Ambiente, Seveso ed emissioni
Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.
In sintesi
- La VIA è obbligatoria per gli impianti elencati nell’Allegato II alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (VIA statale) e nell’Allegato III (VIA regionale).
- Lo screening (o verifica di assoggettabilità a VIA) è la procedura preliminare prevista dall’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 per i progetti elencati nell’Allegato IV (VIA regionale)…
- La VIA (Valutazione di Impatto Ambientale) valuta gli effetti di un nuovo progetto o ampliamento sull’ambiente ed è, in linea di principio, una procedura una tantum legata alla…
- Il D.Lgs. 152/2006 (art. 27-bis) prevede per il procedimento di VIA statale un termine di 300 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico, con possibilità di proroga.
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura autorizzativa che, nella fase progettuale, consente all’autorità competente di verificare se un impianto industriale è compatibile con l’ambiente circostante. Per il settore chimico, dove i potenziali impatti su aria, acqua e suolo sono significativi, la VIA rappresenta spesso il passaggio più lungo e complesso dell’intero iter autorizzativo.
Questa guida analizza quando la VIA è obbligatoria per gli impianti chimici, come si svolge la procedura — inclusa la distinzione tra VIA statale e regionale — quale documentazione occorre preparare e come si coordina con l’AIA nei casi di procedimento integrato.
Il quadro normativo della VIA in Italia
La VIA è disciplinata dalla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambiente), che recepisce la Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE. Gli artt. 5–28 del D.Lgs. 152/2006 definiscono le procedure, i criteri e le competenze.
La riforma introdotta dal D.Lgs. 104/2017 ha semplificato e accelerato alcune fasi, introducendo tra l’altro il procedimento unico in Conferenza di Servizi (art. 27-bis) e rafforzando la partecipazione del pubblico.
Quali impianti chimici sono soggetti a VIA
Il perimetro di assoggettabilità è definito dagli Allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006:
| Allegato | Tipo di VIA | Esempi per il settore chimico |
|---|---|---|
| Allegato II | VIA statale (MASE) | Impianti chimici integrati per sostanze organiche di base; raffinerie di petrolio greggio; impianti per la produzione e il trattamento di amianto |
| Allegato II-bis | Verifica di assoggettabilità VIA statale | Modifiche o estensioni di progetti Allegato II non già sottoposti a VIA |
| Allegato III | VIA regionale | Impianti per lo stoccaggio di prodotti chimici e petrolchimici >50.000 t; impianti per il trattamento di rifiuti pericolosi non ricadenti in All. II |
| Allegato IV | Verifica di assoggettabilità VIA regionale | Impianti per la produzione di vernici, inchiostri, colle e prodotti affini; depositi di prodotti chimici con soglie inferiori; impianti di trattamento di acque reflue industriali con scarico in corpo idrico |
VIA statale vs VIA regionale: chi decide
La VIA statale è condotta dal MASE (Commissione Tecnica PNIEC-PNRR per i progetti energetici strategici; Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale — VIA e VAS per gli altri). La VIA regionale è condotta dalla Regione o, in alcuni casi, dalla Città Metropolitana, con variazioni significative di procedura e tempistica da regione a regione.
Il criterio discriminante è l’elenco degli Allegati II e III: se il progetto vi è espressamente incluso, la competenza è definita; se rientra nelle modifiche (Allegato II-bis o in via interpretativa Allegato IV), può essere necessaria una verifica preliminare di competenza.
La verifica di assoggettabilità (screening VIA)
Quando un progetto non ricade direttamente negli Allegati II o III ma è incluso nell’Allegato IV (VIA regionale), o è una modifica di un progetto già autorizzato, occorre avviare la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA (art. 19 D.Lgs. 152/2006). L’autorità competente esamina:
- Le caratteristiche del progetto: dimensioni, produzione di rifiuti, inquinamento e disturbi.
- L’ubicazione: sensibilità ambientale dell’area (aree Natura 2000, bacini idrografici, zone costiere, parchi).
- Le caratteristiche dell’impatto potenziale: estensione, carattere transfrontaliero, intensità, reversibilità.
L’esito dello screening può essere: assoggettamento a VIA completa, oppure esclusione con eventuale prescrizione di misure di mitigazione. Il provvedimento di screening deve essere motivato e reso pubblico.
Il procedimento integrato VIA-AIA
Per i nuovi impianti o le modifiche sostanziali che richiedono sia la VIA sia l’AIA, il D.Lgs. 152/2006 (art. 27-bis) prevede un procedimento unico condotto in Conferenza di Servizi. Questo significa che:
- Il proponente presenta un’unica domanda contenente sia il progetto per la VIA sia la domanda di AIA.
- L’istruttoria è condotta congiuntamente dalla struttura VIA e da quella AIA, evitando duplicazioni valutative.
