Reg. 2020/878: il formato aggiornato della SDS

Schede dati di sicurezza

Redigere, aggiornare e gestire le SDS dei tuoi prodotti chimici a norma di legge.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Schede dati di sicurezza

In sintesi

  • Il Reg. UE 2020/878 è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 con un periodo transitorio: le SDS conformi al vecchio Reg. 2015/830 erano accettate fino al 31 dicembre 2022.
  • Le novità principali riguardano la sezione 1 (identificatore UFI per miscele), la sezione 2 (integrazione etichetta CLP e indicazioni di pericolo supplementari), la sezione 9…
  • Sì, l’obbligo di aggiornamento scatta in presenza di nuove informazioni che modificano le misure di gestione del rischio, o quando un’autorizzazione o una restrizione REACH incide…
  • L’UFI è obbligatorio nella sezione 1.1 per le miscele pericolose destinate ai consumatori o agli utilizzatori professionali, in quanto collegato alla notifica PCN (Poison Centres…

Il Regolamento UE 2020/878 ha riscritto l’allegato II del REACH, ridefinendo in modo sostanziale il formato e il contenuto delle Schede di Dati di Sicurezza. Non si tratta di aggiustamenti marginali: alcune sezioni sono state ristrutturate, nuove voci fisico-chimiche sono diventate obbligatorie e il collegamento con il sistema UFI/PCN è stato incorporato direttamente nella sezione 1.

Per le imprese che producono, importano o forniscono sostanze e miscele pericolose, comprendere cosa è cambiato rispetto al precedente Reg. 2015/830 è il punto di partenza per verificare se le SDS in uso sono ancora conformi. Questo articolo analizza la struttura aggiornata sezione per sezione, con un focus sulle variazioni operative più rilevanti.

Contesto normativo: da 2015/830 a 2020/878

L’allegato II del REACH, che disciplina la compilazione delle SDS, è stato modificato più volte dalla pubblicazione del Reg. 1907/2006. Il Reg. 2020/878 (in vigore dal 1° gennaio 2021) è l’ultima revisione e sostituisce integralmente il Reg. 2015/830. Il periodo di transizione ha consentito l’uso delle SDS secondo il vecchio formato fino al 31 dicembre 2022; dal 1° gennaio 2023 le nuove SDS devono essere conformi al formato 2020/878.

Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. In Italia non esiste un recepimento nazionale: la SDS redatta secondo il formato europeo è valida senza ulteriori adattamenti, salvo l’obbligo di redazione in lingua italiana per i prodotti immessi sul mercato italiano (Art. 31(5) REACH).

Struttura generale: le 16 sezioni rimangono, ma cambiano i contenuti

Il formato a 16 sezioni è invariato rispetto alle versioni precedenti. Ciò che cambia è il livello di dettaglio richiesto in alcune sezioni specifiche. La tabella seguente sintetizza le sezioni con modifiche sostanziali:

Sezione Titolo Principale novità Reg. 2020/878
1.1 Identificatore del prodotto Obbligo UFI per miscele notificate PCN
2.1 / 2.2 Classificazione / Etichettatura Indicazioni supplementari di pericolo (EUH); elemento etichetta per le classi fisiche aggiornate CLP
9 Proprietà fisiche e chimiche Esteso a 26 parametri obbligatori (es. potenziale di esplosione, proprietà ossidanti, granulometria)
11 Informazioni tossicologiche Endpoint aggiuntivi: interferenti endocrini, proprietà PBT/vPvB, neurotossicità e immunotossicità ripetuta
12 Informazioni ecologiche Proprietà di interferenza endocrina per l’ambiente; menzione PBT/vPvB estesa
14 Informazioni sul trasporto Menzione esplicita del pericolo per l’ambiente acquatico per ADR/IMDG/IATA

Sezione 1: identificatore del prodotto e UFI

La sezione 1.1 richiede ora l’inserimento dell’Unique Formula Identifier (UFI) per le miscele che rientrano nell’obbligo di notifica ai centri antiveleni (PCN), disciplinato dall’allegato VIII del Reg. CLP. L’UFI è generato gratuitamente tramite il portale ECHA e deve comparire sia sull’etichetta sia nella SDS.

L’assenza dell’UFI nella sezione 1.1 per miscele pericolose destinate a consumatori o professionisti è una non conformità diretta. La sezione 1.3 richiede inoltre il numero di telefono di emergenza, che in Italia può essere il numero del Poison Control Center (Istituto Superiore di Sanità, 0800 274 274) oppure un numero aziendale dedicato h24.

Sezione 2: classificazione e informazioni sull’etichetta

La sezione 2 deve rispecchiare la classificazione aggiornata secondo il Reg. CLP, incluse le classi introdotte dagli adeguamenti tecnici più recenti (ATP). Il Reg. 2020/878 richiede di riportare esplicitamente le frasi EUH (indicazioni supplementari di pericolo) nella parte dedicata all’etichettatura, voce che spesso mancava nelle SDS compilate con i vecchi template.

Per le sostanze soggette ad autorizzazione REACH (allegato XIV), la sezione 2.3 deve indicare le condizioni dell’autorizzazione, il numero di autorizzazione e la scadenza.

