Acetone e precursori: cosa controllare nella vendita

Precursori e sostanze controllate

Obblighi di registrazione e segnalazione per precursori di droghe ed esplosivi.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Precursori e sostanze controllate

In sintesi

  • L’acetone è inserito nell’Allegato II del Regolamento UE 2019/1148 come sostanza regolamentata, non nell’Allegato I delle sostanze soggette a restrizione.
  • Il venditore deve raccogliere nome e cognome, indirizzo dell’acquirente e, dove previsto dalla normativa nazionale, copia del documento d’identità.
  • Sì, se il prodotto contiene acetone.
  • Gli indicatori tipici includono: acquisto di quantitativi insoliti rispetto all’uso dichiarato, cliente che non vuole fornire i propri dati, ordini multipli ravvicinati dello…

L’acetone è uno dei solventi organici a maggiore diffusione: presente in prodotti per unghie, diluenti, detergenti industriali e reagenti di laboratorio, viene venduto attraverso canali molto diversi, dal supermercato al marketplace B2B. Proprio questa ubiquità rende spesso trascurata la sua disciplina nell’ambito del Regolamento UE 2019/1148 sui precursori di esplosivi, dove l’acetone figura nell’Allegato II come sostanza regolamentata.

A differenza delle sostanze dell’Allegato I, l’acetone non richiede licenza per la vendita ai privati, ma impone agli operatori economici una serie di obblighi di raccolta dati, conservazione dei registri e segnalazione delle transazioni sospette che molti venditori ignorano o applicano in modo parziale.

L’acetone nell’Allegato II: il regime delle sostanze regolamentate

L’acetone (propan-2-one, CAS 67-64-1) è inserito nell’Allegato II del Regolamento 2019/1148. Questo allegato raccoglie le sostanze che possono circolare liberamente tra privati, ma la cui vendita deve essere monitorata per prevenire usi impropri. Le caratteristiche principali del regime Allegato II sono:

  • nessun divieto di vendita ai privati, a prescindere dalla quantità;
  • obbligo di raccogliere i dati dell’acquirente per ogni transazione;
  • obbligo di conservare i dati per almeno 18 mesi;
  • obbligo di segnalare le transazioni sospette alle autorità nazionali.

La differenza rispetto all’Allegato I è strutturale: non si tratta di vietare la vendita, ma di creare una catena di tracciabilità che permetta alle forze dell’ordine di ricostruire le transazioni in caso di investigazione.

Cosa deve raccogliere il venditore per ogni transazione

Per ogni vendita di acetone a un cliente privato, il venditore deve acquisire e conservare:

  1. Nome e cognome dell’acquirente.
  2. Indirizzo di residenza o domicilio.
  3. Copia del documento d’identità (ove richiesto dalla normativa nazionale).
  4. Data e quantità acquistata.
  5. Uso dichiarato (nei casi in cui la procedura aziendale lo preveda).

Per le vendite online, la raccolta avviene tipicamente al momento del checkout. Il sistema deve prevedere un campo obbligatorio per i dati identificativi e una dichiarazione dell’acquirente circa l’uso previsto. Il dato deve essere associato all’ordine e conservato separatamente dalla normale documentazione commerciale per almeno 18 mesi.

Vendita online di acetone: le verifiche da effettuare al checkout

Un e-commerce che vende acetone o prodotti contenenti acetone deve strutturare il processo di acquisto in modo che:

  • la scheda prodotto contenga un’informativa visibile sulla natura di sostanza regolamentata (art. 8 Reg. 2019/1148);
  • il checkout richieda obbligatoriamente i dati identificativi per gli acquirenti privati;
  • il sistema registri automaticamente i dati nella banca dati ordini con tag “Allegato II — precursori”;
  • un alert interno si attivi per ordini anomali (quantitativi elevati, ordini ripetuti a breve distanza).

