Solventi e oli esausti: gestione come rifiuto

Rifiuti e RENTRI

Classificare, depositare e tracciare i rifiuti chimici evitando sanzioni.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Rifiuti e RENTRI

In sintesi

  • I solventi organici alogenati esausti rientrano nel codice CER 14 06 01* (rifiuto pericoloso).
  • Il CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) è il soggetto istituzionale che coordina la raccolta e il riciclo degli oli…
  • Sì, i produttori di rifiuti speciali pericolosi (inclusi i solventi esausti) sono tenuti all’iscrizione al RENTRI e alla tenuta del registro cronologico di carico/scarico in…
  • Sì, il produttore può conferire i rifiuti direttamente a impianti di recupero autorizzati (es. distillazione solventi) senza intermediari.

Solventi organici e oli minerali esausti sono tra i rifiuti speciali pericolosi più frequenti nelle attività produttive: verniciatura, sgrassaggio, manutenzione meccanica, pulizia di attrezzature. Nonostante la loro diffusione, la corretta classificazione e gestione rimane uno dei punti critici rilevati nei controlli di ARPA e autorità competenti.

Questa guida illustra i codici CER applicabili, le responsabilità del produttore, il ruolo del CONOU per gli oli minerali, gli obblighi documentali RENTRI e i vincoli del deposito temporaneo, con particolare attenzione alle insidie pratiche che generano irregolarità.

Classificazione CER: solventi esausti (capitolo 14 06)

Il catalogo europeo dei rifiuti (decisione 2000/532/CE, recepita in Italia con D.M. 145/2010 e successive integrazioni) assegna ai solventi esausti i codici del capitolo 14 06 — Solventi organici usati, refrigeranti e propellenti di schiume/aerosol:

Codice CER Descrizione Pericolosità
14 06 01* Clorofluorocarburi, HCFC, HFC Pericoloso
14 06 02* Altri solventi alogenati e miscele di solventi Pericoloso
14 06 03* Altri solventi e miscele di solventi non alogenati Pericoloso
14 06 04* Residui di solventi alogenati o che contengono solventi alogenati Pericoloso
14 06 05* Residui di altri solventi Pericoloso

Tutti i codici 14 06 sono contrassegnati da asterisco: si tratta di rifiuti pericolosi assoluti, non soggetti a verifica delle proprietà di pericolo HP. Il produttore non può declassarli a non pericolosi anche in presenza di analisi.

Attenzione alle miscele: se un solvente esausto contiene anche oli minerali (es. operazioni di pulizia di compressori con solvente + lubrificante), il codice va determinato in base alla componente prevalente e alle proprietà di pericolo reali. In caso di dubbio è preferibile attribuire il codice più conservativo.

Classificazione CER: oli minerali esausti (capitolo 13 02)

Gli oli minerali lubrificanti usati rientrano nel capitolo 13 02:

Codice CER Descrizione Note
13 02 04* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati Pericoloso
13 02 05* Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Pericoloso — più comune
13 02 06* Oli sintetici per motori, ingranaggi e lubrificazione Pericoloso
13 02 07* Oli facilmente biodegradabili per motori, ingranaggi e lubrificazione Pericoloso
13 02 08* Altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Pericoloso (residuale)

Distinguere correttamente gli oli lubrificanti (cap. 13) dagli oli idraulici (cap. 13 01) e dagli oli di taglio/emulsioni (cap. 12 01) è fondamentale: cambiano i soggetti raccoglitori autorizzati e le modalità di gestione.

Il ruolo del CONOU per gli oli minerali usati

Il CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) opera in regime di privativa ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (art. 228) e del D.M. 16 maggio 1996. I datori di lavoro che detengono oli minerali lubrificanti esausti hanno l’obbligo di consegnarli ai raccoglitori convenzionati CONOU, salvo comprovata impossibilità tecnica di conferimento.

  • Il CONOU garantisce la raccolta gratuita per i detentori che conferiscono quantità superiori a 200 litri.
  • Per quantità inferiori la raccolta può avvenire tramite stazioni di conferimento convenzionate o rivenditori autorizzati.
  • Il raccoglitore CONOU rilascia una ricevuta di presa in carico che costituisce documento utile per la chiusura del carico sul registro RENTRI.
  • L’olio minerale usato è prioritariamente destinato alla rigenerazione (recupero come base lubrificante); solo il residuo non rigenerabile viene inviato a combustione o smaltimento.

Errore frequente: conferire oli lubrificanti esausti a smaltitori generici bypassando il circuito CONOU. Questa condotta non è di per sé illecita se il soggetto è comunque un gestore autorizzato, ma viola l’obbligo di priorità al recupero (art. 179 D.Lgs. 152/2006) e può essere contestata in sede di audit ambientale.

Obblighi documentali: FIR e registro di carico/scarico

Ogni trasporto di rifiuti speciali pericolosi — solventi o oli esausti — deve essere accompagnato dal Formulario di Identificazione Rifiuti (FIR), in quattro copie. Il produttore conserva la quarta copia timbrata e firmata dal destinatario entro 90 giorni dal trasporto; in caso contrario deve darne comunicazione alla Provincia (art. 193 D.Lgs. 152/2006).

Il registro di carico/scarico (ora integrato nel RENTRI come registro cronologico digitale) deve riportare:

  • Data e tipo di operazione (carico del rifiuto prodotto / scarico alla consegna al trasportatore).
  • Codice CER, descrizione, stato fisico, quantità (peso netto in kg o tonnellate).
  • Numero e data del FIR per le operazioni di scarico.
  • Codice fiscale e denominazione del destinatario o trasportatore.

