Direttiva Seveso III (D.Lgs. 105/2015): a chi si applica

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

7 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • La Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) disciplina il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose.
  • Si verifica se la quantità detenuta di ciascuna sostanza pericolosa è pari o superiore alle soglie della colonna 2 (soglia inferiore) o colonna 3 (soglia superiore) dell’Allegato…
  • Il gestore di uno stabilimento di soglia inferiore (SSL) deve: (1) predisporre la notifica ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 105/2015; (2) elaborare e mantenere aggiornato il documento…
  • L’effetto domino si riferisce alla possibilità che un incidente in uno stabilimento Seveso provochi, per effetto della vicinanza geografica e delle caratteristiche degli…

Molte aziende del settore chimico non sanno con certezza se rientrano nell’ambito di applicazione del D.Lgs. 105/2015, che recepisce la Direttiva Seveso III. L’incertezza nasce dal fatto che l’assoggettamento non dipende dal tipo di attività svolta, ma dalla quantità di sostanze pericolose detenute in uno stabilimento, calcolata applicando le soglie dell’Allegato 1 con una metodologia specifica che include la cosiddetta “regola della somma”.

Questa guida illustra i criteri per determinare se uno stabilimento è soggetto al D.Lgs. 105/2015, la differenza tra soglia inferiore e soglia superiore, gli obblighi che ne derivano e le principali esclusioni dall’ambito. Il riferimento normativo diretto è il testo del D.Lgs. 105/2015 e del suo Allegato 1.

Il D.Lgs. 105/2015: la Direttiva Seveso III in Italia

Il D.Lgs. 105/2015 del 26 giugno 2015 recepisce la Direttiva 2012/18/UE (cosiddetta “Seveso III”) relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. La denominazione “Seveso” deriva dall’incidente industriale avvenuto a Seveso (MB) nel 1976, che portò all’emanazione della prima direttiva europea in materia (1982).

Il decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle soglie dell’Allegato 1. La normativa persegue due obiettivi paralleli: la prevenzione degli incidenti rilevanti e la limitazione delle conseguenze per la salute umana e l’ambiente in caso di accadimento.

Lo stabilimento come unità di riferimento

Il D.Lgs. 105/2015 definisce “stabilimento” (art. 3 comma 1 lett. d) l’intera area sotto il controllo di un gestore in cui sono presenti sostanze pericolose in uno o più impianti, compresi i servizi e le infrastrutture comuni. Questa definizione è più ampia di quella di “impianto” e comprende:

  • Tutti i reparti produttivi e di stoccaggio della stessa unità operativa
  • I depositi intermedi e i serbatoi di processo
  • Le aree di carico/scarico se sotto il controllo dello stesso gestore

Il “gestore” è la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento. In caso di più soggetti coinvolti, la responsabilità degli adempimenti Seveso ricade su chi ha il controllo effettivo dell’attività.

L’Allegato 1: struttura e soglie quantitative

L’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 è organizzato in due parti:

  • Parte 1: sostanze pericolose nominate individualmente (es. cloro liquefatto, anidride solforosa, arsenico e suoi composti, acroleina, ecc.) con le relative soglie specifiche
  • Parte 2: categorie di pericolo secondo il Reg. CLP (Reg. 1272/2008), con soglie applicabili a tutte le sostanze che rientrano nella categoria (es. liquidi infiammabili, tossici acuti, esplosivi)

Per ciascuna voce sono indicate due soglie:

  • Colonna 2 — Soglia inferiore (SSL): il superamento di questa soglia rende lo stabilimento “di soglia inferiore” con obblighi ridotti
  • Colonna 3 — Soglia superiore (SSL+): il superamento di questa soglia rende lo stabilimento “di soglia superiore” con obblighi aggiuntivi più stringenti (rapporto di sicurezza, piano di emergenza interno)

La regola della somma per sostanze di categorie diverse

Quando in uno stabilimento sono presenti sostanze appartenenti a più categorie di pericolo, nessuna delle quali supera individualmente la propria soglia, si applica la “regola della somma” prevista dall’Allegato 1, nota 4. Il calcolo si effettua come segue:

  1. Per ogni sostanza (o categoria) si calcola il rapporto tra la quantità detenuta e la soglia applicabile (inferiore o superiore, a seconda della verifica che si effettua)
  2. I rapporti vengono sommati separatamente per ciascun gruppo di categorie definite nell’Allegato 1 (gruppo tossici, gruppo infiammabili, gruppo esplosivi)
  3. Se la somma dei rapporti per almeno un gruppo è pari o superiore a 1, lo stabilimento è assoggettato

Questo meccanismo fa sì che anche piccoli quantitativi di sostanze molto pericolose, combinati tra loro, possano determinare l’assoggettamento.