La tabella seguente mostra la differenza tra gli adempimenti per le due categorie di clienti:

Tipo di cliente Licenza richiesta Raccolta dati Segnalazione sospetti
Privato (membro del pubblico) No (Allegato II) Sì — obbligatoria Sì — se transazione sospetta
Operatore professionale (B2B) Non applicabile Raccomandato — verifica qualifica Sì — se transazione sospetta

Riconoscere le transazioni sospette: indicatori specifici per l’acetone

Per l’acetone, gli indicatori di transazione sospetta più rilevanti sono:

  • acquisto di litraggi molto elevati (es. decine di litri) da parte di un privato senza attività professionale dichiarata;
  • cliente che rifiuta di fornire i dati identificativi richiesti dalla procedura;
  • ordini multipli dello stesso solvente a breve distanza di tempo (es. tre ordini da 5 litri in una settimana);
  • richiesta del prodotto a più alta concentrazione o purezza disponibile senza motivazione tecnica plausibile;
  • abbinamento dell’acetone con l’acquisto di altre sostanze regolamentate o ristrette (es. perossido di idrogeno ad alta concentrazione).

La segnalazione va effettuata al punto di contatto nazionale (Ministero dell’Interno) entro 24 ore, anche in assenza di certezza: il regolamento prevede la segnalazione in presenza di ragionevoli motivi di sospetto, non di prove.

Acetone in miscele: quando si applica il regolamento

Il Regolamento 2019/1148 si applica non solo alla sostanza pura, ma anche alle miscele che la contengono. Ciò significa che:

  • lo smalto per unghie a base di acetone rientra nell’ambito se contiene acetone come ingrediente;
  • i diluenti per vernici che includono acetone come componente principale rientrano nell’ambito;
  • i detergenti multisolvente che contengono acetone tra i componenti rientrano nell’ambito.

Non esiste una soglia minima di contenuto di acetone per l’applicazione del regolamento. La Commissione europea ha chiarito nei propri orientamenti pratici (2021) che la disciplina si applica dal momento in cui la sostanza è presente come componente identificabile della miscela. Il buon senso operativo suggerisce di applicare le procedure di tracciabilità ai prodotti con acetone come solvente principale o in percentuale superiore al 10%.

Formazione del personale e documentazione delle procedure

Un operatore economico che vende acetone o prodotti contenenti acetone deve essere in grado di dimostrare all’autorità di controllo di aver adottato misure adeguate. In pratica, questo richiede:

  • una procedura scritta per la raccolta dei dati degli acquirenti privati;
  • un registro delle transazioni (anche in formato elettronico) con possibilità di estrazione su richiesta delle autorità;
  • una procedura per la segnalazione delle transazioni sospette, con indicazione del referente interno e del contatto del Ministero dell’Interno;
  • formazione documentata del personale di vendita, fisico e online.

Domande frequenti

L’acetone è soggetto a restrizione o solo a regolamentazione nel Regolamento 2019/1148?

L’acetone è inserito nell’Allegato II del Regolamento UE 2019/1148 come sostanza regolamentata, non nell’Allegato I delle sostanze soggette a restrizione. Può essere venduto ai privati senza licenza, ma il venditore deve raccogliere i dati dell’acquirente e segnalare le transazioni sospette.

Quali dati deve raccogliere un venditore di acetone per ogni transazione con privati?

Il venditore deve raccogliere nome e cognome, indirizzo dell’acquirente e, dove previsto dalla normativa nazionale, copia del documento d’identità. I dati devono essere conservati per almeno 18 mesi e forniti alle autorità su richiesta.

Un e-commerce che vende solventi per unghie deve preoccuparsi del Regolamento 2019/1148?

Sì, se il prodotto contiene acetone. Anche le formulazioni per uso cosmetico rientrano nell’ambito del regolamento se la sostanza è presente. Il venditore deve implementare procedure di raccolta dati e segnalazione delle transazioni anomale.

Quando una transazione di acetone deve essere considerata sospetta?

Gli indicatori tipici includono: acquisto di quantitativi insoliti rispetto all’uso dichiarato, cliente che non vuole fornire i propri dati, ordini multipli ravvicinati dello stesso prodotto, interesse per il prodotto più concentrato disponibile senza giustificazione tecnica plausibile.

Il Regolamento 2019/1148 si applica anche alle vendite B2B di acetone?

Gli obblighi di licenza non si applicano alle vendite tra operatori professionali. Tuttavia, l’obbligo di segnalare le transazioni sospette si applica a tutte le vendite, incluse quelle B2B, se gli elementi della transazione destano sospetto.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).