Utilizzo identificato e uso sconsigliato nella SDS estesa

REACH

Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026REACH

In sintesi

  • L’utilizzo identificato è un uso della sostanza o della miscela approvato e descritto dal fornitore nella SDS (sezione 1.2) e, per le sostanze soggette a CSA, coperto da uno o più…
  • L’uso sconsigliato è un’applicazione che il fornitore ha esplicitamente escluso dalla SDS, perché non valutata o perché ritenuta incompatibile con la sicurezza del prodotto.
  • Ai sensi dell’art. 37 REACH, l’utilizzatore a valle ha tre opzioni: richiedere al fornitore di includere l’uso nel dossier di registrazione, elaborare una propria valutazione…
  • Gli scenari d’esposizione sono identificati da un titolo descrittivo e da un codice uso (es. ERC, PROC, AC).

La sezione 1.2 della scheda di sicurezza (SDS) — “Usi pertinenti identificati della sostanza o della miscela e usi sconsigliati” — è una delle sezioni più spesso compilate in modo carente o generico. Eppure, per le sostanze soggette a valutazione della sicurezza chimica (CSA), questa sezione è il punto d’ingresso che collega la SDS agli scenari d’esposizione allegati e definisce in modo vincolante il perimetro degli usi sicuri. Chi usa una sostanza in un modo non coperto dagli scenari d’esposizione e non documenta questa situazione viola gli obblighi dell’art. 37 REACH.

Questa guida analizza la struttura degli utilizzi identificati nella SDS, come si collegano agli scenari d’esposizione nella SDS estesa (eSDS), cosa fare quando il proprio uso non è incluso, e come compilare correttamente la sezione 1.2 rispettando il Reg. (UE) 2020/878.

Utilizzo identificato: definizione normativa

Il Reg. (CE) 1907/2006 REACH, art. 3, n. 26 definisce “utilizzo identificato” come “l’uso di una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di un preparato, o l’uso di un preparato, che è previsto da un attore della catena di approvvigionamento, compreso il proprio uso, oppure che è notificato per iscritto a tale attore da un utilizzatore a valle immediatamente successivo”.

In termini operativi, l’utilizzo identificato nella SDS ha tre funzioni:

  • Informa l’acquirente degli usi per cui la sostanza è stata valutata e documentata;
  • Delimita la responsabilità del fornitore: gli usi non identificati sono responsabilità dell’utilizzatore;
  • Per le sostanze con CSA, identifica quali scenari d’esposizione allegati sono disponibili.

Come si compila correttamente la sezione 1.2

Il Reg. (UE) 2020/878, Allegato II, parte A, sezione 1.2 richiede di indicare:

  • Gli utilizzi pertinenti identificati, incluse le categorie di uso (industria, settore professionale, consumatori) e le categorie di prodotto (PC), processo (PROC) e rilascio ambientale (ERC) secondo la nomenclatura descrittori ECHA;
  • Gli usi sconsigliati, con breve motivazione (es. “Non idoneo all’uso da parte di consumatori a causa dell’elevata pressione di vapore”).

Una compilazione corretta evita frasi generiche come “per uso industriale” senza ulteriori dettagli. Il formato raccomandato da ECHA nelle linee guida sulla CSA prevede l’uso di descrittori standardizzati che consentono di abbinare rapidamente l’uso dell’acquirente allo scenario d’esposizione pertinente.

La SDS estesa (eSDS): struttura degli scenari d’esposizione

Quando una sostanza è registrata con tonnellaggio ≥ 10 t/anno ed è classificata pericolosa o è PBT/vPvB, il registrante deve sviluppare scenari d’esposizione (ES) per ogni utilizzo identificato. Questi ES vengono allegati alla SDS, formando la SDS estesa (eSDS). Ogni scenario d’esposizione contiene:

  • Titolo e codici uso (PROC, ERC, AC — uso nell’articolo);
  • Condizioni operative: temperatura, durata dell’esposizione, volume d’uso, ventilazione;
  • Misure di gestione del rischio: DPI specifici, impianti di aspirazione, tecniche di manipolazione;
  • DNEL/PNEC pertinenti per lo scenario;
  • Stime dell’esposizione e margini di sicurezza (MoS > 1 per il lavoratore, < PNEC per l'ambiente).

Come abbinare il proprio uso agli scenari disponibili

L’utilizzatore a valle che riceve una eSDS deve identificare quale scenario si applica alla sua situazione. I passi operativi sono:

  1. Identificare il codice PROC pertinente alla propria attività (es. PROC 5: miscelazione non continua in contatto con l’aria; PROC 8b: trasferimento di sostanza con dispositivi chiusi);
  2. Verificare se nelle condizioni operative dello scenario (temperatura, durata, ventilazione) rientrano le condizioni del proprio processo;
  3. Controllare che i DPI indicati nello scenario siano effettivamente disponibili e in uso;
  4. Se tutte le condizioni sono rispettate o più conservative, documentarlo nel proprio fascicolo di sicurezza.

