Effetto domino e sostanze pericolose Seveso

Ambiente, Seveso ed emissioni

Adempimenti ambientali, direttiva Seveso ed emissioni per chi gestisce sostanze chimiche.

6 min di letturaAggiornato il 29/05/2026Ambiente, Seveso ed emissioni

In sintesi

  • L’effetto domino è la situazione in cui un incidente grave in uno stabilimento Seveso può innescare, per effetti di irraggiamento, onda di pressione, proiettili o rilascio di…
  • L’individuazione spetta all’autorità competente (di norma la Regione o il Ministero dell’Ambiente), che, sulla base delle informazioni fornite dai gestori, identifica i gruppi di…
  • Le sostanze Seveso sono quelle elencate nell’Allegato I al D.Lgs. 105/2015, suddivise in sostanze con soglie nominate (es. cloro, ammoniaca, ossido di etilene, benzene) e in…
  • Gli stabilimenti di soglia superiore hanno quantità di sostanze pericolose superiori alla colonna 3 dell’Allegato I e sono soggetti ad obblighi più stringenti: notifica, politica…

Gli stabilimenti che detengono sostanze pericolose in quantità superiori alle soglie Seveso non sono isole: si trovano spesso in cluster industriali dove un incidente in uno stabilimento può propagarsi ai vicini, amplificando le conseguenze. Questo è il fenomeno dell’effetto domino, disciplinato in modo specifico dall’art. 19 del D.Lgs. 105/2015 (Seveso III) e fonte di obblighi che molti gestori sottovalutano.

Questa guida spiega il funzionamento dell’effetto domino nel quadro Seveso III, le sostanze rilevanti, la distinzione tra soglie inferiori e superiori, gli adempimenti documentali e i punti critici del sistema di gestione della sicurezza (SGS).

Seveso III in Italia: il D.Lgs. 105/2015

La Direttiva 2012/18/UE (Seveso III) è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 26 giugno 2015, n. 105. Il decreto disciplina il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi a sostanze pericolose e si applica agli stabilimenti nei quali sono presenti, o si prevede possano essere presenti, sostanze pericolose in quantità pari o superiori alle soglie fissate nell’Allegato I.

Il sistema prevede due livelli di obbligo in funzione della quantità di sostanze pericolose detenute. Il principio di fondo è che maggiore è la quantità di sostanza, più estesi sono gli adempimenti e più stringente è il controllo dell’autorità competente.

Sostanze pericolose rilevanti ai fini Seveso

L’Allegato I al D.Lgs. 105/2015 distingue tra:

  • Sostanze nominate (Sezione 1): sostanze con soglie specifiche, es. ammoniaca anidra (soglia inf. 50 t, soglia sup. 200 t), cloro (10 t / 25 t), ossido di etilene (10 t / 50 t), benzene (50 t / 200 t), gas di petrolio liquefatti (50 t / 200 t), fosgene (0,3 t / 0,75 t).
  • Categorie di pericolo CLP (Sezione 2): per le sostanze non elencate nominalmente si applicano le soglie per categoria: es. tossici acuti 1/2 per inalazione (10 t / 20 t), infiammabili (5.000 t / 50.000 t per liquidi di categoria 2/3), esplosivi, pericolosi per l’ambiente acquatico categoria 1 (100 t / 200 t).

Per stabilimenti con più sostanze si applica la regola della sommatoria (art. 3, c. 1 e Nota 4 All. I): le frazioni di soglia delle diverse sostanze si sommano, e se la somma supera 1, lo stabilimento è qualificato. Questo meccanismo coglie le situazioni in cui nessuna sostanza singolarmente supera la soglia ma la presenza combinata crea comunque un rischio significativo.

Soglia inferiore e soglia superiore: obblighi a confronto

Obbligo Soglia inferiore (art. 6) Soglia superiore (art. 7)
Notifica all’autorità competente Si Si
Politica di prevenzione degli incidenti rilevanti (PPIR) Si Si
Sistema di gestione della sicurezza (SGS) Si (integrato con SGQ se presente) Si (con requisiti dettagliati All. III)
Rapporto di sicurezza (RdS) No Si (aggiornamento ogni 5 anni o dopo modifica)
Piano di emergenza interno (PEI) No (ma raccomandato) Si (aggiornato ogni 3 anni)
Piano di emergenza esterno (PEE) No Si (predisposto dall’autorità)
Informazione al pubblico (art. 23) Su richiesta Permanente e online
Ispezioni periodiche CTR Ogni 3 anni Ogni anno

L’effetto domino: disciplina dell’art. 19 D.Lgs. 105/2015

L’art. 19 del D.Lgs. 105/2015 è la norma cardine sull’effetto domino. Prevede che:

  1. L’autorità competente, sulla base delle informazioni trasmesse dai gestori, individua i gruppi di stabilimenti per i quali è possibile un effetto domino, tenendo conto della distanza, delle sostanze presenti e degli scenari incidentali ipotizzabili.
  2. I gestori degli stabilimenti così individuati sono obbligati a scambiarsi reciprocamente informazioni sufficienti per consentire la presa in considerazione della natura e dell’entità del pericolo globale di incidente rilevante nei rispettivi rapporti di sicurezza, sistemi di gestione e piani di emergenza.
  3. I gestori devono cooperare nell’informazione del pubblico sulle misure di sicurezza e sul comportamento da tenere in caso di incidente rilevante.