Esempi di soglie per categorie rilevanti per il settore chimico

Categoria CLP / sostanza nominata Soglia inferiore (t) Soglia superiore (t)
Tossicità acuta cat. 1 e 2 (inalazione) 5 20
Tossicità acuta cat. 3 (inalazione) 50 200
Liquidi infiammabili cat. 1 e 2 5.000 50.000
Gas infiammabili cat. 1 e 2 10 50
Cloro (sostanza nominata) 10 25
Anidride solforosa (sostanza nominata) 20 75
Esplosivi (cat. 1.1-1.4 CLP) 10 50

Le soglie si riferiscono alla quantità massima detenuta in qualsiasi momento nello stabilimento. Anche le quantità in transito (es. in attesa di spedizione o di processo) rientrano nel calcolo se sotto il controllo del gestore.

Stabilimenti di soglia inferiore: obblighi principali

Uno stabilimento che supera la soglia inferiore ma non quella superiore (SSL) deve:

  • Inviare la notifica all’autorità competente (Prefettura, CTPI — Comitato Tecnico Regionale dei Vigili del Fuoco) ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 105/2015, prima dell’inizio dell’attività e ogni volta che si verificano modifiche significative
  • Elaborare e attuare il PPIR (documento di politica di prevenzione degli incidenti rilevanti) con il relativo SGS-PIR (sistema di gestione della sicurezza per la prevenzione degli incidenti rilevanti)
  • Informare il pubblico sulle misure di sicurezza adottate tramite il sito web dell’autorità o del gestore
  • Aggiornare la notifica in caso di modifiche agli impianti, alle quantità detenute o alle procedure

Stabilimenti di soglia superiore: obblighi aggiuntivi

Uno stabilimento che supera la soglia superiore (SSL+) ha tutti gli obblighi della soglia inferiore più:

  • Rapporto di sicurezza (RdS): documento tecnico che descrive in dettaglio le sostanze pericolose, gli scenari incidentali, le misure di prevenzione e protezione. Il RdS deve essere approvato dall’autorità competente (CTR-VVF) prima dell’avvio dell’attività.
  • Piano di emergenza interno (PEI): elaborato dal gestore, descrive le misure di emergenza interne in caso di incidente
  • Piano di emergenza esterno (PEE): elaborato dall’autorità (Prefettura) sulla base delle informazioni fornite dal gestore
  • Nulla osta di fattibilità (NOF): per nuovi stabilimenti o modifiche rilevanti, il progetto deve essere approvato prima dell’esecuzione

Esclusioni dall’ambito di applicazione

Il D.Lgs. 105/2015 non si applica a (art. 4):

  • Stabilimenti militari e aree sotto il controllo delle forze armate
  • Pericoli derivanti da radiazioni ionizzanti
  • Trasporto di sostanze pericolose su strada, ferrovia, vie navigabili interne e mare (incluse le operazioni di carico/scarico ai terminali), nonché trasporto in condotte al di fuori dello stabilimento
  • Attività di esplorazione e sfruttamento minerario (estrazione di minerali e idrocarburi offshore)
  • Discariche di rifiuti (salvo le eccezioni previste dall’Allegato 1)
  • Impianti nucleari e impianti per il trattamento di combustibili nucleari irradiati

Domande frequenti

Cos’è la Direttiva Seveso III e come è recepita in Italia?

La Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) disciplina il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti con sostanze pericolose. In Italia è recepita dal D.Lgs. 105/2015, che definisce gli obblighi per i gestori, le competenze delle autorità (CTPI, VVF, ARPA) e le procedure di autorizzazione e ispezione.

Come si calcola se uno stabilimento supera le soglie Seveso III?

Si verifica se la quantità di ciascuna sostanza è pari o superiore alle soglie dell’Allegato 1. Se nessuna sostanza supera le soglie individualmente, si applica la “regola della somma”: si sommano i rapporti quantità/soglia per categoria di pericolo, e se il totale supera 1 lo stabilimento è assoggettato.

Cosa deve fare il gestore di uno stabilimento di soglia inferiore (SSL)?

Deve: inviare la notifica ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 105/2015, elaborare il PPIR con il SGS-PIR e tenere le informazioni sulle misure di sicurezza disponibili per il pubblico.

Cosa si intende per effetto domino nel contesto Seveso III?

L’effetto domino è la possibilità che un incidente in uno stabilimento Seveso provochi incidenti a cascata in stabilimenti vicini. L’art. 19 D.Lgs. 105/2015 prevede l’individuazione dei gruppi soggetti a effetto domino e obblighi di cooperazione tra gestori.

Quali stabilimenti sono esclusi dall’ambito del D.Lgs. 105/2015?

Sono esclusi: stabilimenti militari, pericoli da radiazioni ionizzanti, trasporto di sostanze pericolose (su strada, ferrovia, pipeline), estrazione mineraria, discariche di rifiuti (con eccezioni) e impianti nucleari.

Verifica se il tuo stabilimento rientra nell’ambito Seveso III

Il calcolo dell’assoggettamento al D.Lgs. 105/2015 richiede la mappatura di tutte le sostanze pericolose detenute e l’applicazione corretta della regola della somma. Ti aiutiamo a determinare la soglia applicabile e a impostare gli adempimenti necessari.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).