Archiviare le SDS: per quanto tempo e in che formato

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

8 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • Il Regolamento REACH (Reg. 1907/2006) non fissa un termine esplicito per la conservazione delle SDS da parte del destinatario.
  • Né REACH né CLP impongono un formato specifico. L’articolo 35 del Reg. 1907/2006 prevede che le SDS siano accessibili ai lavoratori: carta o digitale sono entrambi ammessi, purché…
  • Sì, in caso di contenzioso o infortunio, le versioni storiche dimostrano quale informazione era disponibile al momento dell’esposizione.
  • Formalmente, la responsabilità ricade sul datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Ogni azienda che acquista, utilizza o distribuisce sostanze e miscele chimiche pericolose accumula nel tempo un archivio di Schede di Dati di Sicurezza (SDS). Gestirlo correttamente — sapere per quanto tempo tenerle, in quale formato, come renderle accessibili — non è un dettaglio burocratico: è un requisito di legge con rilevanza diretta in caso di infortuni, ispezioni o controversie commerciali.

Questo articolo raccoglie le regole applicabili in Italia, chiarisce i punti che generano più confusione tra PMI e responsabili acquisti, e offre indicazioni operative per strutturare un archivio SDS efficace e a prova di audit.

Quale normativa disciplina la conservazione delle SDS

Il quadro normativo si compone di tre livelli sovrapposti che vanno letti insieme:

  • Reg. (CE) 1907/2006 (REACH), articolo 35: impone al datore di lavoro di rendere le SDS accessibili ai lavoratori che usano le sostanze pericolose. Non fissa però un termine di conservazione esplicito per il destinatario della SDS.
  • Reg. (CE) 1272/2008 (CLP), e il successivo Reg. (UE) 2020/878 che ridisegna il formato SDS dal 1° gennaio 2023: stabiliscono come deve essere redatta e aggiornata la SDS dal fornitore, ma non impongono obblighi di archivio al ricevente.
  • D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza), Titolo IX, Capo I (agenti chimici): impone la valutazione del rischio chimico, la disponibilità delle informazioni sulle sostanze e la conservazione della documentazione pertinente. L’articolo 243 prevede la conservazione dei registri di esposizione per almeno 40 anni per agenti cancerogeni, e per almeno 10 anni per gli altri agenti chimici pericolosi, dalla cessazione dell’esposizione.

Il principio operativo che ne emerge: conserva ogni SDS per l’intera durata dell’utilizzo della sostanza in azienda, più almeno 10 anni dal termine dell’ultimo utilizzo. Per sostanze con potenziale cancerogeno o mutageno, estendi a 40 anni.

Durate di conservazione per categoria di prodotto

La tabella seguente riassume i criteri pratici da applicare, incrociando gli obblighi REACH/CLP con quelli del D.Lgs. 81/2008:

Tipologia di sostanza/miscela Durata minima di conservazione SDS Riferimento normativo
Sostanze pericolose non cancerogene (es. irritanti, corrosive) Durata utilizzo + 10 anni dalla cessazione D.Lgs. 81/2008, art. 243
Sostanze cancerogene o mutagene (cat. 1A, 1B, 2) Durata utilizzo + 40 anni dalla cessazione D.Lgs. 81/2008, art. 243, c. 1
Prodotti non più acquistati ma con esposizione pregressa 10 o 40 anni dalla data dell’ultima esposizione documentata D.Lgs. 81/2008, art. 243
SDS per prodotti mai introdotti in produzione (campioni, test) Minimo 3 anni dalla ricezione (best practice) Raccomandazione prudenziale
SDS storiche (versioni precedenti dello stesso prodotto) Conservare in parallelo alla versione corrente Tutela legale in caso di contenzioso

Formato cartaceo vs digitale: cosa dice la norma

L’articolo 35 del Reg. 1907/2006 stabilisce che il datore di lavoro deve rendere le SDS disponibili ai lavoratori, senza specificare il supporto. Questo significa che carta e digitale sono entrambi validi sul piano formale.

Nella pratica, il formato digitale offre vantaggi significativi:

  • Consente di tenere traccia automatica delle revisioni, evitando l’uso di SDS obsolete.
  • Permette ricerche per sostanza, numero CAS o data di revisione in pochi secondi.
  • Facilita la condivisione con RSPP, medico competente e responsabili di reparto.
  • Riduce il rischio di distruzione accidentale (incendi, alluvioni) se abbinato a backup offsite.

Se scegli il formato cartaceo, assicurati che ogni revisione sostitutiva sia datata e che le versioni superate vengano contrassegnate chiaramente come “SUPERATA” prima di essere spostate nell’archivio storico, senza essere distrutte.

Accessibilità: dove e come devono essere disponibili

Il D.Lgs. 81/2008 impone che le informazioni sulle sostanze pericolose siano accessibili ai lavoratori che le utilizzano. Questo si traduce in obblighi pratici:

  • Le SDS devono essere disponibili nel luogo di utilizzo, non solo in ufficio o in archivio centrale.
  • In ambienti produttivi con più reparti, ogni area deve avere accesso alle SDS dei prodotti che vi vengono usati.
  • Il formato digitale è valido solo se i lavoratori hanno effettivo accesso a un terminale o tablet nel reparto, senza dover uscire dalla zona di lavoro in caso di emergenza.
  • In caso di utilizzo da parte di lavoratori non italofoni, valuta la necessità di versioni tradotte o almeno di schede di sintesi nelle lingue parlate.