I meccanismi di propagazione più comuni che generano effetto domino includono: l’irraggiamento termico da incendio pool fire o jet fire, l’onda di pressione da esplosione (BLEVE, VCE), la proiezione di frammenti e, per gli impianti chimici, il rilascio di sostanze tossiche o infiammabili per rottura di contenitori vicini.

Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) secondo l’Allegato III

Per gli stabilimenti di soglia superiore, l’Allegato III al D.Lgs. 105/2015 dettaglia i requisiti del SGS, che deve coprire:

  • Organizzazione e personale: ruoli, responsabilità, formazione;
  • Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti;
  • Controllo operativo: procedure operative, permesso di lavoro, gestione delle modifiche (MoC);
  • Gestione delle situazioni di emergenza;
  • Monitoraggio delle prestazioni e audit;
  • Riesame e miglioramento continuo.

La gestione delle modifiche (Management of Change, MoC) è uno degli elementi più critici: qualsiasi modifica sostanziale agli impianti, alle sostanze presenti o alle quantità deve essere valutata per il suo impatto sul rapporto di sicurezza e sul PEI prima di essere attuata. Saltare questo passaggio è una delle cause ricorrenti di infortuni gravi negli stabilimenti Seveso.

Errori frequenti nella gestione Seveso

  • Non applicare la regola della sommatoria: molti stabilimenti che detengono più sostanze in quantità individualmente sotto soglia non verificano se la somma delle frazioni supera 1.
  • PEI non aggiornato: il piano di emergenza interno deve essere rivisto almeno ogni 3 anni e dopo ogni modifica rilevante; ritardi nell’aggiornamento sono tra le non conformità più contestate nelle ispezioni CTR.
  • SGS formale ma non operativo: avere un SGS documentato ma non applicato nella pratica (procedure non seguite, formazione non erogata, audit non condotti) è peggio che non averlo, perché crea una falsa sensazione di conformità.
  • Sottovalutare l’effetto domino: stabilimenti adiacenti di soglia inferiore che non verificano se rientrano nei gruppi effetto domino individuati dall’autorità competente regionale.

Domande frequenti

Cos’è l’effetto domino nel contesto Seveso III?

L’effetto domino è la situazione in cui un incidente grave in uno stabilimento Seveso può innescare incidenti gravi in altri stabilimenti vicini, aggravando le conseguenze complessive. L’art. 19 del D.Lgs. 105/2015 impone agli stabilimenti identificati di scambiarsi informazioni e predisporre piani di emergenza coordinati.

Chi individua gli stabilimenti soggetti all’effetto domino?

L’individuazione spetta all’autorità competente (di norma la Regione o il Ministero dell’Ambiente), che sulla base delle informazioni fornite dai gestori identifica i gruppi di stabilimenti per i quali è possibile un effetto domino.

Quali sostanze pericolose sono rilevanti ai fini Seveso?

Le sostanze Seveso sono quelle dell’Allegato I al D.Lgs. 105/2015: sostanze nominate con soglie specifiche (cloro, ammoniaca, benzene, ecc.) e categorie di pericolo CLP. Per più sostanze si applica la regola della sommatoria.

Qual è la differenza tra stabilimento di soglia inferiore e superiore?

Gli stabilimenti di soglia superiore hanno obblighi più stringenti: rapporto di sicurezza, piano di emergenza interno ed esterno, informazione permanente al pubblico e ispezioni annuali. Quelli di soglia inferiore hanno obblighi ridotti (notifica, PPIR, SGS) senza obbligo di rapporto di sicurezza completo.

Quali obblighi informativi verso il pubblico prevede il D.Lgs. 105/2015?

L’art. 23 impone ai gestori degli stabilimenti di soglia superiore di mettere permanentemente a disposizione del pubblico le informazioni relative ai rischi di incidente rilevante, le misure di sicurezza e le istruzioni di comportamento in caso di emergenza, accessibili via internet.

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Avvertenza. Questo articolo ha finalità informative e divulgative e riflette la normativa vigente alla data di pubblicazione. Non sostituisce la verifica tecnica del singolo prodotto e del caso specifico. A cura della Redazione di ChimicaConforme, consulenti in conformità chimica (REACH, CLP, SDS, ADR, biocidi, RENTRI).