- Il provvedimento finale autorizzativo comprende sia il decreto di compatibilità ambientale (VIA) sia l’AIA.
Il procedimento integrato è obbligatorio per i progetti di competenza statale che richiedono entrambi i titoli. Per la VIA regionale, molte regioni hanno adottato procedure analoghe, ma la frammentazione normativa regionale richiede una verifica caso per caso.
Il contenuto dello Studio di Impatto Ambientale (SIA)
Il documento centrale della procedura VIA è lo Studio di Impatto Ambientale (SIA), che deve descrivere:
- Le caratteristiche del progetto: tecnologia impiegata, materie prime, rifiuti prodotti, emissioni in aria, acqua e suolo in condizioni ordinarie e di emergenza.
- Lo stato dell’ambiente ante operam (baseline): qualità dell’aria, corpi idrici, suolo e sottosuolo, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale.
- Gli impatti attesi: costruzione, esercizio e dismissione. Per un impianto chimico sono particolarmente rilevanti gli scenari di rischio incidentale (eventuale sovrapposizione con la normativa Seveso).
- Le alternative considerate, inclusa l’alternativa zero (non realizzazione).
- Le misure di mitigazione e compensazione.
- Il programma di monitoraggio ambientale post-autorizzazione (PMA).
Partecipazione del pubblico e consultazione transfrontaliera
La VIA include una fase obbligatoria di consultazione pubblica (artt. 23–25 D.Lgs. 152/2006). Il progetto e il SIA sono pubblicati sul portale VIA-VAS del MASE e resi disponibili per almeno 30 giorni, durante i quali qualsiasi soggetto può presentare osservazioni. Le osservazioni devono essere valutate nell’ambito del provvedimento finale.
Per progetti con potenziali impatti transfrontalieri (rilevante per stabilimenti chimici nelle zone di confine) è prevista la procedura di consultazione con gli Stati potenzialmente interessati ai sensi dell’art. 32 D.Lgs. 152/2006.
Sanzioni e conseguenze di un avvio non autorizzato
L’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 prevede che chiunque inizi la realizzazione di un’opera soggetta a VIA senza il relativo provvedimento favorevole sia soggetto a:
- Sospensione immediata dei lavori da parte dell’autorità competente.
- Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro.
- In caso di pericolo di danno ambientale grave, ripristino dello stato dei luoghi a spese del proponente.
- Eventuale azione penale ai sensi del codice penale e del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità degli enti) nei casi di danni ambientali significativi.
Domande frequenti
Quando è obbligatoria la VIA per un impianto chimico?
La VIA è obbligatoria per gli impianti elencati negli Allegati II (VIA statale) e III (VIA regionale) alla Parte II del D.Lgs. 152/2006. Per il settore chimico rientrano in VIA statale gli impianti chimici integrati per la fabbricazione di sostanze organiche di base, le raffinerie e altri grandi impianti. La verifica di assoggettabilità (screening) si applica ai progetti dell’Allegato IV e alle modifiche di impianti esistenti.
Cos’è il procedimento di screening VIA?
Lo screening è la procedura preliminare prevista dall’art. 19 D.Lgs. 152/2006 per i progetti elencati nell’Allegato IV che non raggiungono le soglie degli Allegati II e III. L’autorità valuta se il progetto debba essere sottoposto a VIA completa sulla base di criteri dimensionali, localizzativi e di impatto potenziale.
Qual è la differenza tra VIA e AIA per un impianto chimico?
La VIA valuta gli effetti di un progetto sulla fase di costruzione e di esercizio e ha carattere autorizzativo una tantum. L’AIA autorizza l’esercizio continuativo dell’impianto e ha durata di 10 anni con riesame periodico. Per molti impianti chimici è previsto un procedimento integrato VIA-AIA (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006).
Quanto dura il procedimento di VIA in Italia?
Per la VIA statale il termine è di 300 giorni dalla pubblicazione dell’avviso al pubblico (art. 27-bis D.Lgs. 152/2006), con possibilità di proroga. Per la VIA regionale i termini variano da regione a regione, generalmente tra 150 e 300 giorni per la procedura completa.
Si può avviare la costruzione dell’impianto prima del provvedimento VIA?
No. Il provvedimento VIA positivo è condizione pregiudiziale per qualsiasi titolo abilitativo. L’avvio dei lavori senza VIA comporta la sospensione immediata dei lavori e sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 152/2006.
Stai pianificando un nuovo impianto chimico o un ampliamento?
Un supporto tecnico nelle fasi di screening e redazione del SIA riduce il rischio di richieste di integrazione documentale che allungano i tempi autorizzativi di mesi.
Fonti ufficiali
- Direttiva 2011/92/UE sulla valutazione dell’impatto ambientale — EUR-Lex
- Portale VIA-VAS del Ministero dell’Ambiente (MASE)
- D.Lgs. 152/2006 — Normattiva
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