Sezione 3: composizione delle miscele

Nessuna modifica strutturale, ma il regolamento chiarisce che i componenti classificati come CMR di categoria 1A o 1B devono essere dichiarati anche se presenti in concentrazioni inferiori alla soglia di classificazione della miscela, purché la concentrazione superi il limite di 0,1 % (p/p). Questa indicazione era già ricavabile dalla giurisprudenza ECHA ma ora è esplicita nel testo normativo.

Sezione 9: proprietà fisiche e chimiche ampliate

Questa è una delle sezioni più impattanti per le PMI con SDS storiche. Il nuovo formato elenca 26 parametri fisico-chimici, rispetto ai 18 del formato precedente. Le aggiunte principali includono:

  • Potenziale esplosivo (per sostanze/miscele non classificate come esplosivi ma con strutture chimiche potenzialmente reattive)
  • Potenziale ossidante
  • Granulometria e distribuzione granulometrica (per polveri e solidi divisibili)
  • Stabilità in vari solventi

Se un parametro non è applicabile o non disponibile, il Reg. 2020/878 richiede di indicarlo esplicitamente con “non applicabile” o “non disponibile” invece di lasciare la voce in bianco. Le SDS con campi vuoti nella sezione 9 non sono conformi.

Sezione 11 e 12: tossicologia e ambiente con nuovi endpoint

La sezione 11 richiede ora informazioni specifiche su:

  • Proprietà di interferenza endocrina per la salute umana
  • Neurotossicità specifica per dose ripetuta (DNTR)
  • Immunotossicità specifica per dose ripetuta
  • Proprietà PBT (persistente, bioaccumulabile, tossico) e vPvB

La sezione 12 replica la richiesta per le proprietà di interferenza endocrina ambientale. Per la maggior parte delle PMI queste informazioni devono essere estratte dalle SDS dei fornitori delle materie prime e, ove non disponibili, occorre indicarne l’assenza con giustificazione.

Sezione 14: trasporto e pericolo ambientale acquatico

Il Reg. 2020/878 richiede di indicare esplicitamente se la sostanza o miscela è classificata come pericolosa per l’ambiente acquatico ai fini ADR (strada), RID (ferrovia), ADN (vie navigabili), IMDG (mare) e IATA (aria). Questa informazione influisce sull’applicabilità delle esenzioni per quantità limitate e sulle esenzioni per trasporto in piccole quantità (LQ e EQ).

Aggiornamento e trasmissione delle SDS storiche

Le SDS redatte secondo il formato 2015/830 e non aggiornate dopo il 31 dicembre 2022 sono fuori formato. L’aggiornamento non è solo formale: il passaggio al nuovo formato richiede la verifica dei contenuti di ogni sezione modificata. Per i fornitori con centinaia di SDS attive, un audit sistematico per sezione è il metodo più efficiente.

L’obbligo di trasmissione retroattiva si applica ogni volta che la SDS viene aggiornata: i clienti che hanno ricevuto la SDS entro i 12 mesi precedenti devono ricevere la versione aggiornata senza doverla richiedere (Art. 31(9) REACH).

Domande frequenti

Dal quando è obbligatorio il nuovo formato SDS previsto dal Reg. 2020/878?

Il Reg. UE 2020/878 è entrato in vigore il 1° gennaio 2021 con un periodo transitorio: le SDS conformi al vecchio Reg. 2015/830 erano accettate fino al 31 dicembre 2022. Dal 1° gennaio 2023 tutte le nuove SDS devono seguire il formato aggiornato.

Quali sono le principali novità strutturali introdotte dal Reg. 2020/878?

Le novità principali riguardano la sezione 1 (identificatore UFI per miscele), la sezione 2 (integrazione etichetta CLP e indicazioni supplementari), la sezione 9 (26 parametri fisico-chimici obbligatori) e la sezione 11 (endpoint tossicologici estesi: CMR, PBT, vPvB, interferenti endocrini).

La SDS redatta secondo il Reg. 2020/878 va aggiornata anche se la sostanza non cambia?

Sì. L’obbligo di aggiornamento scatta in presenza di nuove informazioni che modificano le misure di gestione del rischio, o quando un’autorizzazione o una restrizione REACH incide sulla sostanza. L’aggiornamento deve essere inviato a tutti i destinatari che hanno ricevuto la SDS negli ultimi 12 mesi.

L’UFI è obbligatorio sulla SDS per tutte le miscele?

L’UFI è obbligatorio nella sezione 1.1 per le miscele pericolose destinate ai consumatori o agli utilizzatori professionali, in quanto collegato alla notifica PCN. Non è richiesto per sostanze pure né per miscele non classificate come pericolose.

Chi è responsabile della redazione della SDS nel caso di importazione da paesi extra-UE?

L’importatore UE assume la piena responsabilità di redigere o far redigere una SDS conforme al Reg. 2020/878, in lingua italiana se il prodotto viene immesso sul mercato italiano, anche se il fornitore extra-UE ha già fornito una SDS in altra lingua.

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Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).