Le annotazioni di carico vanno effettuate entro 10 giorni lavorativi dalla produzione; quelle di scarico entro 10 giorni dal trasporto. Il superamento sistematico di questi termini integra la violazione amministrativa prevista dall’art. 258 D.Lgs. 152/2006 (sanzione da 2.600 a 26.000 euro per rifiuti pericolosi).

Deposito temporaneo: limiti specifici per solventi e oli

I solventi e gli oli esausti possono essere accumulati in deposito temporaneo (art. 185-bis D.Lgs. 152/2006) nel luogo di produzione, senza autorizzazione, purché siano rispettati i limiti temporali e quantitativi:

  • Limite quantitativo: non oltre 10 m³ complessivi di rifiuti pericolosi (di cui al massimo 1 m³ di rifiuti sanitari pericolosi, non pertinente in questo contesto).
  • Limite temporale alternativo: conferimento almeno ogni 3 mesi indipendentemente dalla quantità; oppure ogni 12 mesi se la quantità non supera i 10 m³.
  • Condizioni di deposito: contenitori idonei, etichettati con codice CER e caratteristiche di pericolo, disposti in aree idonee a prevenire contaminazione del suolo (pavimento impermeabile, bacini di contenimento).

Per i solventi alogenati (CER 14 06 01*, 14 06 02*) la presenza di cloro impone particolare cura nella segregazione: non devono mai essere mescolati con solventi non alogenati, perché la miscela ricadrebbe nel codice del componente più pericoloso e renderebbe inutilizzabile la strada del recupero per distillazione.

Percorsi di smaltimento e recupero

La gerarchia dei rifiuti (art. 179 D.Lgs. 152/2006, che recepisce la direttiva 2008/98/CE) impone di privilegiare il recupero rispetto allo smaltimento. Per solventi e oli esausti esistono filiere di recupero mature:

  • Solventi: distillazione per recupero di materia (R3); i distillatori autorizzati accettano sia alogenati che non alogenati, separatamente. Il solvente rigenerato rientra nel mercato come materia prima secondaria.
  • Oli minerali: rigenerazione a base lubrificante (R9) tramite circuito CONOU; in alternativa, co-combustione in impianti di recupero energetico (R1) per frazioni non rigenerabili.
  • Miscele non recuperabili: incenerimento in impianti autorizzati (D10) o deposito permanente in discarica per rifiuti pericolosi (D1/D5).

Iscrizione al RENTRI e adeguamento operativo

Il D.M. 59/2023 ha stabilito un calendario di adeguamento al RENTRI scaglionato per categoria di produttore. I produttori di rifiuti speciali pericolosi (es. aziende che producono solventi o oli esausti) rientrano nelle prime categorie obbligate. Gli adempimenti principali sono:

  • Iscrizione al portale RENTRI (rentri.mase.gov.it) con pagamento del contributo annuo.
  • Adozione del registro cronologico digitale in sostituzione del registro cartaceo.
  • Utilizzo del FIR in formato PDF/A digitale firmato dal 13 febbraio 2025 per i soggetti nella prima fascia; dal 13 agosto 2025 per la seconda fascia.
  • Allineamento dei sistemi gestionali interni per la trasmissione dei dati al portale RENTRI nei tempi previsti.

Le sanzioni per mancata iscrizione o per omessa trasmissione dei dati al RENTRI rientrano nell’impianto sanzionatorio dell’art. 258 D.Lgs. 152/2006, con importi significativamente aumentati rispetto al regime MUD.

Errori più comuni riscontrati nei controlli

  • Miscela di solventi alogenati e non alogenati nello stesso contenitore, rendendo impossibile il recupero per distillazione.
  • Mancata annotazione sul registro di carico entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto.
  • FIR incompleto o con quantità stimate anziché pesate: le autorità possono contestare l’inattendibilità della documentazione.
  • Deposito temporaneo oltre i limiti di 10 m³ o 3 mesi senza conferimento, anche in assenza di superamento della soglia quantitativa.
  • Conferimento di oli lubrificanti esausti a impianti non convenzionati CONOU senza documentare l’impossibilità di conferimento al circuito consortile.

Domande frequenti

Qual è il codice CER per i solventi esausti alogenati?

I solventi organici alogenati esausti rientrano nel codice CER 14 06 01* (clorofluorocarburi e simili) o CER 14 06 02* (altri solventi alogenati e miscele). Entrambi sono rifiuti pericolosi assoluti contrassegnati da asterisco, non declassificabili.

Chi gestisce il recupero degli oli minerali esausti in Italia?

Il CONOU (Consorzio Nazionale per la Gestione, Raccolta e Trattamento degli Oli Minerali Usati) coordina la raccolta e il riciclo degli oli minerali lubrificanti usati su base nazionale. Il conferimento al circuito CONOU è prioritario rispetto ad altre forme di smaltimento.

Un’azienda che produce solventi esausti deve iscriversi al RENTRI?

Sì. I produttori di rifiuti speciali pericolosi — inclusi i solventi esausti — sono obbligati all’iscrizione al RENTRI e alla tenuta del registro cronologico digitale secondo il calendario del D.M. 59/2023.

Il produttore può consegnare i solventi esausti direttamente a un impianto di recupero?

Sì, il conferimento diretto a impianti di recupero autorizzati (es. distillatori di solventi) è ammesso. Il FIR deve comunque accompagnare il trasporto e la quarta copia timbrata va conservata dal produttore.

Qual è la differenza tra oli lubrificanti esausti e oli di processo esausti?

Gli oli lubrificanti esausti (cap. 13 02) derivano dalla lubrificazione di motori e ingranaggi e rientrano nel circuito CONOU. Gli oli di taglio e le emulsioni acquose (cap. 12 01) sono rifiuti di lavorazione meccanica e non sono gestiti dal CONOU, ma richiedono ugualmente smaltimento come rifiuti pericolosi tramite impianti autorizzati.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).