Sostanze soggette ad autorizzazione: come chiedere una autorizzazione d’uso

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • L’Allegato XIV del Regolamento (CE) 1907/2006 elenca le sostanze soggette ad autorizzazione (Authorization List).
  • Dopo la data di sunset, è vietato immettere sul mercato o utilizzare la sostanza per gli usi soggetti ad autorizzazione, salvo che sia stata concessa un’autorizzazione specifica…
  • La domanda può essere presentata dal fabbricante/importatore, dal distributore o dall’utilizzatore a valle, singolarmente o in gruppo.
  • Le tariffe ECHA variano in base alle dimensioni dell’azienda e al numero di usi richiesti.

Le sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV del Regolamento (CE) 1907/2006) rappresentano la categoria più restrittiva del sistema REACH: il loro uso industriale dopo la data di sunset è vietato per legge, salvo autorizzazione esplicita dell’ECHA. Eppure molte aziende continuano a utilizzarle senza aver presentato domanda, o ignorano che la copertura dell’autorizzazione concessa al proprio fornitore richiede una notifica formale.

Questa guida illustra il percorso completo di autorizzazione REACH: dalla verifica dello status di una sostanza, alla preparazione del dossier, fino alla gestione dell’autorizzazione concessa e alla notifica degli utilizzatori a valle.

Che cos’è l’Allegato XIV e come viene aggiornato

L’Allegato XIV del Regolamento (CE) 1907/2006 elenca le sostanze soggette ad autorizzazione. Per ogni sostanza specifica:

  • Data di sunset: data oltre la quale è vietato l’uso senza autorizzazione.
  • Data limite per la domanda: scadenza entro cui presentare la domanda per continuare a operare legalmente durante la valutazione ECHA.
  • Usi esenti: alcune categorie di uso sono escluse dall’obbligo di autorizzazione (es. uso intermedio in condizioni controllate, uso in laboratorio per R&D, alcuni usi in ambito difesa).
  • Periodo di revisione: durata dell’autorizzazione, dopo la quale deve essere rinnovata.

Le sostanze vengono inserite nell’Allegato XIV attraverso un processo che parte dalla Candidate List SVHC: la Commissione Europea seleziona le sostanze prioritarie tra quelle presenti nella Candidate List e le inserisce in Allegato XIV tramite regolamento delegato.

Sostanze attualmente in Allegato XIV: principali categorie

L’Allegato XIV include principalmente sostanze con proprietà particolarmente preoccupanti (SVHC):

Categoria SVHC Esempi di sostanze Settori tipici di uso
Cancerogene Cat. 1A/1B Cromo VI (cromati), benzene, arsenico Galvanica, industria chimica, trattamenti superfici
PBT / vPvB Alcuni ftalati (DEHP, DBP, BBP, DIBP) Produzione PVC, giocattoli, dispositivi medici
Reprotossiche Cat. 1A/1B Ftalati reprotossici, piombo e composti Imballaggi, cavi, articoli di consumo
Interferenti endocrini Bisfenolo A (per alcune applicazioni), 4-nonilfenoletossilato Resine, detergenti industriali, carta termica

Prima di avviare qualsiasi processo produttivo o di importazione, è necessario verificare che le sostanze utilizzate non figurino nell’Allegato XIV aggiornato, disponibile sul sito ECHA.

Chi deve presentare la domanda e chi può beneficiare di un’autorizzazione

La domanda di autorizzazione può essere presentata da:

  • Fabbricanti e importatori della sostanza (come tale o in miscela).
  • Utilizzatori a valle che non sono coperti dall’autorizzazione del proprio fornitore o che hanno usi diversi.
  • Coalizioni di richiedenti (più aziende che presentano congiuntamente per lo stesso uso).

Se l’autorizzazione è concessa al fornitore e l’utilizzatore a valle utilizza la sostanza nell’ambito degli usi coperti dall’autorizzazione, l’utilizzatore a valle deve notificare all’ECHA il proprio uso entro 3 mesi dall’inizio dell’uso coperto, fornendo: nome e indirizzo, numero di autorizzazione, uso specifico, eventuali condizioni operative proprie.

Il processo di domanda: struttura del dossier

Una domanda di autorizzazione REACH si compone di elementi obbligatori e facoltativi:

  1. Identità del richiedente e della sostanza (incluso numero di registrazione REACH).
  2. Rapporto sulla sicurezza chimica (CSR) per gli usi richiesti, con valutazione del rischio specifica.
  3. Analisi delle alternative: il cuore della domanda. Deve valutare lo stato dell’arte, la fattibilità tecnica ed economica delle alternative, il piano di sostituzione.
  4. Analisi socio-economica (SEA): obbligatoria se non è dimostrabile che il rischio è controllato o se l’analisi delle alternative non porta a una sostituzione immediata. Quantifica costi e benefici dell’autorizzazione vs. del divieto.
  5. Piano di sostituzione: obbligatorio se esistono alternative tecnicamente fattibili, anche se non ancora disponibili commercialmente su larga scala.

