Biocida: cosa significa e perché conta

Biocidi

Immissione sul mercato di biocidi: autorizzazioni e claim ammessi (Reg. 528/2012).

4 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Biocidi

In sintesi

  • Ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 528/2012, un biocida è qualsiasi sostanza o miscela destinata, nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, a distruggere…
  • Il Reg. (UE) 528/2012 individua 22 tipi di prodotto (TP), suddivisi in 4 gruppi principali: disinfettanti (TP1-TP5), conservanti (TP6-TP13), controllo dei parassiti (TP14-TP20) e…
  • Sì, un prodotto può essere soggetto sia al Reg. (CE) 648/2004 (detergenti) sia al Reg. (UE) 528/2012 (biocidi) se possiede azione di pulizia e azione biocida.
  • Sì, prima l’ECHA valuta e approva la sostanza attiva per uno specifico tipo di prodotto (inclusa nel programma di revisione dell’Allegato II).

Il termine “biocida” compare sempre più spesso sulle etichette di disinfettanti, conservanti, antiparassitari e prodotti per la protezione dei materiali. Comprenderne il significato tecnico e giuridico è il primo passo per chiunque produca, importi o venda questi prodotti in Europa.

La definizione non è intuitiva: non basta che un prodotto contenga sostanze antimicrobiche per essere classificato biocida. Conta l’uso previsto, l’organismo bersaglio e la destinazione commerciale. Questo glossario chiarisce la definizione, i 22 tipi di prodotto e le implicazioni pratiche per la conformità.

La definizione legale: art. 3 del Reg. (UE) 528/2012

Il Reg. (UE) 528/2012, noto come Biocidal Products Regulation (BPR), definisce all’art. 3, par. 1, lett. a) il biocida come “qualsiasi sostanza o miscela, nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, composta da, contenente o capace di generare una o più sostanze attive, destinata a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici”.

L’elemento chiave è la destinazione d’uso: non è la composizione chimica da sola a classificare il prodotto, ma la sua finalità commerciale e le indicazioni fornite all’utilizzatore. Un disinfettante per superfici e un conservante del legno sono entrambi biocidi, con percorsi autorizzativi completamente distinti.

I 22 tipi di prodotto: come si suddividono

Il Reg. (UE) 528/2012 organizza i biocidi in 22 tipi di prodotto (TP), raggruppati in quattro aree funzionali:

Gruppo Tipi di prodotto Esempi tipici
Disinfettanti TP1 – TP5 Igiene umana (TP1), disinfettanti superfici (TP2), igiene veterinaria (TP3), superfici a contatto alimenti (TP4), acqua potabile (TP5)
Conservanti TP6 – TP13 Conservanti prodotti confezionati (TP6), film (TP7), legno (TP8), fibre/pelle (TP9), materiali da costruzione (TP10), fluidi raffreddamento (TP11), fluidi lavorazione metalli (TP12), liquidi per fluidi (TP13)
Controllo parassiti TP14 – TP20 Rodenticidi (TP14), avicidi (TP15), molluschicidi (TP16), pesci (TP17), insetticidi (TP18), repellenti (TP19), antifouling (TP21)
Altri biocidi TP21 – TP22 Antifouling (TP21), fluidi per imbalsamazione (TP22)

Sostanza attiva e prodotto finito: due autorizzazioni distinte

Il percorso autorizzativo ha due livelli. Prima, le sostanze attive vengono valutate dall’ECHA e incluse nell’Allegato I del Reg. (UE) 528/2012 (lista delle sostanze approvate per tipo di prodotto). Poi, il prodotto finito deve ottenere una propria autorizzazione — nazionale o dell’Unione — che valuta la formulazione specifica, le condizioni d’uso e i rischi residui.

Un prodotto che contiene una sostanza attiva approvata per TP2 non è automaticamente autorizzato: deve superare la valutazione del prodotto. Questo è un errore frequente nelle aziende che acquistano principi attivi e formulano autonomamente.

Quando un prodotto NON è un biocida

Non tutti i prodotti che agiscono su microrganismi sono biocidi. Sono esclusi dal campo di applicazione del BPR:

  • i medicinali per uso umano e veterinario (soggetti alla direttiva 2001/83/CE e al Reg. (CE) 726/2004);
  • i prodotti fitosanitari (soggetti al Reg. (CE) 1107/2009);
  • i cosmetici con proprietà conservative per uso sulla cute umana (soggetti al Reg. (CE) 1223/2009), nella misura in cui l’azione biocida è secondaria e accessoria.

La distinzione non è sempre netta, e alcune categorie di prodotto — come certi igienizzanti per mani — si trovano in una zona grigia tra cosmetici, biocidi e medicinali. In questi casi è necessaria una valutazione regolatoria specifica.

Perché la classificazione conta per chi vende

Classificare correttamente un prodotto come biocida (o escluderlo dal campo di applicazione del BPR) determina: l’obbligo di autorizzazione, i claim ammessi in etichetta, i requisiti SDS, le restrizioni di vendita (solo professionisti per alcuni TP) e l’eventuale obbligo UFI/PCN. Un errore di classificazione può rendere illegale l’intera catena di commercializzazione.

Domande frequenti

Qual è la definizione legale di biocida?

Ai sensi dell’art. 3, par. 1, lett. a) del Reg. (UE) 528/2012, un biocida è qualsiasi sostanza o miscela destinata, nella forma in cui è fornita all’utilizzatore, a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l’azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.

Quanti tipi di prodotto biocida esistono?

Il Reg. (UE) 528/2012 individua 22 tipi di prodotto (TP), suddivisi in 4 gruppi principali: disinfettanti (TP1-TP5), conservanti (TP6-TP13), controllo dei parassiti (TP14-TP20) e altri biocidi (TP21-TP22).

Un prodotto può essere sia detergente sia biocida?

Sì. Un prodotto può essere soggetto sia al Reg. (CE) 648/2004 sia al Reg. (UE) 528/2012 se possiede azione di pulizia e azione biocida. In tal caso devono essere rispettate le normative di entrambi i regolamenti.

La sostanza attiva e il prodotto biocida richiedono autorizzazioni separate?

Sì. Prima l’ECHA valuta e approva la sostanza attiva per uno specifico tipo di prodotto. Successivamente, il prodotto finito deve ottenere la propria autorizzazione nazionale o dell’Unione, che valuta la formulazione specifica.

Chiarisci se il tuo prodotto è un biocida

Se hai dubbi sulla classificazione del tuo prodotto o sulla necessità di autorizzazione biocida, facciamo una valutazione regolatoria preliminare.

Risposta entro 24hConsulenti REACH·CLP·ADRVerifica senza impegno
Richiedi una verifica
Scopri il servizio di consulenza

Approfondisci

Fonti ufficiali

Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).