REACH
Registrazione, restrizioni e obblighi REACH lungo la catena di fornitura.
In sintesi
- SCIP (Substances of Concern In articles as such or in complex objects/Products) è la banca dati gestita da ECHA, istituita ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2008/98/CE come…
- Sono obbligati i fornitori di articoli che immettono articoli sul mercato UE e che contengono SVHC in concentrazione > 0,1% (w/w), quando il volume totale della sostanza SVHC…
- La soglia è > 0,1% in peso (w/w) calcolata sull’articolo nella sua forma come fornita.
- La notifica SCIP deve contenere: identificazione dell’articolo (nome, numero di modello, codice doganale), informazioni sulla SVHC (nome, numero CAS, concentrazione), istruzioni…
Dal 5 gennaio 2021 — data di applicazione dell’obbligo per la Direttiva 2018/851/UE in Italia — i fornitori di articoli contenenti SVHC (Substances of Very High Concern) sono tenuti a notificare tali sostanze alla banca dati SCIP di ECHA. Dopo oltre quattro anni di applicazione, la banca dati conta milioni di notifiche, ma le verifiche ispettive continuano a rilevare un’ampia quota di aziende non conformi: spesso perché non sanno che l’obbligo si applica anche a loro, o perché confondono la notifica SCIP con la comunicazione ai clienti ai sensi dell’art. 33 REACH.
Questa guida spiega chi è obbligato a notificare a SCIP, quali dati vanno trasmessi, come si calcola la soglia di concentrazione per gli oggetti complessi, e quali sono le sanzioni previste in caso di inadempimento in Italia.
Base normativa: dove nasce l’obbligo SCIP
L’obbligo di notifica SCIP non nasce direttamente dal Regolamento REACH, ma dalla Direttiva quadro rifiuti 2008/98/CE, modificata dalla Direttiva 2018/851/UE (Pacchetto economia circolare). L’art. 9, par. 1, lettera i) della Direttiva modificata impone agli Stati membri di adottare misure affinché i fornitori di articoli trasmettano informazioni sulle SVHC a ECHA per il tramite di una banca dati. In Italia la Direttiva è stata recepita con D.Lgs. 116/2020 (che modifica il D.Lgs. 152/2006, Codice Ambientale).
ECHA ha sviluppato il portale SCIP come interfaccia tecnica per la notifica, e le informazioni raccolte sono accessibili pubblicamente, con alcune limitazioni per dati commercialmente sensibili.
Chi deve notificare: il perimetro soggettivo
L’obbligo si applica ai fornitori di articoli che immettono articoli sul mercato dell’Unione, a condizione che:
- l’articolo contenga una o più SVHC in concentrazione > 0,1% (w/w); e
- il fornitore immetta sul mercato UE un volume totale di quella SVHC nell’articolo superiore a 1 t/anno.
Rientrano nell’obbligo:
- I produttori di articoli stabiliti nell’UE;
- Gli importatori di articoli da paesi extra-UE;
- I rivenditori che modificano l’articolo (es. aggiungono componenti, reconfezionano).
Sono invece esclusi i distributori che vendono articoli senza modificarli, a condizione che il produttore/importatore originale abbia già notificato correttamente. In pratica, chi acquista e rivende articoli già notificati da un fornitore UE non ha obblighi SCIP autonomi — ma deve poter dimostrare di aver ricevuto informazioni adeguate dal proprio fornitore.
La soglia del 0,1%: come si calcola
La soglia di concentrazione > 0,1% (w/w) va calcolata sull’articolo nella sua forma come fornita al mercato. Questo punto è fonte di confusione per i produttori di oggetti complessi.
Per un laptop, ad esempio, ogni componente separabile — tastiera, schermo, telaio, batteria — è un articolo a sé stante ai sensi REACH. La soglia si calcola su ciascuno di questi componenti separatamente, non sul laptop nel suo complesso. Se un connettore in rame contenente nichel (SVHC per sensibilizzazione) supera lo 0,1% di nichel in peso sul connettore, scatta l’obbligo SCIP anche se sul peso totale del laptop la soglia non verrebbe raggiunta.
Questo approccio “per componente” è confermato dalla guida ECHA “Guidance on requirements for substances in articles” e rende l’obbligo SCIP esteso a molti prodotti che prima facie parrebbero escluderlo.
L’elenco SVHC e come tenerlo aggiornato
Le sostanze soggette a notifica SCIP sono quelle incluse nella Candidate List REACH, che ECHA aggiorna due volte l’anno (normalmente a giugno e dicembre). Al momento dell’aggiornamento di questa guida, la Candidate List contiene oltre 230 sostanze.
Per un fornitore di articoli, questo significa dover monitorare le pubblicazioni ECHA e riverificare periodicamente la composizione dei propri prodotti. Un’azienda che ha notificato correttamente a gennaio può trovarsi con un obbligo nuovo a luglio se una sostanza contenuta nei suoi articoli viene inserita nella Candidate List.