Se le condizioni del proprio processo sono meno conservative di quelle dello scenario (es. temperature più alte, esposizione più lunga), l’utilizzo non è coperto dallo scenario e si deve procedere come descritto nella sezione successiva.

Uso non coperto: le tre opzioni dell’art. 37 REACH

Opzione Chi la percorre Tempi tipici Documentazione
Richiedere al fornitore l’inclusione dell’uso Chi ha rapporto commerciale attivo con il fornitore Dipende dal fornitore; può richiedere aggiornamento dossier ECHA Comunicazione scritta al fornitore, risposta documentata
CSR proprio per l’uso specifico (art. 37, par. 4) Grandi utilizzatori con risorse interne o consulenza Mesi (richiede dati tossicologici ed esposimetrici) Chemical Safety Report proprio, sezione da allegare alla SDS
Notifica ad ECHA (art. 38) Chi ha volume ≥ 1 t/anno e non vuole CSR autonoma Notifica entro 6 mesi dall’inizio uso; risposta ECHA eventuale Notifica tramite REACH-IT, documentazione condizioni operative

L’opzione più semplice per le PMI è solitamente la prima: comunicare per iscritto al fornitore l’uso specifico, specificando le condizioni operative, e richiedere che venga incluso nel prossimo aggiornamento del dossier. Il fornitore non è obbligato ad accettare, ma è tenuto a rispondere.

Usi sconsigliati: cosa il fornitore può e deve escludere

La sezione 1.2 della SDS può — e in certi casi deve — indicare usi esplicitamente esclusi. Le ragioni più comuni sono:

  • Uso da parte di consumatori: molte sostanze sono valutate solo per uso professionale o industriale; l’uso consumer non è stato valutato nella CSA;
  • Contatto con alimenti: anche se non vietato da regolamento specifico, il fornitore può scegliere di non valutare usi alimentari per evitare la complessità della valutazione;
  • Applicazioni ad alta temperatura: se le proprietà fisico-chimiche cambiano in modo significativo oltre certi valori, lo scenario a temperatura standard non è più rappresentativo;
  • Restrizioni normative: alcune applicazioni sono limitate dall’Allegato XVII REACH o da altri regolamenti specifici.

Indicare gli usi sconsigliati non è solo una formalità: riduce la responsabilità del fornitore in caso di sinistro e aiuta l’acquirente a capire rapidamente i limiti d’uso del prodotto.

Responsabilità lungo la catena di fornitura

Il REACH stabilisce un principio chiaro di responsabilità scalare: ciascun attore è responsabile degli usi che identifica e valuta. Il fornitore non è responsabile di usi che non ha identificato e per cui ha esplicitamente escluso la copertura. L’utilizzatore a valle che sceglie un uso non coperto senza seguire l’art. 37 si assume piena responsabilità per la gestione del rischio. In caso di incidente, l’assenza di documentazione su questa scelta — che si tratti di una notifica ECHA, di una CSR propria, o almeno di una comunicazione scritta al fornitore — è un aggravante significativo in sede di indagine.

Domande frequenti

Cosa si intende per “utilizzo identificato” nella scheda di sicurezza?

L’utilizzo identificato è un uso della sostanza o della miscela approvato e descritto dal fornitore nella SDS (sezione 1.2) e, per le sostanze soggette a CSA, coperto da uno o più scenari d’esposizione allegati. Indica per quali applicazioni il prodotto può essere usato in condizioni di sicurezza documentata.

Cosa è un “uso sconsigliato” e quando va indicato?

L’uso sconsigliato è un’applicazione esplicitamente esclusa dalla SDS, perché non valutata o perché incompatibile con la sicurezza del prodotto. Va indicato nella sezione 1.2 quando il fornitore ha motivi tecnici o normativi per escludere determinati usi.

Cosa deve fare un utilizzatore a valle se il proprio uso non è coperto dagli scenari d’esposizione?

Ai sensi dell’art. 37 REACH ha tre opzioni: richiedere al fornitore di includere l’uso nel dossier di registrazione, elaborare una propria CSR per quell’uso, oppure notificare l’uso non comunicato ad ECHA ai sensi dell’art. 38.

Come si identifica lo scenario d’esposizione pertinente in una SDS estesa?

Gli scenari d’esposizione sono identificati da un titolo descrittivo e da codici uso (PROC, ERC, AC). L’utilizzatore deve abbinare il proprio uso al codice PROC o ERC pertinente, verificando che le condizioni operative indicate siano applicabili alla sua situazione.

Un distributore può modificare gli utilizzi identificati nella SDS del produttore?

No, non può aggiungere utilizzi identificati non presenti nella SDS del produttore. Può trasmettere la SDS ricevuta senza modifiche, oppure richiedere al produttore di includere l’uso nel dossier. Se cambia la classificazione della miscela, deve aggiornare la SDS assumendosi piena responsabilità.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).