Import/export e PIC

Esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose secondo il Regolamento PIC (UE) 649/2012.

4 min di letturaAggiornato il 14/06/2026import export pic

Elenchi aggiornati: Parte 1 (notifica), sostanze in procedura PIC, Allegato V (export vietato).

In sintesi

  • La Parte 1 impone la notifica di esportazione; la Parte 2 segnala sostanze candidate alla procedura PIC; la Parte 3 richiede il consenso esplicito del Paese importatore…
  • Nell’Allegato V del Regolamento PIC.
  • Quelli dell’Allegato II: identità della sostanza, dettagli dell’esportazione, informazioni su pericoli e precauzioni.
  • No, vengono aggiornati periodicamente.

Per capire se una sostanza chimica è soggetta al Regolamento PIC (UE) 649/2012 bisogna saper leggere l’Allegato I, il cuore del sistema. È diviso in tre parti, ciascuna con conseguenze diverse per chi esporta. Confondere le parti significa applicare l’adempimento sbagliato — o non applicarlo affatto.

Perché l’Allegato I è decisivo

Il PIC attua la Convenzione di Rotterdam sul principio del previo assenso informato: alcune sostanze pericolose possono essere esportate solo dopo che il Paese di destinazione è stato informato o ha dato il proprio consenso. L’Allegato I elenca esattamente quali sostanze e con quale livello di controllo.

Le tre parti dell’Allegato I

Parte Cosa contiene Conseguenza per l’esportatore
Parte 1 Sostanze soggette a notifica di esportazione (art. 8) Obbligo di notifica di esportazione
Parte 2 Sostanze idonee a essere assoggettate alla procedura PIC Notifica + monitoraggio dell’avanzamento verso il PIC
Parte 3 Sostanze soggette alla procedura PIC (con misura di regolamentazione UE) Serve il consenso esplicito del Paese importatore

Allegato V: il divieto di esportazione

Oltre all’Allegato I, esiste l’Allegato V: elenca le sostanze e gli articoli la cui esportazione è vietata. Per queste non c’è notifica che tenga: non possono lasciare l’Unione. Verificare l’Allegato V è il primo controllo da fare, prima ancora di predisporre una notifica.

Le informazioni della notifica (Allegato II)

Quando una sostanza è in Parte 1, la notifica di esportazione deve contenere i dati elencati nell’Allegato II: identità della sostanza, informazioni sull’esportazione, sui pericoli e sulle precauzioni. Una notifica incompleta viene respinta e fa slittare l’esportazione.

Come usare l’Allegato I in pratica

Il flusso corretto è: prima si controlla che la sostanza non sia in Allegato V (divieto); poi si verifica in quale parte dell’Allegato I rientra; infine si predispone l’adempimento corrispondente (notifica semplice o consenso esplicito). È una verifica che va rifatta a ogni aggiornamento del regolamento, perché gli elenchi cambiano.

In sintesi

L’Allegato I del PIC ha tre parti a controllo crescente: parte 1 (notifica di esportazione), parte 2 (candidate alla procedura PIC), parte 3 (procedura PIC con consenso esplicito). Prima di tutto si verifica l’Allegato V (divieto) e si predispone la notifica con i dati dell’Allegato II.

Domande frequenti

Cosa cambia tra Parte 1, 2 e 3 dell’Allegato I?

La Parte 1 impone la notifica di esportazione; la Parte 2 segnala sostanze candidate alla procedura PIC; la Parte 3 richiede il consenso esplicito del Paese importatore perché la sostanza è soggetta alla procedura PIC con misura UE. Il livello di controllo cresce dalla 1 alla 3.

Dove sono elencate le sostanze vietate all’esportazione?

Nell’Allegato V del Regolamento PIC. Le sostanze e gli articoli ivi indicati non possono essere esportati dall’Unione, indipendentemente da qualsiasi notifica.

Quali dati servono per la notifica?

Quelli dell’Allegato II: identità della sostanza, dettagli dell’esportazione, informazioni su pericoli e precauzioni. Una notifica incompleta viene respinta.

Gli elenchi dell’Allegato I sono fissi?

No, vengono aggiornati periodicamente. La verifica va ripetuta a ogni revisione, perché una sostanza prima non elencata può diventare soggetta a notifica o a consenso.

Fonti ufficiali

  • Reg. (UE) 649/2012 (PIC), Allegato I, parti 1, 2 e 3 — sostanze soggette a notifica/procedura PIC
  • Reg. (UE) 649/2012, Allegato V — divieto di esportazione
  • Reg. (UE) 649/2012, Allegato II e art. 8 — notifica di esportazione
  • Ministero della Salute — PIC, esportazione previo assenso informato

Le scadenze e gli elenchi citati possono essere modificati da provvedimenti successivi e atti attuativi: vanno sempre verificati sull’ultima versione consolidata del regolamento.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.