Licenze per l’acquisto di precursori da parte di privati

Precursori e sostanze controllate

Obblighi di registrazione e segnalazione per precursori di droghe ed esplosivi.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Precursori e sostanze controllate

In sintesi

  • In Italia la licenza per l’acquisto di precursori di esplosivi soggetti all’Allegato I del Reg. UE 2019/1148 viene rilasciata dalla Questura (Ufficio armi ed esplosivi) competente…
  • No, il perossido di idrogeno (acqua ossigenata) è nell’Allegato II del Reg. 2019/1148 con soglia al 12 %.
  • Il Reg. 2019/1148 stabilisce un regime di licenze nazionale: ogni Stato membro definisce le procedure e i formati.
  • La documentazione specifica è definita dalla normativa nazionale di recepimento.

Il Reg. UE 2019/1148 vieta ai privati di acquistare, detenere o usare sostanze elencate negli allegati sopra determinate soglie di concentrazione, salvo che abbiano ottenuto una licenza rilasciata dall’autorità nazionale competente. Molti acquirenti e venditori al dettaglio non conoscono nei dettagli come funziona questo regime di licenze: chi lo rilascia, per quali sostanze, con quali limitazioni.

Questa guida analizza il meccanismo delle licenze per i privati previsto dal Reg. 2019/1148, lo confronta con le eccezioni applicabili e descrive il quadro normativo italiano di recepimento.

Il regime di licenze nel Reg. UE 2019/1148

L’art. 5 del Reg. 2019/1148 stabilisce il principio generale: i privati non possono acquistare, introdurre, detenere o usare le sostanze elencate negli allegati in concentrazioni superiori alle soglie indicate, a meno che non dispongano di una licenza rilasciata dallo Stato membro nel cui territorio hanno intenzione di acquisire, introdurre, detenere o usare la sostanza.

Il regolamento lascia agli Stati membri ampia discrezionalità nella definizione delle procedure di rilascio, nei requisiti da soddisfare e nei formati della licenza. Questo significa che il regime concreto varia da paese a paese, pur nel rispetto del quadro europeo comune.

Le sostanze soggette al regime di licenze

Non tutte le sostanze degli allegati sono soggette allo stesso regime. È importante distinguere:

  • Allegato I (sostanze ristrette): i privati non possono acquistarle sopra soglia senza licenza. Esempi: acido nitrico (>3 %), nitrato di ammonio (>16 % N), permanganato di potassio (>40 %), nitrato di potassio (>40 %), nitrato di sodio (>16 %).
  • Allegato II (sostanze regolamentate): i privati non possono acquistarle sopra soglia senza licenza. Esempi: perossido di idrogeno (>12 %), acido cloridrico (>10 %), acido solforico (>15 %), acetone (>0,1 %), nitrometan (>16 %).

Le soglie si riferiscono alla concentrazione della sostanza nel prodotto commerciale (% m/m), non alla quantità assoluta acquistata.

Il recepimento italiano: chi rilascia le licenze

In Italia il Reg. 2019/1148 è stato recepito con le misure nazionali di attuazione che designano il Ministero dell’Interno — Dipartimento della Pubblica Sicurezza come autorità nazionale competente, con delega operativa alle Questure per il rilascio delle licenze ai singoli privati.

Concretamente, un privato che voglia acquistare una sostanza sopra soglia deve presentare istanza alla Questura del luogo di residenza o domicilio, specificando:

  • la sostanza per cui si richiede la licenza;
  • la concentrazione del prodotto che si intende acquistare;
  • l’uso legittimo previsto (es. uso professionale artigianale, restauro, attività ricreativa autorizzata);
  • le modalità di custodia previste.

Requisiti per il rilascio della licenza

Il Reg. 2019/1148 all’art. 7 stabilisce che la licenza è concessa solo se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

  • l’uso previsto è legittimo e non sussiste una ragione plausibile di sospetto;
  • la sostanza può essere detenuta in condizioni di sicurezza adeguate;
  • il richiedente non ha precedenti rilevanti per reati connessi a esplosivi o terrorismo.

L’autorità competente può rifiutare la licenza se ritiene che l’uso previsto non sia legittimo o se vi siano motivi di sicurezza pubblica. La licenza può essere revocata in qualsiasi momento per le stesse ragioni.