Analisi delle alternative: come costruirla in modo solido

L’analisi delle alternative è il documento più valutato dall’ECHA nel processo autorizzativo. Deve essere:

  • Sistematica: deve coprire tutte le alternative potenziali, incluse quelle di processo (non solo sostituzione della sostanza).
  • Basata su dati: ogni affermazione sulla non-fattibilità di un’alternativa deve essere supportata da dati tecnici o economici verificabili.
  • Aggiornata: deve riflettere lo stato dell’arte al momento della domanda, non situazioni passate.
  • Trasparente sui tempi: se un’alternativa è in sviluppo ma non ancora disponibile, il piano di sostituzione deve indicare le milestone e le scadenze realistiche.

Un’analisi delle alternative lacunosa o generica è la principale causa di parere negativo del Comitato per la valutazione del rischio (RAC) e del Comitato per l’analisi socio-economica (SEAC) dell’ECHA.

Tariffe ECHA e riduzioni per PMI

Le tariffe per la domanda di autorizzazione sono stabilite dal Regolamento (CE) 340/2008 e aggiornati da atti delegati. Le tariffe base (per grandi imprese) per una singola sostanza e un singolo uso sono nell’ordine di 50.000-60.000 euro. Le PMI beneficiano di riduzioni significative:

  • Microimprese (<10 dipendenti, fatturato ≤2M€): riduzione del 95%.
  • Piccole imprese (10-49 dipendenti): riduzione dell’85%.
  • Medie imprese (50-249 dipendenti): riduzione del 60%.

Per domande congiunte di più richiedenti, le tariffe si applicano proporzionalmente, rendendo economicamente vantaggioso organizzarsi in coalizione con altri operatori dello stesso settore.

Tempi del processo e gestione dell’interim period

I tempi medi dell’intero processo di autorizzazione sono:

  • Preparazione del dossier: 6-18 mesi (a seconda della complessità della SEA e dell’analisi delle alternative).
  • Accettazione e validazione da parte dell’ECHA: 2-3 mesi.
  • Valutazione RAC e SEAC: 12-18 mesi.
  • Decisione della Commissione Europea: 3-6 mesi dopo i pareri RAC/SEAC.

Se la domanda viene presentata entro la data limite indicata nell’Allegato XIV, l’uso può continuare legalmente durante l’intero processo di valutazione, anche dopo la data di sunset, fino alla decisione della Commissione.

Cosa fare se l’autorizzazione viene negata

In caso di decisione negativa, il richiedente può:

  • Presentare ricorso alla Commissione di ricorso dell’ECHA entro 3 mesi.
  • Cessare l’uso entro il termine indicato nella decisione.
  • Verificare se esistono esenzioni applicabili al proprio uso specifico.
  • Accelerare il piano di sostituzione con le alternative identificate nell’analisi.

Domande frequenti

Che cos’è l’Allegato XIV REACH e chi è interessato?

L’Allegato XIV del Regolamento (CE) 1907/2006 elenca le sostanze soggette ad autorizzazione. Fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle che intendono immettere sul mercato o utilizzare queste sostanze dopo la data di sunset devono ottenere un’autorizzazione dall’ECHA, a meno che il loro uso sia escluso o esente.

Cosa succede dopo la data di sunset di una sostanza in Allegato XIV?

Dopo la data di sunset, è vietato immettere sul mercato o utilizzare la sostanza per gli usi soggetti ad autorizzazione, salvo che sia stata concessa un’autorizzazione specifica dall’ECHA o che l’uso rientri in un’esenzione.

Chi deve presentare la domanda di autorizzazione: il fornitore o l’utilizzatore a valle?

La domanda può essere presentata dal fabbricante/importatore, dal distributore o dall’utilizzatore a valle, singolarmente o in gruppo. Se l’autorizzazione è concessa al fornitore, l’utilizzatore a valle può beneficiarne notificando all’ECHA il proprio uso entro 3 mesi dall’inizio dell’uso coperto.

Quanto costa e quanto tempo richiede una domanda di autorizzazione REACH?

Per una grande impresa, una domanda per un singolo uso costa circa 54.100 euro; per le PMI sono previste riduzioni fino all’85-95%. I tempi di valutazione ECHA sono in media 18-24 mesi dalla data di accettazione della domanda.

Cosa contiene un’analisi delle alternative e perché è centrale nella domanda?

L’analisi delle alternative valuta se esistono sostanze o tecnologie alternative tecnicamente ed economicamente fattibili per lo stesso uso. Se alternative adeguate esistono, l’autorizzazione generalmente non viene concessa.

Stai usando una sostanza soggetta ad autorizzazione REACH?

Verificare lo status autorizzativo delle sostanze che utilizzi è un obbligo di legge. Un errore può tradursi in un divieto d’uso immediato e in sanzioni significative. Richiedi una verifica preventiva.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).