Gestione delle versioni e aggiornamenti obbligatori

Il Reg. 2020/878 ha modificato l’allegato II del REACH, prevedendo che le SDS debbano essere aggiornate quando cambiano le informazioni rilevanti per la sicurezza. Il fornitore è obbligato a inviare la versione aggiornata gratuitamente entro 12 mesi dalla modifica sostanziale.

Come destinatario, devi:

  1. Registrare la data di ricezione di ogni nuova versione.
  2. Sostituire la versione precedente nei punti di accesso primari (reparti, postazioni digitali).
  3. Archiviare la versione precedente come documento storico, non eliminarla.
  4. Aggiornare la valutazione del rischio chimico se la nuova SDS riporta modifiche alle sezioni 2 (pericoli), 8 (DPI/controlli) o 11 (tossicologia).
  5. Informare il medico competente delle variazioni rilevanti per la sorveglianza sanitaria.

Software e sistemi di gestione: cosa valutare

Per aziende con oltre 50 prodotti chimici attivi, la gestione manuale delle SDS diventa rischiosa. I sistemi dedicati (SDS management software) offrono funzionalità come notifica automatica degli aggiornamenti, gestione dei diritti di accesso per reparto, e generazione di report per audit. Prima di scegliere uno strumento, verifica:

  • Compatibilità con il formato SDS 16 sezioni del Reg. 2020/878.
  • Possibilità di caricare SDS da fornitori diversi e in lingue diverse.
  • Trail di audit: chi ha visto quale SDS e quando.
  • Backup automatico e ridondanza geografica dei dati.
  • Integrazione con i sistemi di gestione della sicurezza (es. ISO 45001) o con il DVR.

In alternativa, un semplice sistema basato su cartelle condivise su cloud (SharePoint, Google Drive) con nomenclatura rigida (es. NOMEPRODOTTO_vN_AAAA-MM-DD.pdf) è sufficiente per aziende sotto i 30-40 prodotti, purché sia accompagnato da un registro Excel con data ricezione, versione e reparto di utilizzo.

Obblighi specifici per distributori e utilizzatori a valle

La posizione nella catena di approvvigionamento cambia gli obblighi. Un distributore che non modifica la sostanza non è obbligato a redigere una propria SDS, ma deve trasmettere quella del produttore a valle, conservando prova della trasmissione. Un utilizzatore a valle che usa la sostanza in condizioni non coperte dallo scenario di esposizione del fornitore deve comunicarlo al fornitore entro 12 mesi dall’uso non autorizzato (REACH, art. 37).

Per gli importatori di sostanze o miscele da paesi extra-UE, l’obbligo di redigere la SDS conforme al Reg. 2020/878 ricade sull’importatore stesso, che diventa responsabile della correttezza e dell’aggiornamento del documento.

Checklist per un archivio SDS conforme

  • Registro aggiornato di tutte le sostanze/miscele pericolose presenti in azienda.
  • SDS in versione corrente (Reg. 2020/878, formato 16 sezioni) per ogni prodotto attivo.
  • Versioni storiche archiviate e datate, non distrutte.
  • Accessibilità garantita nei reparti di utilizzo (cartaceo o digitale con terminale in loco).
  • Procedura documentata per la ricezione, verifica e distribuzione degli aggiornamenti.
  • Conservazione minima: 10 anni (40 per cancerogeni) dalla cessazione dell’utilizzo.
  • Integrazione con DVR e programma di sorveglianza sanitaria per le variazioni rilevanti.

Domande frequenti

Per quanto tempo devo conservare le SDS ricevute dai fornitori?

Il D.Lgs. 81/2008 impone la conservazione della documentazione sulle sostanze pericolose per almeno 10 anni dalla cessazione dell’esposizione dei lavoratori (40 anni per sostanze cancerogene o mutagene). In pratica: conserva ogni SDS per l’intera durata dell’utilizzo più il termine sopra indicato. Non esiste un minimo inferiore a 10 anni per qualsiasi prodotto che abbia comportato esposizione dei lavoratori.

È obbligatorio conservare le SDS in formato digitale o basta la copia cartacea?

Né REACH né CLP impongono un formato specifico. L’articolo 35 del Reg. 1907/2006 prevede che le SDS siano accessibili ai lavoratori: carta o digitale sono entrambi ammessi, purché la versione sia aggiornata e recuperabile in tempi rapidi. Il digitale semplifica la gestione delle revisioni e riduce il rischio di utilizzare versioni obsolete.

Devo archiviare anche le versioni precedenti (storiche) delle SDS?

Sì. In caso di contenzioso o infortunio, le versioni storiche dimostrano quale informazione era disponibile al momento dell’esposizione. Conservare solo l’ultima versione non è sufficiente per la tutela legale dell’azienda.

Chi è responsabile dell’archiviazione delle SDS in azienda?

Formalmente, la responsabilità ricade sul datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. In pratica, viene delegata al RSPP o al responsabile acquisti/magazzino, ma la delega non esonera il datore di lavoro dalla responsabilità finale.

Cosa succede se durante un’ispezione ASL o ARPA non ho le SDS disponibili?

La mancata disponibilità delle SDS durante un’ispezione può comportare sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008, articoli 222-225 (agenti chimici pericolosi), con importi che variano da alcune centinaia a diverse migliaia di euro, oltre all’eventuale prescrizione di ripristino immediato.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).