Durata e limitazioni della licenza

Il Reg. 2019/1148 non fissa una durata massima armonizzata per le licenze: ogni Stato membro stabilisce la durata e le condizioni di rinnovo. In linea generale, la licenza:

  • è nominativa (intestata al singolo privato, non cedibile);
  • specifica la sostanza o le sostanze per cui è valida;
  • può indicare quantità massime acquistabili per singola operazione o per periodo;
  • non è automaticamente valida per l’acquisto in altri Stati membri (vedi sezione dedicata).

Validità transfrontaliera

L’art. 6 del regolamento stabilisce un principio di mutuo riconoscimento attenuato: gli Stati membri «tengono conto» delle licenze rilasciate da altri SM, ma non sono obbligati a riconoscerle automaticamente. In pratica:

  • un privato italiano con licenza della Questura di Milano non può acquistare automaticamente la stessa sostanza in Francia o Germania;
  • deve verificare le regole dello Stato in cui intende acquistare;
  • in alcuni Stati (es. Germania) il regime è più restrittivo e prevede ulteriori formalità.

Per il commercio online transfrontaliero, il venditore deve applicare le regole del paese di consegna, non quelle del paese del venditore.

Obblighi del venditore al dettaglio di fronte a un privato con licenza

Quando un privato esibisce una licenza per acquistare una sostanza sopra soglia, il venditore deve:

  • verificare la validità formale della licenza (non scaduta, intestata all’acquirente, riferita alla sostanza in questione);
  • conservare copia della licenza o gli estremi rilevanti;
  • annotare la transazione nel registro delle vendite come per qualsiasi altra operazione soggetta al Reg. 2019/1148;
  • non vendere quantità superiori a quelle eventualmente indicate nella licenza stessa.

Il regime delle esenzioni: i casi in cui la licenza non è richiesta

Il Reg. 2019/1148 prevede alcune esenzioni dal divieto per i privati, che gli Stati membri possono scegliere di recepire:

  • Esenzione professionale de facto: se il privato opera nell’ambito di un’attività professionale (anche occasionale) e può dimostrare un uso professionale legittimo, può essere trattato come operatore economico. Questo non è una licenza, ma cambia il regime applicabile.
  • Miscele già autorizzate: i prodotti commerciali il cui uso normale non è riconducibile alla fabbricazione di esplosivi possono essere esonerati dagli Stati membri, se il fabbricante dimostra che la sostanza è resa non disponibile per tale uso (es. denaturazione).

Tabella riepilogativa delle soglie e del regime licenze

Sostanza CAS Soglia Allegato Privati senza licenza
Acido nitrico 7697-37-2 >3 % I Vietato
Nitrato di ammonio 6484-52-2 >16 % N I Vietato
Permanganato di potassio 7722-64-7 >40 % I Vietato
Perossido di idrogeno 7722-84-1 >12 % II Vietato
Acido solforico 7664-93-9 >15 % II Vietato
Acetone 67-64-1 >0,1 % II Vietato
Acido cloridrico 7647-01-0 >10 % II Vietato
Nitrometan 75-52-5 >16 % II Vietato

Domande frequenti

Chi può rilasciare la licenza in Italia?

In Italia la licenza per l’acquisto di precursori di esplosivi da parte di privati viene rilasciata dalla Questura (Ufficio armi ed esplosivi) competente per territorio, su istanza motivata del richiedente.

Un privato può acquistare perossido di idrogeno al 35 % senza licenza?

No. Il perossido di idrogeno è nell’Allegato II con soglia al 12 %. Una concentrazione del 35 % supera ampiamente tale soglia: il privato non può acquistarlo senza licenza della Questura.

La licenza italiana vale in tutta l’UE?

Non automaticamente. Il Reg. 2019/1148 prevede che gli Stati tengano conto delle licenze di altri SM, ma non impone il riconoscimento automatico. Un privato italiano che vuole acquistare in un altro Stato membro deve verificare le regole locali.

Quali documenti servono per richiedere la licenza?

La normativa italiana non ha ancora fissato un modulo unico: la Questura valuta caso per caso. In generale occorre documento d’identità, descrizione dell’uso legittimo previsto ed eventuale documentazione tecnica a supporto.

Un hobbista della pirotecnica può ottenere la licenza?

Il Reg. 2019/1148 non esclude la pirotecnica hobbistica, ma la valutazione spetta alla Questura. In Italia l’acquisto di materiale esplodente è soggetto anche alla normativa TULPS, che aggiunge requisiti ulteriori rispetto alla sola licenza sui precursori.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).