Ambiente, Seveso ed emissioni
Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.
In sintesi
- No, non automaticamente, il superamento delle soglie fa scattare obblighi di notifica e, sopra la soglia superiore, di predisposizione del rapporto di sicurezza.
- L’art. 13 del D.Lgs. 105/2015 prevede che la notifica vada presentata prima della messa in esercizio dello stabilimento, o entro un tempo ragionevole in caso di variazione delle…
- Il gestore deve trasmettere una nuova notifica aggiornata e, successivamente, predisporre il rapporto di sicurezza.
- Tutte le sostanze pericolose presenti nello stabilimento in quantità superiori alle soglie minime di cut-off (in genere 2% della soglia).
Un magazzino chimico o un deposito logistico che conserva solventi, gas compressi o altri prodotti pericolosi può trovarsi, anche senza cambiamenti improvvisi, a superare le soglie del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III). Questo accade spesso in modo graduale: un nuovo cliente, un aumento dei volumi, una modifica del mix di prodotti. Il gestore non sempre se ne accorge in tempo.
Questo caso pratico segue lo scenario di un deposito di solventi che supera la soglia inferiore Seveso e analizza passo per passo cosa deve fare, cosa rischia se non agisce, e gli errori più comuni in questo tipo di situazione.
Lo scenario: deposito di solventi industriali
Una società che gestisce un deposito di materie prime per l’industria verniciante detiene abitualmente in magazzino le seguenti sostanze:
- Acetato di etile (H225 — liquido infiammabile cat. 2): 8.000 kg
- Toluene (H225 — liquido infiammabile cat. 2): 6.000 kg
- Xilene (H226 — liquido infiammabile cat. 3): 4.500 kg
- Metiletilchetone / MEK (H225): 3.500 kg
Totale in deposito: 22.000 kg di liquidi infiammabili.
Calcolo Seveso: la regola della sommatoria
Acetato di etile, toluene e MEK sono classificati H225 (liquido infiammabile cat. 2) e rientrano nella categoria P5b dell’Allegato I al D.Lgs. 105/2015, che comprende i liquidi infiammabili non inclusi in categorie più restrittive, con punto di infiammabilità < 23 °C. Lo xilene (H226, punto di infiammabilità 25-30 °C) rientra nella categoria P5c.
Le soglie per P5b sono: soglia inferiore 5.000 kg, soglia superiore 50.000 kg. Per P5c: soglia inferiore 25.000 kg, soglia superiore 200.000 kg.
Applicazione della regola della sommatoria per la soglia inferiore:
- P5b: (8.000 + 6.000 + 3.500) / 5.000 = 17.500 / 5.000 = 3,50
- P5c: 4.500 / 25.000 = 0,18
- Somma = 3,50 + 0,18 = 3,68 > 1
Il deposito supera abbondantemente la soglia inferiore. Per la soglia superiore: 17.500/50.000 + 4.500/200.000 = 0,35 + 0,02 = 0,37 < 1. Il deposito è quindi di soglia inferiore.
Obblighi che scattano per la soglia inferiore
Gli obblighi previsti dall’art. 13 e seguenti del D.Lgs. 105/2015 per uno stabilimento di soglia inferiore sono:
- Notifica all’autorità competente (Prefettura e Regione o Provincia delegata), con le informazioni dell’Allegato V (dati dello stabilimento, sostanze pericolose, attività, misure di sicurezza esistenti);
- Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) documentata e implementata (art. 14), con un SGS-PIR adeguato alla struttura;
- Informazione alla popolazione residente nelle vicinanze dello stabilimento (art. 23);
- Partecipazione al Sistema d’Informazione (SINT) — banca dati nazionale degli stabilimenti Seveso.
Non è richiesto il rapporto di sicurezza (obbligatorio solo per la soglia superiore), ma il gestore deve documentare di aver identificato i rischi di incidente rilevante e adottato misure adeguate.
