di chiusura CRC secondo l’articolo 35 CLP. Per i sensibilizzanti respiratori (categoria 1, H334) in forma liquida, l’obbligo sussiste. Occorre quindi verificare lo stato fisico del prodotto e la classificazione completa prima di determinare se l’imballaggio a prova di bambino sia necessario.

Gli isocianati richiedono formazione specifica per i lavoratori?

Sì. Il Regolamento (UE) 2020/1149, che ha modificato l’allegato XVII del Regolamento REACH, ha introdotto restrizioni all’uso industriale e professionale degli isocianati: dal 24 agosto 2023 chiunque utilizzi miscele contenenti isocianati in concentrazione ≥0,1% deve aver completato una formazione certificata sulla sicurezza. Questa formazione deve essere documentata e rinnovata periodicamente.

Verifica la classificazione dei sensibilizzanti nel tuo prodotto

La corretta classificazione di H317 e H334, le soglie nelle miscele e le restrizioni REACH per gli isocianati richiedono una valutazione caso per caso. Richiedi una verifica tecnica per la tua scheda di sicurezza o etichetta.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).