ECHA offre un servizio di notifica via e-mail degli aggiornamenti alla Candidate List, attivabile direttamente dal portale ECHA.
Dati richiesti per la notifica SCIP
| Blocco informativo | Dato richiesto | Fonte tipica |
|---|---|---|
| Identificazione articolo | Nome, numero di modello, codice doganale HS/TARIC | Documentazione prodotto, fattura import |
| Categoria SCIP | Codice categoria dal thesaurus ECHA (es. articolo elettrico, mobili) | Thesaurus ECHA integrato in IUCLID |
| SVHC presente | Nome IUPAC, numero CAS/CE, concentrazione (range o valore preciso) | SDS fornitore, analisi chimica |
| Uso sicuro | Istruzioni per l’uso in condizioni sicure (es. “non smontare”) | Manuale utente, SDS |
| Smaltimento | Informazioni per il trattamento come rifiuto (smontabilità, punti raccolta) | Datasheet sostenibilità |
La notifica avviene tramite il software IUCLID di ECHA, disponibile come applicazione desktop o cloud. ECHA ha pubblicato tutorial video e template XML per semplificare la compilazione.
Sanzioni in Italia: cosa rischia chi non notifica
Il D.Lgs. 116/2020 che ha recepito la Direttiva 2018/851/UE ha introdotto, modificando l’art. 258 del D.Lgs. 152/2006, sanzioni specifiche per la mancata notifica SCIP. La violazione dell’obbligo di comunicazione a ECHA è punita con sanzione amministrativa pecuniaria. I controlli sono affidati principalmente all’ARPA e, per i prodotti importati, all’Agenzia delle Dogane. Le autorità possono richiedere alle aziende di esibire le prove delle notifiche effettuate e bloccare la commercializzazione di articoli non conformi.
SCIP e art. 33 REACH: due obblighi da non confondere
Un’azienda che vende articoli contenenti SVHC ha potenzialmente due obblighi paralleli:
- Notifica SCIP a ECHA: una tantum per ogni articolo e SVHC (con aggiornamento se la concentrazione cambia), diretta ad ECHA;
- Comunicazione art. 33 REACH ai clienti: su richiesta del cliente professionale, oppure entro 45 giorni dalla richiesta del consumatore, con le informazioni sull’SVHC e le istruzioni di uso sicuro.
La notifica SCIP non sostituisce l’obbligo art. 33 e viceversa. È possibile che un’azienda rispetti uno dei due obblighi e non l’altro: entrambi devono essere presidiati.
Domande frequenti
Cosa è la banca dati SCIP e chi la gestisce?
SCIP è la banca dati gestita da ECHA, istituita ai sensi dell’art. 9 della Direttiva 2008/98/CE come modificata dalla Direttiva 2018/851/UE. Contiene le notifiche relative alla presenza di sostanze SVHC negli articoli immessi sul mercato UE, con l’obiettivo di facilitare il riciclo sicuro.
Chi è obbligato a notificare a SCIP?
Sono obbligati i fornitori di articoli che immettono articoli sul mercato UE contenenti SVHC in concentrazione > 0,1% (w/w), quando il volume totale della sostanza SVHC supera 1 t/anno. L’obbligo si applica a produttori stabiliti nell’UE e importatori, ma non ai distributori che non modificano gli articoli.
Qual è la soglia di concentrazione SVHC che fa scattare l’obbligo SCIP?
La soglia è > 0,1% in peso (w/w) calcolata sull’articolo nella sua forma come fornita. Per oggetti complessi, la soglia si calcola su ogni componente separabile che costituisce un articolo a sé stante ai sensi del REACH.
Quali informazioni vanno incluse in una notifica SCIP?
Identificazione dell’articolo (nome, modello, codice doganale), informazioni sulla SVHC (nome, numero CAS, concentrazione), istruzioni per l’uso sicuro e per il trattamento come rifiuto. Va trasmessa tramite il tool IUCLID di ECHA.
La notifica SCIP sostituisce la comunicazione ai clienti ai sensi dell’art. 33 REACH?
No. Sono obblighi distinti. L’art. 33 impone di comunicare la presenza di SVHC ai clienti professionali su richiesta e ai consumatori entro 45 giorni. La notifica SCIP va a ECHA; l’obbligo art. 33 riguarda i destinatari commerciali.
Verifica le tue notifiche SCIP e gli obblighi art. 33 REACH
Controlliamo la composizione dei tuoi articoli rispetto alla Candidate List aggiornata, gestiamo le notifiche SCIP tramite IUCLID e impostiamo la procedura di risposta alle richieste dei clienti.
Fonti ufficiali
- Banca dati SCIP — ECHA
- Direttiva 2018/851/UE (modifica Direttiva rifiuti) — EUR-Lex
- Candidate List SVHC — ECHA
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
