Detenzione di sostanze comburenti e infiammabili: soglie

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • L’Allegato 1, Parte 1 del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) classifica i liquidi infiammabili (categoria di pericolo Flam.
  • Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è richiesto dal DPR 151/2011 per i depositi di liquidi infiammabili e combustibili con capacità superiore a 0,5 m³ (attività 12).
  • La quantità detenuta ai fini Seveso include la quantità massima che può essere presente nell’impianto in qualsiasi momento, comprese le scorte di processo, i serbatoi intermedi…
  • Superata la soglia di colonna 1, scattano gli obblighi base: notifica al Ministero dell’Ambiente, politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR), sistema di gestione…

La detenzione di sostanze comburenti e infiammabili in azienda apre un fronte normativo multi-livello: dalla classificazione CLP che qualifica la pericolosità, alle soglie Seveso che determinano gli obblighi del D.Lgs. 105/2015, fino ai requisiti antincendio del DPR 151/2011 che impongono il Certificato di Prevenzione Incendi. Operare senza aver verificato con precisione quali soglie si applicano significa esporre l’azienda a sanzioni penali, sospensione dell’attività e, nel caso di incidente, responsabilità gravi.

Questa guida analizza le soglie quantitative di Seveso III per le categorie di pericolo di infiammabilità e comburenza, il raccordo con la normativa CPI, le regole di addizione per impianti con più sostanze pericolose, e gli adempimenti pratici per le PMI del settore chimico e manifatturiero.

La struttura dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III)

Il D.Lgs. 105/2015 recepisce la Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) e identifica gli stabilimenti soggetti tramite l’Allegato 1, articolato in due parti:

  • Parte 1: elenca categorie di pericolo (ex CLP) con soglie per colonna 1 e colonna 2, applicabili a tutte le sostanze e miscele che rientrano in quelle categorie.
  • Parte 2: elenca sostanze nominate specificamente (es. cloro, ammoniaca, ossido di etilene, benzene, GNL) con soglie proprie che prevalgono sulla Parte 1.

La quantità di soglia è la massa massima detenuta in qualsiasi momento nello stabilimento, incluse tutte le unità operative, i serbatoi di stoccaggio, le aree di carico/scarico e le tubazioni interne.

Soglie per le sostanze infiammabili: Parte 1 Allegato 1

Categoria CLP Descrizione Soglia Colonna 1 (t) Soglia Colonna 2 (t)
Flam. Gas 1A, 1B Gas infiammabili cat. 1A e 1B 10 50
Flam. Liq. 1 Liquidi infiammabili cat. 1 (es. etere etilico, CS₂) 10 50
Flam. Liq. 2 Liquidi infiammabili cat. 2 (es. acetone, toluene, etanolo >95%) 10 50
Flam. Liq. 3 — cond. particolari Liquidi Flam. 3 in condizioni superiori al PF (T > punto flash) 10 50
Flam. Liq. 3 — altre condizioni Liquidi Flam. 3 a temperature normali di processo (es. diesel, gasolio) 5.000 50.000
Flam. Sol. 1, 2 Solidi infiammabili (es. naftalene, zolfo) 50 200
Pyr. Liq. 1 / Pyr. Sol. 1 Liquidi/solidi piroforici 50 200
Self-react. A/B Sostanze auto-reattive tipo A e B 10 50
Org. Perox. A/B Perossidi organici tipo A e B 10 50

Soglie per le sostanze comburenti: Parte 1 Allegato 1

Le sostanze comburenti (gas, liquidi e solidi) rientrano nella Parte 1 con la seguente articolazione:

Categoria CLP Descrizione Soglia Colonna 1 (t) Soglia Colonna 2 (t)
Ox. Gas 1 Gas comburenti categoria 1 (es. ossigeno, protossido di azoto) 50 200
Ox. Liq. 1 Liquidi comburenti categoria 1 (es. acido perclorico >72%, H₂O₂ >60%) 50 200
Ox. Liq. 2, 3 Liquidi comburenti cat. 2 e 3 (es. H₂O₂ 8-60%, acido nitrico diluito) 200 2.000
Ox. Sol. 1 Solidi comburenti categoria 1 (es. perclorati, clorati) 50 200
Ox. Sol. 2, 3 Solidi comburenti cat. 2 e 3 (es. nitrati di ammonio tecnico, permanganato) 200 2.000

Attenzione: il nitrato di ammonio (NA) ha una voce nominata propria nella Parte 2 dell’Allegato 1, con soglie specifiche che variano in base alla purezza e alla presenza di impurezze combustibili. Non usare le soglie generiche Ox. Sol. per il nitrato di ammonio.

La regola di addizione per impianti con più sostanze pericolose

Quando nello stabilimento sono presenti più sostanze o miscele classificate come pericolose, si applica la regola di addizione prevista dall’art. 3, nota 4 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015. Se la somma dei rapporti q/Q (quantità detenuta / soglia) supera 1, lo stabilimento si considera soggetto al regime corrispondente. Il calcolo va effettuato separatamente per colonna 1 e colonna 2:

  • Somma (q₁/Q₁ + q₂/Q₂ + … + qn/Qn) ≥ 1 → lo stabilimento rientra nel regime Seveso
  • Se la somma supera 1 per le soglie di colonna 2, scatta il regime superiore (rapporto di sicurezza + PEI)

Esempio pratico: un deposito con 8 t di Flam. Liq. 2 (soglia 10 t) e 100 t di Ox. Sol. 3 (soglia 200 t) dà: 8/10 + 100/200 = 0,8 + 0,5 = 1,3 ≥ 1. Lo stabilimento è Seveso anche se nessuna singola sostanza supera la soglia.

Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) — raccordo con DPR 151/2011

Indipendentemente da Seveso, la detenzione di infiammabili e comburenti può richiedere il CPI ai sensi del DPR 151/2011 (Regolamento sulla prevenzione incendi). Le attività rilevanti per i depositi di sostanze pericolose infiammabili includono:

  • Attività 12: Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili di categoria C1, C2, C3, con capacità geometrica complessiva superiore a 0,5 m³. Categoria A (da 0,5 a 25 m³), B (da 25 a 500 m³), C (oltre 500 m³).
  • Attività 13: Stabilimenti e impianti per la produzione, lavorazione e/o deposito di sostanze esplosive o detonanti.
  • Attività 74: Impianti per la produzione, trasformazione o utilizzo di gas infiammabili con portata superiore a 70 kW.

Per i depositi di categoria C (oltre 500 m³) è richiesta la valutazione del progetto da parte dei Vigili del Fuoco prima della realizzazione. Il CPI va rinnovato ogni 5 anni per le attività di categoria B e C.

Obblighi differenziati per regime Seveso I e II (soglie colonna 1 vs colonna 2)

Il D.Lgs. 105/2015 distingue due regimi con obblighi crescenti:

Regime inferiore (superamento soglia colonna 1 senza raggiungere colonna 2):

  • Notifica all’autorità competente (Ministero dell’Ambiente/CTR)
  • Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR), aggiornata ogni anno
  • Sistema di gestione della sicurezza (SGS) proporzionato ai rischi
  • Piano di emergenza interno (PEI) — facoltativo a soglia inferiore, ma raccomandato

Regime superiore (superamento soglia colonna 2):

  • Tutti gli obblighi del regime inferiore
  • Rapporto di sicurezza (RS) con analisi di rischio quantitativa (QRA)
  • Piano di emergenza interno (PEI) — obbligatorio
  • Piano di emergenza esterno (PEE) redatto dalla Prefettura (art. 21 D.Lgs. 105/2015)
  • Coinvolgimento del pubblico (consultazione, informazione ai sensi dell’art. 23)

Errori frequenti nella valutazione delle soglie

Le verifiche di conformità evidenziano alcuni errori ricorrenti nelle aziende che detengono sostanze infiammabili e comburenti:

  • Non applicare la regola di addizione: considerare solo le singole sostanze senza sommare i rapporti porta a sottostimare il regime applicabile.
  • Confondere la categoria di temperatura: un liquido Flam. 3 mantenuto sopra il suo punto di infiammabilità ricade nella soglia 10/50 t, non nella soglia 5.000/50.000 t.
  • Non aggiornare la notifica: ogni modifica alla quantità massima detenuta che superi una soglia richiede aggiornamento della notifica entro i termini di legge.
  • Usare le soglie generiche per il nitrato di ammonio: il NA ha soglie nominate nella Parte 2 che possono essere molto più basse di quelle generiche per comburenti.
  • Non considerare le aree di carico/scarico: le quantità in transito nei serbatoi di carico/scarico vanno incluse nel calcolo della quantità massima detenuta.

Domande frequenti

Quali sono le soglie Seveso per le sostanze infiammabili liquide?

Per Flam. Liq. 1 e 2: 10 t (colonna 1) e 50 t (colonna 2). Per Flam. Liq. 3 nelle condizioni ordinarie: 5.000 t (colonna 1) e 50.000 t (colonna 2). Per Flam. Liq. 3 mantenute sopra il punto di flash: stesse soglie di Flam. 1 e 2.

Quando un deposito di infiammabili richiede il CPI?

Per depositi di liquidi infiammabili con capacità geometrica superiore a 0,5 m³ (DPR 151/2011, attività 12). Le categorie A, B, C hanno obblighi crescenti di progettazione, collaudo e rinnovo CPI.

Come si calcola la quantità detenuta ai fini Seveso?

Si considera la quantità massima che può essere presente nello stabilimento in qualsiasi momento, incluse scorte, serbatoi intermedi, linee di trasferimento, aree di carico/scarico e depositi temporanei.

Cosa cambia tra soglia colonna 1 e colonna 2 in Seveso III?

Colonna 1: notifica, PPIR, SGS. Colonna 2 (regime superiore): aggiunge rapporto di sicurezza, PEI obbligatorio, PEE della Prefettura e informazione pubblica.

Le sostanze comburenti hanno soglie Seveso specifiche?

Sì. Gas e liquidi comburenti cat. 1 hanno soglie 50/200 t; liquidi e solidi comburenti cat. 2-3 hanno soglie 200/2.000 t. Il nitrato di ammonio ha soglie nominate proprie nella Parte 2 dell’Allegato 1.

Verifica le soglie Seveso e CPI per il tuo deposito

Un censimento preciso delle sostanze detenute, con applicazione della regola di addizione e verifica delle soglie CPI, è il primo passo per mettere in regola un deposito di infiammabili o comburenti. Supportiamo le aziende dall’analisi iniziale fino alla notifica e al PEI.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).