Cosa deve fare il gestore: le azioni concrete
- Censire tutte le sostanze pericolose presenti abitualmente nel deposito (quantità massime, non medie) e calcolare la sommatoria per ciascuna categoria Seveso;
- Verificare la classificazione CLP aggiornata di ogni sostanza: le revisioni degli allegati al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008) cambiano le classificazioni e quindi l’applicabilità Seveso;
- Predisporre la notifica secondo l’Allegato V al D.Lgs. 105/2015 e trasmetterla all’autorità competente (in molte regioni tramite portale informatico);
- Redigere la PPIR e implementare il SGS-PIR: procedure operative sicure, gestione delle emergenze, manutenzione dei sistemi antincendio e di contenimento;
- Predisporre il Piano di Emergenza Interno (PEI): per la soglia inferiore non è obbligatorio per legge, ma è fortemente raccomandato e può essere richiesto dalla Prefettura in sede di ispezione.
Errori frequenti in questa situazione
- Non aggiornare il censimento quando cambiano i fornitori o il mix di prodotti: il calcolo Seveso va riverificato ogni volta che cambiano le sostanze o i quantitativi stabili in deposito;
- Considerare solo le sostanze in forma “pura” e non le miscele: un solvente di verniciatura contenente il 40% di toluene contribuisce proporzionalmente alla quota di toluene nel calcolo;
- Confondere la normativa ADR (trasporto di merci pericolose) con Seveso: ADR riguarda il trasporto, Seveso lo stoccaggio fisso. Un deposito può essere soggetto a entrambe;
- Ritardare la notifica aspettando di “capire se il superamento è stabile”: la norma non prevede un periodo di grazia esplicito; un controllo ARPA o VVF che trova il deposito sopra soglia senza notifica configura già una violazione;
- Dimenticare le soglie di esenzione (cut-off): sostanze presenti in quantità inferiori al 2% della soglia Seveso non concorrono al calcolo, ma va documentato il motivo dell’esclusione.
Implicazioni urbanistiche e territoriali
L’iscrizione al regime Seveso produce effetti anche sull’uso del territorio circostante. L’art. 22 del D.Lgs. 105/2015 obbliga gli enti locali a tenere conto della presenza dello stabilimento nelle decisioni urbanistiche. Per i depositi di soglia inferiore questo si traduce nella necessità di mantenere le distanze di sicurezza da insediamenti sensibili, che vengono calcolate sulla base degli scenari incidentali identificati nella PPIR.
Domande frequenti
Un deposito che supera le soglie Seveso deve fermare l’attività?
No. Il superamento delle soglie fa scattare obblighi di notifica e documentazione, ma non impone la sospensione dell’attività. Il gestore deve adempiere entro i termini e garantire che le misure di sicurezza siano adeguate.
Entro quanto tempo va presentata la notifica?
L’art. 13 D.Lgs. 105/2015 prevede la notifica prima della messa in esercizio o entro un termine ragionevole dal superamento stabile della soglia. Le autorità regionali indicano in genere 30-60 giorni.
Cosa succede se si supera la soglia superiore avendo già notificato per la soglia inferiore?
Il gestore deve trasmettere una notifica aggiornata e predisporre il rapporto di sicurezza. Scattano anche l’obbligo di PEI formale e il coordinamento con il Prefetto per il Piano di Emergenza Esterno.
Quali sostanze contano ai fini del calcolo Seveso per un deposito?
Tutte le sostanze pericolose detenute in quantità superiori al 2% della soglia. Per le miscele, si considera la quota della sostanza pericolosa presente nella miscela.
Il deposito temporaneo di merci in transito conta per Seveso?
Un deposito logistico con stoccaggio regolare di sostanze pericolose che supera le soglie è soggetto alla disciplina Seveso, anche se le sostanze sono destinate alla rivendita o al transito.
Il tuo deposito potrebbe essere soggetto a Seveso?
Se gestisci un deposito di prodotti chimici, solventi o gas e non hai mai verificato le soglie Seveso, ti aiutiamo a calcolare la sommatoria, valutare gli obblighi applicabili e predisporre la notifica.
Fonti ufficiali
- D.Lgs. 105/2015 — Attuazione della direttiva Seveso III (Normattiva)
- Ministero dell’Ambiente — Rischio industriale e stabilimenti Seveso
- ECHA — Classificazione CLP e identificazione delle sostanze pericolose
Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).
