Biocidi (BPR)
Tipi di prodotto – Allegato V Reg. (UE) 528/2012
In sintesi
- Il PT22 comprende i biocidi della categoria «fluidi per imbalsamazione e tassidermia» secondo l’Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012.
- Si’.
- L’approvazione delle sostanze attive e’ specifica per tipo di prodotto: una sostanza puo’ essere approvata per alcuni PT e non per altri.
- Un articolo trattato con un biocida del PT22 (o che lo incorpora) deve usare solo sostanze attive ammesse per quell’uso ed essere etichettato secondo le regole sugli articoli…
Il tipo di prodotto 22 (PT22) del Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012 individua i biocidi della categoria Fluidi per imbalsamazione e tassidermia, appartenente al Gruppo 4 – Altri biocidi. Di seguito la descrizione ufficiale dell'Allegato V, gli esempi di prodotti tipici e gli obblighi di conformita' che ne derivano.
Descrizione ufficiale (Allegato V)
| Tipo di prodotto | PT22 |
|---|---|
| Denominazione (Allegato V) | Fluidi per imbalsamazione e tassidermia |
| Gruppo | Gruppo 4 – Altri biocidi |
| Atto | Regolamento Biocidi (UE) n. 528/2012, Allegato V |
Secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012: «Prodotti usati per la disinfezione e la preservazione di cadaveri umani o di animali o di loro parti»
Esempi e prodotti tipici
Rientrano in genere nel PT22: fluidi a uso strettamente professionale utilizzati nell’imbalsamazione e nella tassidermia per la conservazione e il trattamento di corpi o reperti animali, allo scopo di arrestarne la decomposizione microbica. La classificazione di un prodotto nel giusto tipo dipende dalla sua funzione biocida principale e dall'uso dichiarato.
Obblighi: autorizzazione e sostanze attive
Per immettere sul mercato un biocida PT22 occorre un'autorizzazione (nazionale, dell'Unione, per riconoscimento reciproco o con procedura semplificata) e la sostanza attiva deve essere approvata per quel tipo di prodotto. Chi fornisce sostanze attive o biocidi deve inoltre figurare nell'elenco previsto dall'articolo 95. Nel periodo transitorio restano vendibili, a certe condizioni, i prodotti con sostanze attive ancora in valutazione per il PT22.
Articoli trattati ed etichettatura
Se un articolo viene trattato con un biocida PT22 o lo incorpora (per esempio per conferirgli una funzione protettiva), si applicano le regole sugli articoli trattati: possono essere usate solo sostanze attive ammesse per quell'uso e, nei casi previsti, l'articolo va etichettato con le informazioni sul trattamento biocida.
Come orientarsi nella conformita'
In pratica conviene: (1) individuare il tipo di prodotto corretto a partire dalla funzione biocida; (2) verificare lo stato di approvazione della sostanza attiva per il PT22; (3) controllare l'autorizzazione del prodotto e i suoi usi consentiti; (4) allineare etichetta e scheda dati di sicurezza al CLP. In caso di dubbio sulla qualifica del prodotto e' opportuno un parere tecnico.
Fonti
Denominazione e descrizione del tipo di prodotto secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) n. 528/2012 (BPR). Gli esempi merceologici sono redazionali e a scopo orientativo; per la qualifica formale di un prodotto fai riferimento al testo del regolamento e agli orientamenti ECHA.
Domande frequenti
Cosa rientra nel tipo di prodotto PT22?
Il PT22 comprende i biocidi della categoria «fluidi per imbalsamazione e tassidermia» secondo l'Allegato V del Regolamento (UE) 528/2012. La descrizione ufficiale e gli esempi tipici sono riportati sopra.
Un prodotto PT22 deve essere autorizzato?
Si'. Un biocida puo' essere messo a disposizione sul mercato solo se autorizzato e se la sua sostanza attiva e' approvata (o in valutazione nel regime transitorio) per quel tipo di prodotto.
Come faccio a sapere se la sostanza attiva e' ammessa per il PT22?
L'approvazione delle sostanze attive e' specifica per tipo di prodotto: una sostanza puo' essere approvata per alcuni PT e non per altri. Si verifica sull'elenco delle sostanze attive approvate e sull'elenco dell'articolo 95.
Il PT22 riguarda anche gli articoli trattati?
Un articolo trattato con un biocida del PT22 (o che lo incorpora) deve usare solo sostanze attive ammesse per quell'uso ed essere etichettato secondo le regole sugli articoli trattati del BPR.
Vuoi una verifica sul tuo caso?
Raccontaci cosa produci, importi o vendi: ti diciamo con chiarezza cosa serve per essere in regola, senza tecnicismi inutili e senza blocchi di vendita o spedizione.
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione; le scadenze indicate possono essere modificate da provvedimenti successivi. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme.